Cass. civ. Sez. III, Sent., 01-04-2011, n. 7552 Responsabilità civile e penale Responsabilità disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 5 ottobre 1999, G.F. esponeva che nel novembre del (OMISSIS), quale promissario acquirente,, aveva conferito al notaio V.D.C. l’incarico di redigere un preliminare di compravendita di un appartamento di proprietà di B.A.. Aggiungeva che il notaio solo dopo la stipula del preliminare aveva eseguito le visure rilevando che il bene era gravato da due pignoramenti trascritti in epoca antecedente alla sottoscrizione del compromesso e che, a causa del comportamento omissivo del notaio, aveva subito svariati danni, tra i quali il pagamento della caparra di L. 25 milioni versata al promittente venditore e non più restituita. In esito ai giudizio, in cui si era costituito il notaio deducendo tra l’altro che non gli era stato mai conferito l’incarico di eseguire le visure ipo-catastali per accertare la libertà del bene, il Tribunale di Torre Annunziata condannava il V. al pagamento della somma di Euro 19.123,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi nonchè alla rifusione delle spese processuali. Proponeva appello il notaio ed in esito al relativo giudizio, in cui si costituiva anche l’appellato, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione con sentenza depositata il 19 ottobre 2007. Avverso tale decisione il V. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso il G.. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

La prima doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, artt. 1, 47, 72, R.D. n. 1326 del 1914, artt. 67, 86, artt. 1176, 1326 e 2702 c.c. nonchè sotto il profilo dell’omesso esame e carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si fonda sulla considerazione che l’obbligo di procedere al preventivo accertamento della libertà del cespite sussiste, a carico del notaio, unicamente quando gli venga conferito l’incarico di redigere un atto pubblico di vendita e non anche quando le parti gli chiedano di predisporre una scrittura preparatoria, previa compilazione di un modulo prestampato, con l’unica funzione di comprovare la caparra versata e lo stato della trattativa, occorrendo in tal caso un espresso ulteriore incarico.

La censura è inammissibile, ancor prima che infondata.

Ed invero, l’inammissibilità deriva dal rilievo che la doglianza si basa su circostanze di fatto assolutamente diverse da quelle esposte nei giudizi di merito da entrambe le parti (sia il G. nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado sia lo stesso V. nell’atto di appello, così come risulta dalla, sentenza della Corte territoriale avevano riferito che al notaio era stato conferito l’incarico di redigere un preliminare di compravendita e non una mera scrittura preparatoria: cfr pagg. 2,3 e 5 della sentenza impugnata) e quindi su circostanze del tutto nuove, che non sono in relazione con il tema decisionale del giudizio di secondo grado posto che la Corte di appello, come risulta dalla sentenza impugnata, pone a base della sua decisione il fatto che l’incarico conferito al notaio avesse ad oggetto la stesura di un contratto preliminare: cfr pag. 8 e 9 della sentenza).

La doglianza è inoltre infondata. Ed invero, le ragioni della decisione impugnata si fondano sulla considerazione che "qualora le parti si rivolgano ad un notaio per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto in relazione ad un contratto preliminare da redigere a cura del professionista, mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito per ottenere il quale risultavo sarà con ogni evidenza indispensabile le effettuazione delle visure ipotecarie al fine di accertare la libertà dell’immobile oggetto della promessa di trasferimento da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli".

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello sono quindi assolutamente in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell’obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultate pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l’inosservanza di tali obblighi accessori da luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale, peculiare, forma di responsabilità". (Cass. 28 gennaio 2003 n. 1228, ripresa da Cass. n..15726/2010 in motivazione).

Ne deriva che per un notaio, richiesto della preparazione e stesura di un atto – si trattasse, anche e soltanto, di una scrittura preparatoria, idonea ad impegnare, come nel caso del versamento di una caparra, giuridicamente ed economicamente le parti che a lui si siano rivolte in funzione di una futura compravendita di un immobile – la preventiva verifica delle risultanze dei registri immobiliari, attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poichè l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di trasfusione della volontà delle parti, eventualmente in un modulo da lui predisposto ma, in considerazione delle conseguenze giuridiche ed economiche dell’atto e della sua funzione preparatoria, si estende a quelle attività successive alle quali l’atto è stato funzionalmente finalizzato perchè sia assicurata la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo finale e del risultato pratico voluto dalle parti.

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.c., art. 345 c.p.c. nonchè sotto il profilo della motivazione carente, va rilevato che, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, nel ritenere inammissibile in quanto nuova la doglianza, concernente il sospetto di una collusione fra i sottoscrittori del preliminare in danno del notaio, avrebbe colpevolmente omesso di rilevare che già in primo grado, nella memoria di costituzione, la difesa del notaio aveva eccepito che il G. "avrebbe potuto raggiungere ugualmente lo scopo, promuovendo l’esecuzione specifica, trascrivendo l’atto introduttivo e chiedendo di sottrarre dal prezzo le somme di cui alle iscrizioni".

La censura è infondata. Ed invero, come risulta dal medesimo brano riportato nel ricorso, il V. nel giudizio di primo grado non aveva affatto accennato ad alcuna collusione per cui, quando in appello denunciò e il sospetto di collusione fra il G. medesimo ed il B. per effetto della mancata impugnazione della sentenza, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., introdusse in effetti nel tema decisionale del giudizio di seconde cure nuovi temi di contestazione che comportavano indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di primo grado, come tali inammissibili. Ne deriva la correttezza della decisione della Corte territoriale sul punto.

Passando all’esame del terzo motivo di impugnazione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, deve osservarsi che, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe trascurato che il comportamento del G. aveva determinato un aggravamento del danno che avrebbe potuto invece evitare. Ciò premesso, il ricorrente ha concluso la censura con il seguente quesito di diritto: "se il debitore è tenuto a risarcire il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza in osservanza del principio di correttezza e buona fede".

La doglianza è inammissibile. E ciò, in quanto l’ipotesi, prevista dall’art. 1227 cod. civ., comma 2 in cui il debitore, con il proprio contegno colposo, abbia determinato un aggravamento del danno, costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, la quale, in quanto tale, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, pena la sua inammissibilità.

Passando infine all’ultima censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1224 e 1236 c.c., deve rilevarsi che, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato il cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi, riconosciuto dal Tribunale, omettendo di considerare, non solo, che il cumulo attribuisce un ristoro eccedente l’effettivo pregiudizio, già soddisfatto con l’attribuzione della rivalutazione, ma determina altresì una disparità di trattamento rispetto al creditore di una somma determinata, sul quale, ai sensi dell’art. 1224 c.c., incombe invece la puntuale prova del maggior danno.

La censura è infondata e non merita di essere accolta. A riguardo, torna utile sottolineare che nei debiti di valore, quale quello per cui è causa la considerazione delle variazioni del potere d’acquisto della moneta è insita nel procedimento di determinazione quantitativa della prestazione in quanto il denaro vale ad esprimere un valore necessariamente attuale. Con riguardo specifico al cumulo tra interessi e rivalutazione, questa Corte, occupandosi per l’appunto dei debiti di valore, ha quindi affermato il principio secondo cui, "all’esito della rivalutazione della, somma pur liquidata con riferimento alla data del fatto illecito, risulta determinato soltanto il danno originariamente cagionato, sicchè occorre compensare anche il pregiudizio subito per la mancata tempestiva disponibilità della somma, atta a risarcire il danno. A questa funzione diversa e autonoma, assolvono gli interessi compensativi, i quali, nascendo dal medesimo fatto generatore dell’obbligazione risarcitoria, naturalmente si cumulano con la rivalutazione. Vi è quindi piena compatibilità tra interessi e rivalutazione, adempiendo le due categorie a funzioni diverse. La rivalutazione serve a mantenere il rapporto di equivalenza fra danno subito e suo risarcimento in moneta, mentre gli interessi dipendono dal solo decorso del tempo e compensano i danni derivati al patrimonio del debitore dalla mancata disponibilità delle somme dovute nel tempo in cui dovevano essere prestate. Non sarebbe vero ed integrale il risarcimento del danno, se non si liquidasse, attraverso il sistema degli interessi compensativi, anche il danno da ritardo".

(cfr Cass. n. 10884/07). Ne deriva l’infondatezza della censura de qua.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con i principi di diritto richiamati, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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