Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7353 Detrazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Morbiti Manola e C. s.n.c. ed i soci M.M. e T.M. propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe con la quale, per quanto ancora qui rileva, rigettando l’appello dei contribuenti, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento con cui, in relazione all’anno 1999, non era stata riconosciuta alla società contribuente la detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti.

Il giudice d’appello, in particolare, ha ritenuto che l’operato dell’Ufficio fosse legittimo "in quanto in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, sulla base del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55 potevano essere computati in detrazione soltanto i versamenti effettivamente eseguiti, peraltro riconosciuti dall’Ufficio, e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalla prescritte dichiarazioni che la parte ovviamente non ha presentato". 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze non si è costituito, mentre, a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso, disposta da questa Corte all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2009, l’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55 i ricorrenti chiedono che questa Corte affermi il seguente principio di diritto, diverso da quello applicato dal giudice a quo, sopra riportato:

"qualora l’Ufficio non proceda ad un accertamento induttivo, pur sussistendone le condizioni iniziali (dichiarazione annuale omessa o presentata oltre 90 giorni dal termine massimo previsto), e ad una ricostruzione indiretta dell’imponibile, ma parta dall’accettazione totale della contabilità del contribuente e di tutti i singoli elementi in essa compresi (accertamento analitico), non può trovare applicazione il regime previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 dal momento che tale regime costituisce la conseguenza di un accertamento induttivo nella fattispecie mancante, e, pertanto, l’omessa presentazione della dichiarazione non comporta la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi, nell’importo emergente dalla verifica fiscale. Ne consegue che, ove manchi una evasione d’imposta, all’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sola sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1, ultimo periodo". 2. Il ricorso non può essere accolto.

Va premesso che la dedotta circostanza secondo cui l’Ufficio, nella fattispecie, avrebbe effettuato un accertamento di tipo analitico, anzichè induttivo, costituisce oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e che non può essere compiuto in questa sede, peraltro sulla sola base di stralci, riportati nel ricorso, del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza.

In ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55 ha carattere sanzionatorio dell’obbligo di presentare tale dichiarazione e consente di computare in detrazione (oltre ai versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente) solo le imposte, detraibili ai sensi dell’art. 19, che risultino dalle dichiarazioni mensili o trimestrali, di modo che, in difetto, resta irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa (Cass. nn. 8265 del 1991, 16477 del 2004, 6134 del 2009); le disposizioni di cui al citato art. 55 subordinano, quindi, la detrazione delle imposte già pagate al fatto che queste risultino dalle dichiarazioni periodiche, rendendo inutilizzabile ogni diversa documentazione ed attribuiscono all’Ufficio ampi poteri di indagine, esonerandolo per un verso dall’onere di ispezionare la contabilità – che "può", non "deve", essere ispezionata – e legittimandolo, per altro verso, a dedurre dall’imponibile da dati e notizie comunque reperiti, senza cioè precostituiti condizionamenti in ordine alla fonte di tali elementi (Cass. n. 6134 del 2009, cit., in motivazione).

Poichè, pertanto, nella specie, come ha accertato il giudice di merito, la presentazione della dichiarazione annuale è stata omessa, i versamenti effettivamente eseguiti sono stati riconosciuti dall’Ufficio, mentre non è stata ammessa la detrazione delle imposte detraibili del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19 in quanto le prescritte dichiarazioni periodiche non sono state presentate, la sentenza impugnata va esente da censure.

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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