Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-01-2011) 21-02-2011, n. 6299

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il decreto impugnato, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la confisca di beni immobili, disposta da quel Tribunale nei confronti di M.M., sottoposto ad una misura personale di prevenzione, in quanto Inserito in un contesto camorristico, e di M.A., suocera, F.A. e S. G., cognati, tutti e tre conviventi con il prevenuto e non muniti di adeguata capacità economica, che giustificasse acquisti autonomi.

2. Ricorrono, a mezzo del difensore, i detti affini destinatari della misura patrimoniali e deducono violazione di legge e difetto i motivazione; in primo luogo osservano che il decreto è stato emesso sulla base di una misura di prevenzione personale per la durata di tre anni applicata al M. nell’anno (OMISSIS) anche se di fatto eseguita dopo il (OMISSIS) alla cessazione del di lui stato di detenzione. Ne conseguirebbe, in applicazione del principio che la misura patrimoniale deve essere disposta contestualmente alla personale e comunque prima della cessazione della stessa, che la confisca nel caso del M. era stata tardivamente disposta, ossia a far tempo dal (OMISSIS) ed entro il (OMISSIS).

Le acquisizioni immobiliari sono, invece, avvenute tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), in un periodo in cui il M. non aveva alcuna capacità di reddito, essendo detenuto.

Infine, i ricorrenti muovono l’appunto di inadeguatezza della motivazione in risposta alle doglianze mosse in sede di gravame.
Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti sono inammissibili.

2. Le impugnazioni sono state proposte dal difensore di fiducia, diverso da quello che ha assistito le parti innanzi ai giudici di merito, cui però non è stata conferita procura speciale, non risultando tale atto nè allegato nè menzionato nel contesto del ricorso.

3. E’ appena il caso, infatti, di richiamare il chiaro disposto dell’art. 100 c.p.p., secondo cui le parti private stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito nelle forme di legge di procura speciale: infatti, tale principio, ribadito di recente dalla pronuncia di questa sezione in un caso analogo (Sez. 6, Sentenza n. 11796 del 04/03/2010) si applica anche ai terzi, formalmente intestatari di beni ed interessati alla loro restituzione, dato che indubitabilmente essi portano nel processo una pretesa civilistica, con la duplice conseguenza che in conformità al quanto previsto per il processo civile, non possono stare in giudizio se non con il conferimento di procura alle liti che deve rivestire la forma di quella speciale.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento ciascuno di una somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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