T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 16-02-2011, n. 156 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso il ricorrente impugna, in via principale, il provvedimento n.104 del 14 aprile 2000 con cui il comune di Formia respinge le domande di condono dal medesimo avanzate ex L. 724/1994, per la realizzazione, in assenza di concessione edilizia e prima del 31 dicembre 1993, di due manufatti realizzati, in assenza di titolo edilizio, su terreno di sua proprietà, sito in Formia località Vindicio.

Con la ordinanza qui impugnata viene respinto il condono trattandosi di opere " del tutto precarie e smontabili, senza alcun carattere di fissità al suolo e pertanto non identificabili come opere ultimate".

Con l’ordinanza cautelare R.O. n. 888/2000, confermata in appello, veniva respinta l’istanza cautelare di sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 31 L. 47/85 e successive modificazioni e dell’art. 1 L. 10/77. La censura non può essere accolta in quanto, come ben rappresentato nella memoria del comune resistente, il diniego di condono si basa sulla circostanza che le opere non potevano considerarsi ultimate entro la data del 31 dicembre 1993 intendendosi per tali quegli edifici ad uso residenziale dei quali sia stato eseguito il rustico, ossia completata la muratura portante e l’intelaiatura in cemento armato o in travi d’acciaio con le tamponature perimetrali e completata la copertura. Nell’ipotesi qui in esame, invece, risulta che il ricorrente abbia chiesto il condono per la realizzazione di due manufatti ad uso residenziale del tutto precari, in quanto perimetralmente delimitati in parte da pannelli di lamiera e in parte da blocchi di cemento sui quali sono state poste, pure precariamente, onduline in plastica e pannelli in lamiera, sorrette da tubolari in ferro.

Poiché in relazione alla situazione di fatto, l’esito delle domande di condono non poteva essere che quello cui è pervenuto l’Amministrazione, va respinta, ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/90, la censura di incompetenza dedotta in sede di ricorso principale e di ricorso per motivi aggiunti. Vanno del pari respinte le eccezioni di illegittimità derivata dedotte con riferimento agli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000 a carico del ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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