Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-12-2010) 21-02-2011, n. 6453

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 18.6.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto dispose la misura del sequestro preventivo dell’esercizio commerciale (OMISSIS) di cui è titolare F.G. indagato per il reato di ricettazione, per aver concorso con il padre F.R. nel ricevere la consegna di prodotti ittici pescati illegalmente (attraverso materiale esplosivo), al fine di venderli nell’esercizio commerciale da loro gestito.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 6.7.2010, rigettava il gravame.

Il Tribunale ricordava circa il fumus che l’indagine aveva avuto origine da informazioni confidenziali che avevano consentito di scoprire un’attività di pesca illegale con esplosivi. Erano state trasmesse ai verbalizzanti anche filmati registrati da privati che attestavano la consegna del pesce bombato.

Il Tribunale rilevava circa l’eccezione di inutilizzabilità del detto materiale in quanto non trasmesso ex art. 309 c.p.p., comma 5 al Tribunale del riesame che non sussisteva un obbligo di trasmissione dell’intero materiale probatorio, ma solo di quello favorevole all’indagato e che l’ordinanza impugnata si sorreggeva sulle riprese che comparivano, comunque, nell’informativa di reato.

Da tali riprese risultava che un uomo a bordo di un furgoncino bianco si incontrava con P.C. e D.P.G. (che erano stati fermati su imbarcazioni dediti alla pesca con esplosivi) per ritirare – secondo la tesi accusatoria – il pesce bombato. Il furgone veniva identificato con quello in uso alla pescheria F. intestata a F.G. ed il soggetto in base alla fisionomia veniva identificato come il padre dello stesso. Emergeva uno scambio di telefonate tra il F.G. ed un’utenza in uso a D. P.G., verosimilmente collegate allo scambio del pesce. Il mezzo in uso al F. veniva sorpreso nel luogo ove avveniva la pesca illegale e in zona venivano visti stazionare il P. ed il D.P.. Il Tribunale riteneva altamente probabile alla luce di tali indizi che il G. avesse incaricato il padre di ritirare il pesce per venderlo nella pescheria; nè si poteva ritenere il G. in buona fede essendo agli esperti del settore immediatamente evidente l’origine del pesce pescato con esplosivi.

Circa il periculum il Tribunale rilevava che il sequestro appariva necessario per scongiurare la reiterazione nel reato e che lo stesso con richieste di pesce pescato illegittimamente potesse aiutare le consorterie dedite ala pesca con esplosivi.

Ricorre l’indagato che allega la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus per l’emanazione del disposto provvedimento.

Si ribadisce che le riprese operate dai privati (informatori) non erano utilizzabili in quanto non trasmesse al Tribunale del riesame e perchè provenienti da fonti confidenziali. Era stato escluso che fosse il ricorrente la persona vista nei filmati ed accanto al furgone bianco e che non sussisteva alcuna prova che fosse il padre del ricorrente ,posto che nel filmato non si vede il numero della targa ed era inutilizzabile la fonte confidenziale che aveva indicato il numero esatto di targa. Nessun appostamento di PG era stato predisposto nei luoghi indicati e, quindi, non essendo provato che fosse stato il padre dell’indagato ad aver ritirato il pesce tantomeno, poteva dirsi provato che il figlio lo avesse ricevuto. Non vi era prova comunque che l’indagato e il padre fossero consapevoli della provenienza del pesce. Le conversazioni intervenute tra il ricorrente e il cellulare della moglie del D.p. non proverrebbero alcunchè, posto che non era noto il contenuto ed erano durate pochissimo. Era emerso che il cellulare indicato era in uso solo al padre dell’indagato ed emerge che la pescheria aveva acquistato pesce sempre di legittima provenienza. Al più si può ritenere provato che sia stato il padre ad acquistare il pesce, certamente non il figlio. Non è provato comunque che il pesce fosse destinato ad essere venduto nella pescheria dell’indagato anche perchè ivi non era stato trovato nulla di irregolare. Il fatto che il padre dell’indagato svolgesse saltuariamente l’attività di cuoco nella pescheria del figlio non prova la destinazione del pesce ricevuto da questi. Il pesce rinvenuto nella pescheria dall’A.G. era risultato non pescato attraverso esplosivi. Pertanto non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato e pertanto va accolto. Posto che nella stessa ordinanza impugnata si dichiara che non sono stati utilizzati i filmati registrati dalla fonte anonima e confidenziale emergerebbe dall’informativa di polizia solo che un furgone simile per tipologia e colore simile a quello di proprietà del ricorrente veniva visto transitare in luoghi ove sarebbe stata praticata della pesca con esplosivo e un soggetto che poteva identificarsi con il padre del ricorrente veniva sorpreso a parlare con persone, P.C. e D.P.G., indagati per tale attività illegale. Il furgoncino veniva visto anche davanti la sede del locale di vendita del pesce del ricorrente che emergeva anche aver avuto conversazioni telefoniche con utenze ricollegabili al D.P.. Ora l’inferenza per cui il furgone in questione, ammesso che si tratti proprio di quello di proprietà del ricorrente ed in forza alla sua azienda, si fosse diretto con alla guida il padre dell’indagato per ritirare del pesce pescato con esplosivi onde rivenderlo nel locale di quest’ultimo non appare logicamente sorretta da prove o indizi sufficienti se non altro perchè nessuno ha visto il soggetto sceso dal furgone, la cui identificazione è solo probabile, acquistare del pesce "bombato" e tale pesce non è stato neppure trovato nel locale del ricorrente nè in quella occasione nè in altre precedenti. In ogni caso è certo che il soggetto non può essere identificato per l’attuale ricorrente. Pertanto la motivazione non appare logicamente coerente, contenendo troppo passaggi problematici, in ordine alla sussistenza del fumus per il disposto provvedimento e si impone, conseguentemente, l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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