Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 16-02-2011, n. 134 Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appello si incentra sulla tematica della natura giuridica delle autorità portuali dalla quale discenderebbe, a seconda della interpretazione seguita, una metodica privatistica o pubblicistica nella selezione e nella formazione di rapporti di lavoro.

L’Autorità portuale di Catania sostiene la propria non assoggettabilità alla regolamentazione pubblicistica per la selezione del personale (siccome derivante dall’articolo 97 della Costituzione) sulla base di tre argomenti:

a) l’applicabilità della disciplina di diritto comune ai rapporti di lavoro subordinato dei propri dipendenti (articolo 10, c. 6 della legge n. 84 del 1994);

b) l’assoggettamento della Associazione Porti Italiani al contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti, il quale presuppone l’applicazione della disciplina di diritto comune sopra richiamata;

c) l’inapplicabilità alle autorità portuali del decreto legislativo n. 165 del 2001, giusta quanto ritenuto dall’allora Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio di Ministri con nota 21 marzo 2002.

Ritiene, al riguardo, il Collegio che i primi due argomenti addotti dall’odierna appellante non si rivelano decisivi e possono essere superati dall’assorbente considerazione che la struttura privatistica del rapporto di lavoro, una volta che lo stesso sia stato instaurato, non contrasta con una prodromica fase concorsuale alla ricerca delle migliori professionalità giusta il canone sancito nel terzo comma dell’articolo 97 cost. (è su tale archetipo che si struttura la selezione del personale oggi contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni).

Quanto, poi, al terzo argomento opposto dall’Autorità portuale circa l’inapplicabilità del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’affermazione del Dipartimento della Funzione Pubblica è palesemente smentita dalla previsione dell’articolo 1, comma 993 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo la quale le autorità portuali sono "enti pubblici non economici" e sono per questo espressamente assoggettati alla regolamentazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in virtù del combinato disposto di quel precetto con l’articolo 1, c. 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Conclusivamente, alla stregua del chiaro ed univoco disposto normativo, appare pienamente condivisibile la tesi del Giudice di prime cure, che ha concluso per l’illegittimità della procedura privatistica di acquisizione del personale affidata dall’Autorità a Praxi s.p.a.

Pertanto, l’appello va respinto, con conferma dell’impugnata decisione.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sembra equo compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 16 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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