Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010
(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 59 del 24 dicembre 2009) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Aiuti agli investimenti 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l’Assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza,anche nell’ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualita’ per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all’art. 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore industriale e dei servizi. Tale regime e’ concesso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, ovvero conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, alle suddette imprese in possesso di positive caratteristiche di solidita’ finanziaria ed affidabilita’ economica. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensita’ non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella «Carta italiana degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2007-2013» approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007. 2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce con proprio decreto le modalita’ e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attivita’ e delle spese ammissibili; le modalita’ di erogazione dei benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; i parametri per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo. 3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal regolamento CE n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge. 4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’ procedurale, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6, delle medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono. 5. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto dall’art. 6. 6. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul fondo a gestione separata previsto all’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 7. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 300 milioni di euro.
Art. 2
Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria
giovanile e femminile
1. Al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzati ad attivare,
attraverso l’appositi bandi, nelle materie di propria competenza,
anche nell’ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR
2007-2013, un regime di aiuti, conforme agli «Orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013» pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006,
in favore di iniziative di investimento per i programmi e le
tipologie d’investimenti di cui all’art. 12, lettera a), del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214
del 9 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese, come definite
dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente
partecipazione giovanile o femminile. Tale regime consiste nella
concessione di agevolazioni di intensita’ non superiore ai massimali,
compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole
imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella «Carta italiana
degli aiuti di Stato a finalita’ regionale per il periodo 2007-2013»
approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del
28 novembre 2007.
2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto
disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la
concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri
da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle
attivita’ e delle spese ammissibili; le modalita’ di erogazione dei
benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1,
della legge regionale n. 32 del 2000, e successive modifiche ed
integrazioni; e, infine, i parametri per l’attribuzione a ciascun
progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria,
rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori
previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento
oggetto del presente articolo.
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2,
l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione,
anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione
dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del
Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008
(regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito
di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente
alla presente legge.
4. Con il decreto indicato al comma 2, l’assessore regionale per
l’industria puo’ altresi’ prevedere che, su richiesta dei soggetti
interessati, alle piccole imprese di nuova costituzione ammesse alle
agevolazioni previste dal presente articolo possano essere concessi
contributi sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla
costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento
(CE) n. 800/2008 ovvero nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti
di importanza minore (de minimis) di cui all’art. 14 del regolamento
CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
5. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi
delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai
sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e
successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale
partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione,
predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni
dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’
procedurale, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6,
della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche
e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli
interventi si riferiscono.
6. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere
attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo
sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto
dall’art. 6.
7. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse
relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e
sul fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi
possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del fondo
aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
8. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse
finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 200
milioni di euro.
Art. 3 Iniziative agevolabili nel settore dell’energia 1. Al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti, e di sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria, anche attraverso la produzione di risorse energetiche rinnovabili o assimilate, l’efficienza energetica, il risparmio energetico e un utilizzo razionale dell’energia, nonche’ di sostenere gli investimenti che introducono nel ciclo produttivo tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento ovvero dotano l’organizzazione aziendale di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, conformi agli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero alla «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale» 2008/C 82/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 82 dell’1° aprile 2008. 2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attivita’ e delle spese ammissibili; le modalita’ di erogazione dei benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000; e, infine, i parametri per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo. 3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge. 4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’art. 4; comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato tesa ad evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’ procedurale, nonche’ di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono. 5. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali, seconde quanto disposto dall’art. 6. 6. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge regionale 28 dicembri 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 7. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007/2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 400 milioni di euro.
Art. 4
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1. Allo scopo di favorire la diffusione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione e per potenziare la capacita’
competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato ad attivare,
attraverso appositi bandi, anche nell’ambito degli obiettivi
specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuto,
conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), per la
promozione dell’e-commerce nelle piccole e medie imprese e per
l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione alla gestione dei processi produttivi nei settori
manifatturieri, nonche’ per favorire la nascita di nuove piccole e
medie imprese di servizi nell’ambito delle applicazioni delle
suddette tecnologie.
2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto
disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la
concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri
da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle
attivita’ e delle spese ammissibili, le modalita’ di erogazione dei
benefici sotto forma di contributo in conto impianti e i parametri
per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la
collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi
le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del
sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo,
l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a servirsi
delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai
sensi dell’art. 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive
modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a totale partecipazione
della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta
dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attivita’
istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita’ procedurale, nonche’
di esperti ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima legge
regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, e successive modifiche e
integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli
interventi si riferiscono.
4. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere
attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo
sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto
dall’art. 6.
5. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse
relative agli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e
sul Fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi
possono altresi’ essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo
aree sottoutilizzate istituito con l’art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
6. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti
previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse
finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 100
milioni di euro.
