Cassazione II civile 7419 del 26 marzo 2009 Contestazione immediata, circolazione stradale (2009-04-13)

II civile

Sentenza 26 marzo 2009, n. 7419

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Solopaca con sentenza del 31 maggio 2005 accoglieva il ricorso proposto da A.M. avverso la Prefettura di Benevento, per l’annullamento del verbale di contestazione con cui la Polstrada di Benevento aveva rilevato l’infrazione all’art. 142, comma 8, del codice della strada. Rilevava che lungo la strada percorsa dall’automobilista non erano stati collocati appositi pannelli volti ad informare gli utenti che gli accertatori delle violazioni erano esonerati, per motivi di sicurezza, dall’obbligo della contestazione immediata.

Il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione, notificato tempestivamente perché consegnato all’ufficiale giudiziario nell’ultimo giorno utile (lunedì 17 luglio 2006), come da timbro e sigla dell’Ufficio unico della Corte d’appello di Roma, apposti a margine della prima pagina del ricorso. M. ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.

Preliminarmente va rilevato che l’impugnazione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura – Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull’opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. È vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell’interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/2006; 4195/2006), tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dall’impugnazione svolta per l’Amministrazione dall’Avvocatura dello Stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per riferimenti Cass. 3144/2006), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/2006; 21624/2006). Ed infatti l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4 della l. 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. 9527/2006).

Va in secondo luogo esaminata e respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, secondo il quale nei giudizi attinenti controversie

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