T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1455 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Riferiscono i ricorrenti di essere tutti Vigili del Fuoco, in servizio presso diversi Comandi Provinciali, e di essere tutti qualificati in tecniche S.A.F. (speleo alpino fluviali), II livello, fase B, per avere conseguito la relativa abilitazione ognuno nelle date dai medesimi indicate, cui è conseguita, per altrettanto, l’abilitazione a componenti "Equipaggio di volo" su elicotteri, con espletamento di attività di volo e aerosoccorso, presso Nuclei Elicotteri del territorio nazionale, sulla base di ordini di servizio, suddivisi di norma in turni mensili.

Lamentano, peraltro, come, a fronte dell’espletamento dei suddetti servizi, determinanti l’esposizione a permanenti fattori logoranti e stressogeni, non sia stato riconosciuto dall’Amministrazione dell’Interno alcun beneficio economico, né, sotto il profilo giuridico, di carriera e previdenziale.

Con il ricorso in epigrafe chiedono l’accertamento del proprio diritto:

a percepire le suddette indennità con i relativi benefici previdenziali;

ad ottenere il riconoscimento della specializzazione conseguita come aerosoccorritori SAF 2/B e dei relativi benefici di carriera;

nonché, la condanna dell’amministrazione intimata in giudizio alla liquidazione ed al pagamento delle somme con gli accessori di legge dalla data di rispettiva maturazione del credito.

Gli interessati deducono i seguenti motivi di ricorso:

1)sul diritto a percepire l’indennità di volo: applicazione, anche in via estensiva, dell’articolo unico del DPR 6 marzo 1981, n. 141 e degli artt. 6 e 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78;

2)sul diritto a percepire l’indennità di aerosoccorso: applicazione, anche in via estensiva, degli artt. 9 e 17 della L. n. 78 del 1983; eccesso di potere sotto vari profili;

3)sul diritto ad ottenere il riconoscimento della specializzazione conseguita in qualità di aerosoccorritori SAF 2B: applicazione dell’art. 142 del D.Lvo 13 ottobre 2005, n. 217;

4)sul diritto ad usufruire dei benefici previdenziali connessi al servizio prestato in volo: applicazione degli artt. 20 e 59 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

Si è costituita l’intimata amministrazione depositando una documentata relazione.

Ha replicato la difesa attorea insistendo per l’accoglimento del gravame.

Il ricorso è infondato.

Con riguardo alla indennità di volo, i ricorrenti assumono che detto beneficio dovrebbe essere loro riconosciuto – in ragione della intrinseca funzione indennitaria – in relazione alla mera prestazione del servizio in volo senza limitarlo soltanto al personale conducente del mezzo aereo o impegnato nelle attività manutentive.

Tale tesi non è convincente.

Recita l’art. 269 del DPR 18 maggio 1987 (parte I):

"1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi è corrisposta, in sostituzione dell’indennità prevista dal DPR 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d’elicotteri, con obbligo di volo, è corrisposta, in sostituzione dell’indennità prevista dal DPR 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 1.900.000 annue.

2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei è corrisposta, in sostituzione della indennità prevista dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, una indennità mensile di lire 1.700.000 annue.

3. Dette indennità sono cumulabili con l’indennità mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo".

Dispone l’art. 67 del DPR 4 agosto 1990, n. 335 (recante il Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all’art. 5, del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68):

"1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, le indennità di cui al comma 1 dell’art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 sono determinate rispettivamente in L. 2.640.000 e L. 2.280.000 annue lorde.

2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, entro i limiti degli organici predisposti per gli stessi uffici, l’indennità di cui al comma 1 è corrisposta nella misura del 50 per cento.

3. Con decorrenza 1° ottobre 1990, per gli operatori subacquei di cui al comma 2 dell’art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l’indennità ivi prevista è determinata in L. 2.040.000".

Come sopra esposto il quadro normativo, è evidente – in chiave interpretativa letterale e funzionale – quale sia l’ambito di applicazione oggettivo della norma; ed invero, il personale beneficiario dell’indennità è stato individuato esclusivamente con riguardo al possesso dei seguenti requisiti:

a)brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo;

b)assegnazione in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta.

Nel caso di specie, difetta senz’altro il primo dei suddetti requisiti; ed invero, il Collegio è dell’avviso che la natura "speciale" di tale voce del trattamento retributivo degli elicotteristi impone di necessità che la stessa sia interpretata restrittivamente, e quindi riferita esclusivamente al personale in possesso del prescritto requisito soggettivo ed in ragione delle ore di volo in concreto maturate nell’adempimento dei servizi di istituto.

Quanto all’altro requisito – ammesso pure che i ricorrenti siano stati effettivamente assegnati a servizi antincendi e che la loro richiesta afferisca esattamente alle ore di volo che essi hanno prestato in concrete attività di antincendio – comunque fa difetto l’ulteriore presupposto della "competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta", di cui alla precedente lettera "a" non essendo inserito, il personale SAF, in appositi nuclei specialistici.

A fronte di una norma regolamentare così chiara e stringente, legittimamente l’intimata amministrazione – accertata l’impossidenza dei presupposti di fatto colà indicati – non ha riconosciuto ai ricorrenti il postulato beneficio. Ed invero, l’indennità di che trattasi, ove effettivamente concessa, sarebbe stata erogata sine causa, fonte di danno per l’erario e di responsabilità per l’agente erogatore.

Né soccorre, in sostituzione, il possesso della qualificazione elicotteristica e/o S.A.F. 2/B che, al più, potrebbe fondare, a tutto concedere, la corresponsione di altre forme indennitarie, non certo quella di cui si discetta.

Evidenti le differenze ontologiche sussistenti tra le due categorie di personale a confronto, in grado di giustificare, a fronte di situazioni non omogenee, un diverso trattamento economicoretributivo.

I ricorrenti, invero, svolgono la loro attività ed esplicano la loro professionalità (sulla scorta della qualificazione elicotteristica) per praticare solo taluni tipi di intervento di soccorso, ed al di fuori dello specifico settore di specializzazione richiesta per beneficiare dell’indennità in parola. A differenza degli elicotteristi, essi non svolgono a regime pieno, e necessariamente, operazioni di soccorso bensì vengono utilizzati in attività ordinarie e solo occasionalmente come SAF 2B. Anche la direttiva generale 3285/3706, relativa alla composizione degli equipaggi di volo, nel dettare indicazioni di carattere generale in ordine a due tipologie di scenari incidentali (su specchi d’acqua aperti e terrestri, in costa o all’interno di navi), contempla come non ordinario l’intervento del personale SAF, che si avvale comunque dell’ausilio dell’aeromobile VF: ciò che conferma la circostanza per cui il personale SAF non costituisce, in via generale ed in assoluto, un componente fisso "dell’equipaggio standard di volo".

Come operatori SAF 2B essi, pertanto, non sono né possono essere qualificati "elicotteristi" e non posseggono, pertanto, i requisiti previsti dalle fonti normative ( DPR 6/3/1981 – DPR n. 269/1987) e contrattuali (art. 59, c. 2^ del C.C.N.L. 5/4/1996) per accedere all’indennità di che trattasi.

Segnatamente, va considerato che l’articolo unico del DPR 6 Marzo 1981 (recante "Corresponsione dell’indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") dispone che "Agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1980, una indennità di volo….".

La norma – rimasta inoppugnata – circoscrive con chiarezza il proprio ambito soggettivo di applicazione, escludendo dalla sua portata qualsiasi personale dipendente privo dello specifica qualificazione ivi indicata.

I ricorrenti, muovendo dagli artt. 6 e 17 della L. 23 marzo 1983, n. 78 (previsivi della indennità di volo, rispettivamente, al personale dell’esercito, marina e aeronautica, nonché della guardia di finanza e dei reparti di volo della polizia di stato), affermano che la menzionata indennità dettata per il personale militare dello Stato deve ritenersi suscettibile di applicazione in via estensiva al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; pertanto, come la suddetta normativa consentirebbe l’attribuzione dell’emolumento in parola a prescindere dal possesso del brevetto, analogamente dovrebbe procedersi nei confronti del personale appartenente al citato Corpo.

Il Collegio non condivide l’assunto.

La tesi muove dalla sostanziale equiparazione delle suddette categorie di personale.

Sennonché, dall’attuale quadro normativo discende che il corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituzionalmente estraneo alle forze armate e di polizia dello Stato; estraneità che il Collegio ritiene non essere venuta meno per il sol fatto che il rapporto di lavoro è stato nuovamente posto nell’ambito del comparto pubblicistico (in ragione della peculiarità delle funzioni attribuite al plesso) essendosi aggiunto all’art. 3 del citato D.Lgs. n. 165/2001, il comma 1 bis, in forza del quale "in deroga all’art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo dei Vigili del Fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. in data 2/11/2000 e il personale di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali". Per effetto di tale inclusione ne è soltanto derivata la conseguenza (in deroga all’art. 2, commi 2 e 3,) che le relative controversie, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 63 del citato D.Lgs. n. 165/2001, risultano ora appartenenti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ferme restando – per espresso dettato di legge – le "autonome disposizioni ordinamentali". Tale autonomia ordinamentale si coglie, più significativamente:

nella (già) menzionata estraneità istituzionale del personale del Corpo nazionale dei VV.FF. rispetto alla categoria delle forze armate e di polizia;

nella circostanza che il Corpo dei VV.FF. è retto da uno specifico ordinamento;

nel mantenimento, anche dopo la ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, di un apposito comparto di negoziazione, che conserva una propria autonomia rispetto agli altri comparti e, segnatamente, al comparto sicurezza;

nella peculiarità che distingue la condizione militare nelle sue varie articolazioni e che giustifica, in relazione alle caratteristiche dei doveri che la contraddistinguono, un particolare trattamento economico (art. 1della L. n. 78/1983).

Va soggiunto, che l’art. 6 della legge n. 78/1983 subordina l’erogazione dell’indennità di volo (termine da intendersi, ovviamente, quale sinonimo di aeronavigazione) a delle specifiche condizioni di impiego. Ebbene, ciò che i ricorrenti non hanno considerato è che l’estensione delle disposizioni dell’art. 6 a favore di altre categorie è esplicitamente prevista dall’art. 17 della medesima legge nei limiti ivi indicati, e cioè nei confronti dei soli dipendenti dei reparti di volo in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo: requisiti che non si rinvengono negli operatori SAF 2B i quali non hanno un brevetto, non appartengono ad una qualifica cd. di "specialisti" e neppure, come meglio si dirà più avanti, fanno parte degli equipaggi fissi di volo.

Non è, dunque, ammissibile un’interpretazione analogica dell’art. 6 della legge citata perché essa finirebbe per estendere l’ambito soggettivo di applicazione della norma, nonché la sua portata oggettiva, nei confronti di personale privo dei previsti requisiti.

I ricorrenti, a fondamento della propria pretesa patrimoniale, asseriscono, altresì, che sussisterebbe similitudine tra il personale SAF e quello elicotterista. Anche questo assunto non ha trovato riscontro. Ed invero: non vi è similitudine, ovvero corrispondenza, di formazione, di controlli sanitari, di compiti, di addestramento e/o di sorveglianza sanitaria. Segnatamente: non si addestrano congiuntamente, se non per esigenze di coordinamento, con specifico riguardo alle manovre di utilizzazione dell’elicottero "come una delle possibili piattaforme operative cui assicurare le funi per l’intervento"; non scontano i medesimi controlli sanitari giacché: "gli specialisti elicotteristi sono soggetti alla sorveglianza sanitaria effettuata esclusivamente da parte dell’istituto dell’aeronautica militare", mentre il personale SAF è sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte dell’ufficio sanitario dell’amministrazione dei VV.FF., che si avvale di una commissione medica appositamente costituita; non fanno parte degli equipaggi fissi di volo.

Risulta, pertanto, improponibile ed ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, al personale ricorrente l’attribuzione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia. La legittimità delle impugnate determinazioni trova, altresì, ragione nella natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione, per fatto di legge, al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati.

Ne consegue, per quanto sin qui argomentato, l’insussistenza in capo ai ricorrenti del diritto a percepire il postulato beneficio della indennità di volo. La prima domanda è, pertanto, infondata.

I ricorrenti hanno chiesto, altresì (secondo e terzo motivo di gravame), l’accertamento del proprio diritto:

a percepire l’indennità di aerosoccorso;

ad ottenere il riconoscimento della specializzazione conseguita in qualità di aerosoccorritori SAF 2/B, con conseguente obbligo dell’amministrazione ad adottare i relativi provvedimenti.

Le pretese sono infondate.

Il Collegio deve qui richiamare tutte le proprie argomentazioni appena sopra svolte fondandosi, le rivendicazioni dei ricorrenti, sulle medesime considerazioni dagli stessi sviluppate circa la ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione, nei loro confronti, dell’art. 9 della L. 23 marzo 1983, n. 78 per il personale militare ed estesa anche al personale delle Forze di polizia in virtù dell’art. 17 delle stessa legge n. 78/2983.

Ed invero, in ragione della asserita corrispondenza della figura del Vigile del Fuoco SAF 2/B con quella dell’Aerosoccorritore, i ricorrenti rivendicano l’applicazione in via estensiva al personale del Corpo nazionale dei VV.FF. delle norme che attribuiscono al personale delle Forze Armate, nonché delle Forze di Polizia dello Stato, l’indennità supplementare di che trattasi.

Sennonché – seppure è vero che il personale operatore SAF 2/B del Corpo nazionale dei VV.FF. presenta taluni requisiti comuni al personale militare (partecipazione ad operazioni ed esercitazioni di aerosoccorso; svolgimento del servizio presso nuclei di aerossoccorso) – le già evidenziate ragioni ostative alla estensione automatica della disciplina evocata dai ricorrenti non consentono di affermare, nella circostanza, la sussistenza di un diritto alla percezione della postulata indennità.

Né siffatta pretesa può trovare fondamento nell’art. 142 del D.Lvo n. 217/12005, che disciplina, invero, la formazione del personale appartenente al Corpo dei VV.FF. con disposizioni di carattere organizzatorio senza riconoscere né forme indennitarie né, tanto meno, l’acquisizione del brevetto di pilota elicottero o di specialista elicottero.

Va ribadito, che in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici l’attività amministrativa è del tutto vincolata; pertanto, non è consentito all’amministrazione estendere benefici previsti per il personale appartenente a tutt’altra categoria e disciplinato da tutt’altra fonte normativa e/o contrattuale.

Sennonché, l’intero ricorso si regge sulla pretesa di estensione degli istituti indennitari oltre il loro ambito di applicazione oggettivo. Pretesa non accoglibile a fronte della insussistenza dell’obbligo per l’amministrazione di adottare atti (di riconoscimento dell’indennità) e provvedimenti (di riconoscimento della specializzazione conseguita) privi di copertura normativa.

Più nello specifico, va considerato che:

non è istituita la specialità di aerosoccorritore dei Vigili del Fuoco;

neppure è istituito il c.d. "Brevetto di aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" che abilita alla suddetta specialità;

soltanto il conseguimento della specialità di aerosoccorritore, e del relativo brevetto, può abilitare il personale SAF (al pari degli altri brevetti riconosciuti o rilasciati dalle altre amministrazioni civili e militari dello Stato) ad operare, quale facente parte dell’equipaggio di volo, a bordo degli elicotteri e degli altri aeromobili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

la specialità di aerosoccorritore non corrisponde, né è sovrapponibile, alla figura dell’operatore SAF potendosi la prima conseguire solo all’esito di un percorso formativo che contempli, oltre alle competenze SAF, l’acquisizione di conoscenze di tipo "aeronautico" e di "sicurezza del volo":

l’operatore SAF non può essere considerato come facente parte degli equipaggi fissi di volo in quanto, ed invero: non è mai chiamato ad operare direttamente sull’aeromobile come per i piloti e i motoristi; non è inserito nella dotazione organica che compone il nucleo elicotteri; non effettua lo stesso numero di ore di volo degli elicotteristi (quest’ultimo, si ribadisce, personale specializzato e minuto di apposito brevetto); il suo intervento non è esteso a tutte le operazioni di soccorso che richiedono l’impiego di elicotteri ma solo agli interventi di soccorso che richiedono oltre all’utilizzo del nucleo elicotteri, anche il personale SAF; opera solo come "soccorritore", in sinergia con il servizio aereo, attraverso l’integrazione delle tecniche di manovra SAF 2B, secondo gli scenari incidentali da affrontare, richiedendo (da terra) l’intervento dell’elicottero con il quale è in contatto radio e verso il quale comunica mediante segnali convenzionali ed internazionali;

il suo addestramento avviene congiuntamente al personale elicotterista al solo fine di un efficace coordinamento.

La pretesa dei ricorrenti di ottenere per via giudiziaria il riconoscimento di siffatta "specialità" è, peraltro, inammissibile. Ed invero, ammesso anche che i ricorrenti svolgano compiti in qualche modo corrispondenti a quelli di "aerosoccorritore", non può l’autorità giudiziaria sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della relativa professionalità ovvero obbligarla ad adottare atti che impingono profili di organizzazione, in assenza di una fonte normativa o pattizia che abbia regolato: i requisiti di accesso al corso abilitante, la dotazione organica e le modalità per assicurarne la sua copertura permanente, i compiti e le funzioni degli aerosoccorritori nonché la loro attività operativa; e che abbia, altresì, indicato la relativa copertura finanziaria.

Si tratta di attività che impingono profili di discrezionalità legislativa e/o amministrativa estranei ai poteri giudiziari.

Più in generale, deve affermarsi che deve essere il Legislatore ad intervenire ed a porre le regole di condotta per la P.A. con norme ad hoc inserite nell’ordinamento di settore.

Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la superficialità degli atti impugnati in ragione della assoluta assenza di qualsivoglia considerazione in tema di benefici previdenziali da riconoscere in termini sia di agevolazione temporale al collocamento in quiescenza che di incremento del trattamento pensionistico conseguente all’attività di volo dagli stessi espletata.

Fondano la loro pretesa sull’art. 20 del DPR n. 1092/1973, a mente del quale "Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo". Sostengono, altresì, che all’atto della cessazione dal servizio l’indennità di volo deve essere valutata nella misura prevista dall’art. 59 dello stesso D.P.R., calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio di volo effettivi prestati. L’importo delle indennità di volo e di aerossoccorso così determinato costituisce una parte di pensione.

La pretesa non ha pregio.

I benefici richiesti dai ricorrenti presuppongono la percezione delle indennità di volo e di aerossoccorso.

Ebbene, appurata in punto di fatto e di diritto l’insussistenza dei presupposti per la corresponsione delle suddette indennità, ne deriva, di conseguenza, l’infondatezza delle azionate rivendicazioni il cui riconoscimento postula, a monte, come appena chiarito, la corresponsione dei menzionati benefici economici la cui erogazione è stata, però, per quanto sopra argomentato, legittimamente negata ai ricorrenti.

In conclusione, per quanto sin qui argomentato, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese processuali che si liquidano in favore del Ministero dell’Interno in Euro 2.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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