Art. 5
Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
1. L’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a
concedere, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del
P.O. FESR 2007-2013, aiuti alle imprese, singole o associate, per la
realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e innovazione nei settori previsti dalla strategia
regionale per l’innovazione. L’intensita’ degli aiuti non puo’
superare quella prevista nella «Disciplina comunitaria per gli aiuti
di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione» contenuta nella
comunicazione della Commissione della Comunita’ europea 2006/C 323/01
e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto
disposto dall’art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e le procedure per la
concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri
da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle
attivita’ e delle spese ammissibili e le modalita’ di erogazione dei
benefici in una o piu’ delle forme indicate dall’art. 189, comma 1,
della legge regionale n. 32 del 2000, rinviando ad appositi bandi o
avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione
del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2,
l’assessore regionale per l’industria puo’ disporre l’attuazione,
anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione
dall’obbligo di notificazione previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del
Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di
esenzione per categoria) e, relativamente alle grandi imprese, in
conformita’ alla «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C 323/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 323 del 30
dicembre 2006, ovvero in conformita’ ai regolamenti comunitari di
esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente
articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a
servirsi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto
selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, della legge regionale n.
32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’
a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita
convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare
duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare snellezza e
rapidita’ procedurale; ad avvalersi, inoltre, per la fase di
valutazione tecnico-scientifica delle istanze di concessione degli
aiuti, di esperti, ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima
legge regionale n. 32/2000, e successive modifiche e integrazioni, da
individuare, attraverso procedura aperta a tutti gli interessati,
ovvero scegliendoli tra gli appositi elenchi esistenti presso il
Ministero della ricerca, ovvero, infine, coinvolgendo, attraverso
apposite convenzioni, enti o fondazioni operanti a livello almeno
nazionale nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico
ed in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzieta’. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico
degli stanziamenti cui gli aiuti si riferiscono.
5. Nell’ambito delle proprie attivita’ in materia di ricerca ed
innovazione, l’assessorato regionale dell’industria puo’ avvalersi di
societa’ a totale partecipazione della Regione.
6. L’intervento oggetto del presente articolo puo’ essere
attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo
sviluppo delle attivita’ industriali, secondo quanto disposto
dall’art. 6.
7. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse
del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto
dall’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per
l’attuazione degli interventi possono altresi’ essere utilizzate le
risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con
l’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti
previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013 le risorse
finanziarie non possono superare l’importo complessivo di euro 600
milioni.
9. Allo scopo di valorizzare il capitale umano e professionale
esistente all’interno dell’amministrazione regionale, anche
perfezionandone la formazione manageriale e scientifica, a carico del
Fondo a gestione separata previsto dall’art. 61 della legge regionale
n. 17 del 2004, possono essere finanziate convenzioni con universita’
per dottorati di ricerca e master in materie economiche, giuridiche e
manageriali e di innovazione tecnologica, nonche’ con associazioni e
fondazioni per studi e ricerche.
10. Al fine di favorire la promozione tra offerta e domanda,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione,
l’assessore regionale per l’industria e’ autorizzato ad istituire «La
borsa dell’industria, del riciclo e del riutilizzo». Entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, l’assessore regionale per l’industria individua i parametri,
l’articolazione, i soggetti beneficiari ed i siti.
Art. 6
Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attivita’
industriali
1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere
concessi, secondo la procedura prevista all’art. 188 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, anche mediante contratti di
programma regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali,
inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, le attivita’
di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale.
2. I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle
attivita’ industriali sono finalizzati a sostenere la realizzazione
di grandi investimenti diretti allo sviluppo integrato del territorio
e aventi contenuto innovativo e sono stipulati dall’assessore
regionale per l’industria, in coerenza con le linee di programmazione
regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato.
3. La proposta di contratto di programma regionale per lo
sviluppo delle attivita’ industriali ha ad oggetto la realizzazione
di un progetto industriale e puo’ essere presentata da un’impresa di
qualsiasi dimensione. Per progetto industriale, ai fini del presente
articolo, si intende un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente
attuata da piu’ imprese, finalizzata alle attivita’ indicate al comma
1, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu’ programmi di
spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto
industriale puo’ altresi’ prevedere la realizzazione di funzionali
opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con
risorse pubbliche se le opere ricadono nell’ambito dei piani
regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal
contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attivita’
industriali sono l’impresa che propone il contratto ed,
eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano
i programmi di spesa previsti dal progetto industriale indicato al
comma 3.
5. L’importo complessivo delle spese ammissibili previste dal
progetto industriale non e’ inferiore a 20 milioni di euro, ad
eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell’ambito
del progetto industriale, il programma presentato dall’impresa
proponente prevede spese ammissibili di importo complessivo non
inferiore a 8 milioni di euro. Fatto salvo quanto stabilito per il
programma presentato dall’impresa proponente, l’importo delle spese
ammissibili di ciascuno degli altri programmi non puo’ essere
inferiore a 1,5 milioni di euro.
6. L’impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione
e l’accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni,
dimostra, gia’ in sede di domanda, la sostenibilita’ tecnico
economica e finanziaria del business plan, il merito creditizio e la
cantierabilita’ dell’intero progetto industriale.
7. Per la gestione degli interventi oggetto del presente
articolo, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato a
servirsi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto
selezionato ai sensi dell’art. 185 della legge regionale n. 32 del
2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di societa’ a
totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di
un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa
ad evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria ed assicurare
snellezza e rapidita’ procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti,
ai sensi dell’art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32
del 2000 e successive modifiche e integrazioni, da individuare, per i
progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo
sperimentale, con le modalita’ indicate all’art. 5, comma 4, con
oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
8. Con decreto dell’assessore regionale per l’industria, sono
definiti i criteri, le condizioni e le modalita’ di concessione delle
agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma
regionali per lo sviluppo delle attivita’ industriali e sono
individuate, tre gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al
comma 1 o finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali
nei consorzi per le aree di sviluppo industriale, le risorse
destinate al finanziamento dei contratti di programma.
9. La Regione partecipa a contratti di programmi statali con i
fondi stanziati per i regimi di aiuto avente finalita’ analoghe.
Art. 7 Finanziamenti delle commesse 1. Il termine di applicazione previsto dall’art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e’ prorogato sino al 31 dicembre 2013 limitatamente all’intervento di cui alla lettera b), da attuare in conformita’ al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.
Art. 8
Contributi in conto interessi
per il consolidamento di passivita’ onerose
1. Le disponibilita’ del fondo di riserva di cui all’art. 9,
comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel
fondo a gestione unica di cui all’art. 11 della legge regionale 13
dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore
delle piccole e medie imprese industriali, cosi’ come definite dalla
normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per
finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente
convenzionati, destinati al consolidamento di passivita’ a breve
termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30
giugno 2008 nonche’ alla copertura degli oneri derivanti dalle
relative garanzie.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata
superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e
possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del
beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del
finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi e’
concesso nella misura prevista dall’art. 16 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 e’ attuato in conformita’
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 28
dicembre 2006, serie L 379.
4. L’assessore regionale per l’industria stabilisce, con proprio
decreto, le modalita’ e le procedure per la concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1.
Art. 9 Fondi a gestione separata 1. Nelle more dell’attivazione del Fondo unico di cui all’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 del citato art. 61 e’ assicurata, sulla base di criteri fissati dall’assessore regionale per l’industria con proprio decreto, indistintamente da tutti i fondi a gestione separata di cui al comma 9 del medesimo art. 61.
Art. 10
Prestiti partecipativi
1. I commi da 1 a 5 dell’art. 26 della legge regionale 1°
settembre 1993, n. 25, cosi’ come sostituito dall’art. 2 della legge
regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:
«l. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale
privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e
medie imprese, l’assessorato regionale dell’industria e’ autorizzato
a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti
partecipativi, di un fondo di investimento di «private equita»
orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in
conformita’ alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della
Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di
capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie L 214 del 9 agosto 2008.
2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie
imprese costituite sotto forma di societa’ di capitale, per adeguarne
la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo
riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l’attivita’
produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino
un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.
3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa
principalmente sull’andamento economico delle imprese destinatarie;
l’onere della relativa remunerazione grava sulla societa’ che
utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale
saranno corrisposte dai soci.
4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro
anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di
preammortamento non superiore ad un anno.
5. L’assessore regionale per l’industria fissa, con proprio
decreto, le modalita’ e le procedure per la concessione dei prestiti
partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e
quant’altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di
intervento di cui al presente articolo».
2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 26 della legge regionale 1°
settembre 1993, n. 25, cosi’ come sostituito dall’art. 2 della legge
regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono soppressi.
Art. 11
Accertamenti di spesa e controlli
1. L’assessore regionale per l’industria, con il decreto di cui
all’art. 190, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
stabilisce i compensi da corrispondersi ai soggetti, inclusi, previa
contrattazione sindacale, i dipendenti regionali in servizio presso
il dipartimento regionale industria, incaricati dei controlli
previsti dal comma 1 del medesimo art. 190, riferiti anche ai
programmi di investimenti finanziati nell’ambito del P.O.R. Sicilia
2000-2006 e del P.O. FESR 2007-2013.
2. Analogamente, con proprio decreto, l’assessore regionale per
l’industria stabilisce i compensi da corrispondersi, previa
contrattazione sindacale, ai dipendenti per l’effettuazione dei
controlli previsti dall’art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e dall’art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
3. Gli oneri discendenti dall’applicazione dei commi 1 e 2,
valutati in 50 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009 e
100 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l’esercizio
finanziario 2008 U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001.
Art. 12
Norme di salvaguardia comunitaria
1. L’applicazione delle disposizioni della presente legge
concernenti aiuti alle imprese e’ subordinata al rispetto della
vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per la
parte non attuata in regime di esenzione, alla definizione della
procedura prevista dall’art. 88, paragrafo 2, del Trattato CE.
Art. 13 Norma per favorire i progetti di investimento all’imprese ubicate in zone agricole svantaggiate 1. Una quota pari al venti per cento delle risorse previste dalla presente legge e’ destinata ai contributi per progetti di investimento alle imprese industriali, comunque denominate, ubicate in zone agricole svantaggiate.
Art. 14
Entrata in vigore
1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione Siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.
LOMBARDO
Assessore regionale per l’industria: Gianni
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0319&tmstp=1265270464504