T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1453 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 12 luglio 2010 con il quale è stato giudicato non idoneo al concorso per il reclutamento di 1.552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate a seguito della riscontrata "alterazione acquisita della cute (tatuaggio) regione lombare che per sede e dimensione determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 D.T. 5/12/2005)";

Considerato che il ricorrente contesta il gravato provvedimento di esclusione dal concorso, in quanto adottato al di fuori dei presupposti richiesti dalla normativa applicabile alla fattispecie;

Considerato che dalla documentazione versata in atti dell’Amministrazione intimata in ottemperanza alla precedente ordinanza istruttoria n. 1303 del 22 settembre 2010 di questa Sezione si rileva che il tatuaggio di cm 17×7 rappresenta una estesa alterazione della cute, in considerazione della vasta superficie corporea interessata dal disegno cutaneo;

Considerato che il ricorrente con successivi motivi aggiunti ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive;

Considerato che la riscontrata alterazione, con i suoi evidenti riflessi fisiognomici, è riconducibile alle ipotesi contemplate dall’art. 19 della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 (recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia" causa di inidoneità al servizio militare);

Considerato che, alla luce di tale circostanza, non si vede come la resistente Amministrazione, pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati e, comunque, di una specifica norma di bando (nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata), avrebbe potuto determinarsi diversamente;

Ritenuto, peraltro, che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale, bensì soltanto quelli che secondo la valutazione dell’Amministrazione assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica, nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare;

Considerato, inoltre, che l’impugnato giudizio sanitario, congruamente motivato, non presenta quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che, soli, potrebbero invalidarlo;

Ritenuto, peraltro, che esso è, in ogni caso, espressione di una ampia discrezionalità tecnica, insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui si è testè fatto cenno;

Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti vanno, pertanto, respinti, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge il ricorso ed i successivi motivi aggiunti meglio specificati in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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