Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 21-02-2011, n. 6440 Sanzioni sostitutive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 26 marzo 2010, parzialmente riformando la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 5 giugno 2006 nei confronti di B. L. in relazione al reato di cui all’art. 640 bis c.p., riduceva la pena inflitta a mesi quattro di reclusione e non concedeva la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria "poichè non vi è ragione di ritenere che l’imputato, a causa della palese penuria di risorse che caratterizza le sue condizioni finanziarie (si pensi alla difficoltà che ha manifestato nel far fronte al risarcimento del danno) sia in condizioni di onorare il pagamento della pena pecuniaria che risulterebbe dovuta qualora l’invocata sostituzione fosse concessa".

Propone ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo:

1) inosservanza o erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente afferma che il citato art. 58, comma 2, il quale prevede che il giudice non deliberi la sostituzione della pena detentiva breve "quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato" si riferisce soltanto alle pene sostitutive che stabiliscano delle prescrizioni per il condannato e, quindi, alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non anche alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.

La sentenza, inoltre, sarebbe basata su mere supposizioni e congetture, insufficienti a sostenere il diniego del beneficio richiesto.
Motivi della decisione

La dedotta censura è fondata e deve essere accolta. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno formulato il seguente principio di diritto: "La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. (Nell’enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche)" (Sez. Un., 22 aprile 2010, n. 24476, Gagliardi, rv. 247274).

In applicazione di tale principio la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla concedibilità della sanzione sostitutiva della pena detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. La sentenza deve essere dichiarata irrevocabile nel resto ai sensi dell’art. 624 c.p., comma 2.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sanzione sostitutiva della pena detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto, Dichiara irrevocabile la sentenza nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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