Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2010) 21-02-2011, n. 6276 Abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Gup del Tribunale di Cagliari del 13 febbraio 2008, S.A. e So.Br. sono stati assolti con la formula il fatto non sussiste dalle imputazioni di falso ideologico, turbativa d’asta e abuso di ufficio.

Il giudizio veniva ribaltato parzialmente dalla Corte di Appello, su gravame del PG e della parte civile, con la affermazione di responsabilità della sola S. per i primi due reati.

Osservava la Corte essere certo che la imputata, legale rappresentante della società Sina Sas, nel partecipare alla gara indetta dal Comune di Cagliari, per il servizio di trasporto degli alunni nelle scuole cittadine, aveva con dichiarazione sostitutiva, attestato di essere proprietaria di 15 autobus e 9 scuolabus, ottenendo così il punteggio massimo, pari a 1 punto per mezzo, fino al massimo di venti. Era, perciò, risultata aggiudicataria, prevalendo sulla associazione di imprese facente capo alla parte civile Tour Baire snc, seconda in graduatoria, che aveva presentato una offerta al ribasso ritenuta anomala e sulla quale aveva perciò interloquito il So. nella qualità di presidente della commissione, della cui posizione non si farà ulteriore menzione, dato che lo stesso è stato assolto da tutte le imputazioni, in via definitiva.

Secondo il giudice distrettuale risultava certa la commissione del falso, escluso invece dal giudice di primo grado: infatti, la S. aveva inserito quali scuolabus 9 autoveicoli, di cui però 4 non avevano i requisiti, perchè non erano attrezzati con più di 9 posti, cosicchè erano da considerare normali autovetture.

Le dette autovetture (di cui non si doveva dunque tener conto) erano le uniche omologate per disabili, mentre il bando richiedeva che almeno 3 bus o scuola bus avesse tale requisito.

Inoltre, alla data di emissione del bando la S. non aveva, come richiesto per la partecipazione alla gara, la proprietà di nove dei mezzi inseriti, non acquistati, ma solo presi in forza di un contratto di leasing traslativo, che le avrebbe attribuito la proprietà al termine della locazione finanziaria ed in caso di esercizio della opzione.

Escludeva, poi, che tale attestazione fosse frutto, come ritenuto dal primo giudice, di un errore su legge extrapenale, dato che la S., n.q., ben conosceva la normativa degli appalti cui partecipava.

Inoltre, la equivalenza sostanziale tra i minibus e le autovetture a 9 posti su cui si era incentrata la assoluzione della S., sul presupposto che le auto fossero più idonee a svolgere il servizio, era una considerazione extragiuridica penalmente irrilevante;

riscontrato che, mediante il falso, era stata possibile la aggiudicazione, così alterando l’incanto, condannava la stessa alla pena di legge ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidare in separata sede.

Ricorre la S. e denuncia contraddittorietà della motivazione, posto che anche eliminati i 4 mezzi non classificabili come minibus la Sina avrebbe ottenuto il punteggio massimo; inoltre, sarebbe errato che per il trasporto dei disabili fosse richiesto l’uso di minibus, giacchè il bando di gara prevedeva l’uso di mezzi propri di cui almeno tre automezzi omologati al trasporto disabili e ne deduce quindi che era consentito anche l’adibizione di autovetture, peraltro più funzionali in relazione alla toponomastica cagliaritana.

La S., infine, non era esperta giurista ed in assoluta buona fede aveva confuso il contratto di leasing con la compravendita;

peraltro, non era corretta la interpretazione data al contratto di leasing dalla Corte che aveva ignorato la assoluta assimilazione del locatore al compratore.

La Tour Baire ha presentato memoria come anche la S.:

entrambi hanno ulteriormente illustrato le loro ragioni.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La ricorrente, mediante una lettura parcellizzata del bando di gara, emesso dalla amministrazione comunale, offre una diversa interpretazione, a sè favorevole, delle circostanze di fatto che la corte distrettuale ha esaminato per pervenire al ribaltamento del giudizio di irresponsabilità emesso in prime cure.

La Corte di Appello ha invece dato adeguato conto della non correttezza ed incoerenza della argomentazioni sviluppate in prime cure, con approfondita e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a quella del primo giudice, da adeguato conto del privilegio accordato alla diversa scelta operata. Infatti, i punto rilevanti, su cui si poggia la riforma, sono stati centrati sulla inesistenza dei requisiti previsti dall’art 9 del bando di gara in capo alla società della S., poichè questa non possedeva " mezzi propri", di cui almeno tre omologati per il trasporto dei disabili.

