Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-04-2011, n. 7587 contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. F.N., titolare di azienda edile, domandava l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo contributivo accertato dall’INAIL con verbale ispettivo in data 30 maggio 2001, per l’importo di L. 17.842.000, relativo ad omissioni contributive, e sanzioni civili, calcolate sul "monte orario" di 40 ore .settimanali previsto dalla contrattazione collettiva. Sosteneva l’opponente che l’obbligo della contribuzione era stato ritenuto dall’Istituto, in violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 convertito in L. n. 341 del 1995, anche per periodi di concordata sospensione del lavoro.

L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Benevento e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata. In particolare, la Corte di merito rilevava che l’esclusione della contribuzione era prevista dall’art. 29 cit. per eventi tassativamente indicati, nonchè per altri eventi individuati dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, ai quali non poteva essere assimilata la sospensione della prestazione lavorativa, ancorchè concordata fra le parti per fronteggiare la crisi dell’azienda, e tale previsione si sottraeva ad ogni dubbio di illegittimità costituzionale.

2. La cassazione di questa sentenza viene domandata da F. con due motivi di impugnazione. L’Istituto non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si sostiene che l’art. 29 cit. non impone alcun obbligo contributivo in relazione a periodi di sospensione del lavoro, mancando la prestazione lavorativa e la stessa retribuzione.

2. Con il secondo motivo si lamenta che la decisione impugnata non abbia considerato le circostanze che avevano determinato la sospensione dell’attività lavorativa, secondo le specifiche allegazioni dell’opponente.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.

Come questa Corte ha già precisato, in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29 convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dal l’obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo contributivo, dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identità di ratio tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali. Ogni questione di incostituzionalità della disciplina sulle esclusioni è manifestamente infondata, perchè le situazioni regolate diversamente non sono uguali, nè assimilabili per i motivi che sono stati evidenziati sottolineando la peculiarità dell’intento della norma che prevede le esclusioni (cfr.

Cass. n. 21700 del 2009; n. 16601 del 2010).

4. In conclusione il ricorso è respinto. Nulla per le spese in assenza di difese dell’Istituto intimato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *