Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-12-2010) 21-02-2011, n. 6454 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Taranto con ordinanza del 18.6.2010 applicava a L.A. la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, in quanto indagato per partecipazione ad associazione a delinquere diretta alla pesca mediante esplosivo e per concorso in vari episodi di detenzione e porto illegale di esplosivi nonchè di danneggiamelo della fauna ittica mediante l’esplosione degli ordigni suddetti. Il L. avanzava istanza di riesame nella quale contestava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in quanto il Luppoli per un brevissimo lasso di tempo aveva sostituito altra persona sulle imbarcazioni dei coindagati D.P.C. e P.C.. Il Tribunale con ordinanza del 6.7.2010 la rigettava. Il Tribunale ricordava che il L. era stato visto a bordo di una imbarcazione ove era presente il P. che aveva abbandonato in un vecchio rimorchiatore una busta contenente esplosivo ed una rete con delle pietre per fare affondare il detto esplosivo. Inoltre in un altro episodio il Luppoli era stato visto a bordo della detta imbarcazione sempre con il P. e il D. P. aveva comunicato a certo F.A. che era pronto del pesce. Dalle intercettazioni degli indagati emergeva chiaramente che il detto pesce era procurato attraverso l’uso di esplosivo. Il Tribunale rilevava che il L. essendo a bordo dell’imbarcazione utilizzata per i fini già detti non poteva non essere a conoscenza dei traffici dei coindagati con i quali si era affiliato e che la partecipazione alla consorteria per un breve periodo di tempo era del tutto ininfluente dal punto di vista giuridico.

Ha presentato appello il L. che lamenta l’apparenza della motivazione in quanto non era stato offerto alcun elemento per far ritenere che fosse intervenuto un accordo stabile tra il ricorrente ed i coindagati; il L. aveva partecipato per un brevissimo periodo ed era stata sostituito da altro soggetto e non era proprietario della barca.

Il Tribunale di Taranto con ordinanza del 16.9.2000 qualificava il detto appello come ricorso in cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la infondatezza, va rigettato. Il Tribunale ha già ricordato come emerga la partecipazione del L. a ben due itinerari marittimi connessi con la finalità della pesca con esplosivo. Il L. non ha neppure contestato di aver partecipato a dette spedizioni nel corso delle quali in una occasione fui nascosto dell’esplosivo e nell’altra si sarebbe smerciato o tentato di smerciare del pesce appena pescato con esplosivi. La circostanza per cui il ricorrente abbia partecipato a simili operazioni per poco tempo è effettivamente giuridicamente irrilevante posto che la partecipazione ad una associazione a delinquere non è esclusa per la sua brevità, così come la ventilata ipotesi che si trattasse di una mera attività di lavoro, attesa la natura illecita del lavoro svolto dalle gravi conseguenze penali, sicchè non appare determinante che il ricorrente non fosse il proprietario dell’imbarcazione.

La motivazione appare pertanto congrua e logicamente coerente; mentre le censure sono di mero fatto e già compiutamente esaminate nelle sedi precedenti.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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