Ha osservato il giudice distrettuale che le contrarie dichiarazioni, rese con apposita autocertificazione all’atto della partecipazione alla gara, si scontravano con due dati oggettivi: il primo che erano stati inseriti nell’elenco 4 automezzi che erano stati qualificati come scuolabus, per i quali è requisito essenziale essere dotati di un numero di posti superiore a 9, fino ad in massimo di 16, mentre erano da qualificare come semplici autovetture, in quanto munite di 9 posti; inoltre, si trattava di auto e non di scuolabus o mini bus che comunque devono avere allestimenti particolari, in relazione all’uso ed ne ha richiamato le caratteristiche specifiche (colore della carrozzeria, dimensione dei sedili, ect. pag. 6 della sentenza di appello).

Tolte dunque tali automobili comuni, che, però, erano i soli mezzi omologati per il trasporto dei disabili, era venuto meno uno dei presupposti essenziali per la aggiudicazione del servizio, posto che il bando chiedeva almeno 3 scuolabus o autobus con tale omologazione.

Ancora, nove dei restanti mezzi, inseriti in elenco, non erano in proprietà della Sina, ma detenuti a titolo di leasing, e di conseguenza era stato violato anche un altro requisito essenziale, imposto dal bando di gara, relativo alla proprietà dei mezzi.

A fronte di tale analisi della clausole imposte dalla P.A., valutate nel loro insieme, ed attestanti che il possesso di precisi requisiti era rispondente agli interessi che la stessa amministrazione voleva perseguire, ossia adeguato numero di mezzi, idonei alle esigenze degli utenti, e di sicura appartenenza all’aggiudicatario, al fine di garantire la fedele esecuzione del contratto, la S. oppone che sarebbe lecito prescindere dal numero dei posti per gli scuola bus e nei mini scuola-bus a sensi del D.M. 18 aprile 1977, richiamato nel successivo D.M. 31 gennaio 1997, concernente il trasporto scolastico, e dalla proprietà dei mezzi, essendo stato il leasing equiparato alla proprietà proprio dal detto provvedimento del 1997.

La deduzione è priva di fondamento, per quanto riguarda la tipologia dei mezzi ed è irrilevante per quanto riguarda il loro regime giuridico.

Infatti, come sopra messo in evidenza l’elemento di fatto che la corte distrettuale ha sottolineato, con adeguata motivazione, è che comunque la S. aveva offerto per il servizio ai portatori di handicap autovetture di uso comune, in luogo di quelli richiesti, (bus o minibus o bus scolastici); parimenti ha rilevato, con argomentazione immune da vizi giuridici, che la indicazione nel bando di "mezzi propri" escludeva la possibilità di ritenere tali quelli non ancora entrati nel patrimonio ed utilizzati mediante leasing, stante la peculiarità del contratto di locazione finanziaria, che prevede il trasferimento della proprietà solo al termine del periodo previsto e sempre che il conduttore eserciti la opzione. (per un caso analogo Sez. 6 n. 23810 del 2004).

Nè al riguardo ha influenza la circostanza che sia stato consentito l’esercizio con mezzi in leasing del trasporto pubblico, dato che una tale facoltà, esplicitamente, nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non era stata indicata nel bando, cui i concorrenti dovevano attenersi.

Parimenti infondato è il motivo relativo alla rilevanza della falsa dichiarazione della S., che con esatta applicazione dei principi in materia è stata sussunta dal giudice di appello quale elemento della condotta di cui all’art. 353 c.p..

Infatti, non ricorre nella fattispecie alcun errore sulla portata dell’istituto del leasing, sul significato del contratto e sulla disciplina dello stesso; la S. ha enunciato un fatto non vero, quello di essere proprietaria dei mezzi, sostenendo di avere la convinzione soggettiva che i due istituti, il leasing e la proprietà fossero equivalenti; ma tale persuasione non ha alcuna influenza sulla non corrispondenza al vero di quanto dichiarato, poichè la S. ha comunque attestato un requisito non vero, quello della proprietà degli automezzi, mentre avrebbe dovuto dichiarare l’effettivo regime giuridico degli stessi, indicando quali fossero in proprietà e quali invece in leasing. In conclusione, il discorso giustificativo seguito dalla Corte si ravvisa sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici, e saldamente ancorata alle risultanze processuali.

Viceversa il ricorso proposto dalla ricorrente introduce una rilettura del bando di concorso, introducendo elementi di fatto, quali la irrilevanza della distinzione tra automezzi ed autovetture, o il difetto di dolo nel falso sui cui la Corte, ha espresso sufficiente e logica e perciò insindacabile valutazione di merito.

In conseguenza della inammissibilità, la ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende. Inoltre la S. è tenuta alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, Tour Baire, che si liquidano in complessivi Euro 2000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2000,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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