Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-02-2011, n. 1007 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm, assente la parte pubblica, pur debitamente avvisata della camera di consiglio fissata;

Il Tenente M.P. presentava domanda di partecipazione alle "procedure speciali finalizzate alla stabilizzazione di ufficiali in forma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnicologistico dell’Arma dei carabinieri", indetto con bando di cui al decreto dirigenziale n.14/09.

Con decreto prot. n. MD GMLI 1 2 0107957 del 27/2/2009 il Direttore della I Divisione del I Reparto della DPCM del Ministero della Difesa escludeva il P. da detta procedura, per mancanza del requisito di partecipazione.

L’interessato impugnava tale esclusione innanzi al TAR per il Lazio, che con sentenza n.9063/2009, resa in forma semplificata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

Avverso tale sentenza è insorto il P. con l’atto d’appello all’esame, a sostegno del quale, con tre mezzi di gravame, sono dedotti vari profili di illegittimità sub specie, in particolare, della violazione delle disposizioni legislative disciplinanti la materia e dell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità.

Tanto premesso, il proposto appello è infondato, secondo quanto infra si va sinteticamente ad illustrare.

L’Amministrazione si è determinata ad escludere l’appellante dalle procedure concorsuali di stabilizzazione meglio sopra evidenziate in ragione del rilevato non possesso del requisito previsto dall’art.2 del bando (appartenenza alla categoria degli ufficiali in forma prefissata) che, invece, il P. sostiene di poter vantare.

In particolare, l’appellante assume di essere tra coloro che possono giovarsi della normativa di stabilizzazione de qua in virtù dello status di ufficiale ausiliario volontario con il periodo di servizio di tre anni previsto dal bando, precisando di aver svolto tale servizio nella qualità di volontario di prima nomina e poi in ferma biennale e non come servizio di leva o in sostituzione della leva militare, lì dove quest’ultima situazione sarebbe stata posta a base delle statuizioni di tipo preclusivo svolte dal giudice di primo grado nella sentenza qui impugnata.

L’assunto non appare condivisibile alla luce del quadro normativo dettato in relazione alle procedure propedeutiche al processo di stabilizzazione nelle FF.AA. e, in particolare, nel Corpo dell’Arma dei Carabinieri.

L’art.1 comma 519 della legge n.296 del 2006 (norma istitutiva della c.d. stabilizzazione) prevede che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui all’art.23 comma 1 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n.215 in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

La legge finanziaria del 2008 (la n.244/2007), poi, nel disciplinare la collocazione nell’organico dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri stabilizzato, fa,del pari, richiamo al citato art.1 comma 519 della legge n.296/2006.

Quindi, l’art.23 comma 1 del dlgs n.215/01 prevede, a sua volta, che "a decorrere dal 1° gennaio 2003… l’Arma dei Carabinieri può arruolare, nei rispettivi ruoli,…ufficiali in ferma prefissata… da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi".

Ora, da una coordinata lettura delle disposizioni legislative surriportate si evince agevolmente come le procedure di stabilizzazione di cui all’art.1 comma 519 della legge n.296/2006 hanno come destinatari, giusta riserva recata dalla legge n.244/07, per quanto riguarda l’Arma dei carabinieri, unicamente gli UFP e cioè gli ufficiali in ferma prefissata, senza che sia possibile far partecipare alle procedure speciali di reclutamento in pianta stabile altre figure di ausiliari.

A precludere una interpretazione estensiva (in favore di altri ufficiali con lo status di ausiliario, come l’appellante) della normativa in discorso concorrono vari elementi di giudizio e precisamente:

il dato letterale delle disposizioni de quibus in cui si parla esclusivamente di UFP, tant’è che il citato art. 23 del dlgs 8/5/2001 n.215 è rubricato con lo specifico titolo di " ufficiali in ferma prefissata";

la differenza ontologica sussistente tra gli ufficiali in ferma prefissata e quelli ausiliari volontari (di complemento e, successivamente, in rafferma), lì dove i primi, in quanto reclutati per soddisfare determinate esigenze connesse alla carenza di professionalità tecniche ovvero alla necessità di fronteggiare particolare esigenze operative (art.21 comma 2 del dlgs n.215/2001) rivestono compiti specifici, sicché non appare concretizzabile, come erroneamente sostenuto dall’appellante, un’assimilazione tra le due anzidette categorie;

la natura e finalità delle procedure speciali in discussione volte non alla generale, indifferenziata assunzione (c.d. stabilizzazione) di tutto il personale precario;

la scelta organizzativa operata nell’ambito di un criterio di razionalizzazione del reclutamento, per cui l’immissione nei ruoli del servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri, stante la specialità di tale Corpo, deve avvenire con la conferma in capo ai partecipanti alla procedure di stabilizzazione dei prescritti requisiti di idoneità fisio- psico- attitudinali già accertati ai fini dell’ammissione ai corsi di allievi ufficiali in ferma prefissata.

Sulla scorta dei suesposti canoni di interpretazione ed applicazione della normativa vigente in subjecta materia deve allora convenirsi che la previsione di cui all’art.2 del bando, di riservare agli ufficiali in ferma prefissata (e non agli altri ufficiali con rapporto d’impiego precario) la partecipazione alle procedure speciali finalizzate alla stabilizzazione, pure qui contestata dall’appellante, non si appalesa illogica e neppure è produttiva di qualsiasi disparità di trattamento, di guisa che la determinazione della P.A. di escludere dalle procedure finalizzate alla stabilizzazione il ten. P., in quanto non in possesso del requisito legislativamente imposto (l’appartenenza agli UFP) si appalesa correttamente adottata.

Per quanto sopra esposto l’appello va respinto, con l’integrale conferma della impugnata sentenza.

Sussistono, peraltro giusti motivi, in ragione della specificità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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