T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1452 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione, per inidoneità attitudinale, dal concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate;

CONSIDERATO che il ricorrente contesta il gravato giudizio deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

CONSIDERATO che, in linea con una consolidata giurisprudenza, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, costituiscono pur sempre l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto, come nel caso in esame, l’idoneità attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto;

RITENUTO, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità psicoattitudinale dei candidati va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998, n.1392; T.A.R. LAZIO – Sez. I bis – 18 agosto 2003, n.7145);

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione versata in atti emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla vigente normativa per il reclutamento nell’Arma dei Carabinieri;

CONSIDERATO che l’esame di tale documentazione non ha palesato alcun plausibile elemento sintomatico di eccesso di potere nella valutazione e nel giudizio resi, attesa la specificità e la completezza degli accertamenti sanitari a cui il ricorrente è stato sottoposto sia sotto il profilo psicologico che psichiatrico;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la presunta contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione a fronte di precedenti giudizi di idoneità, la stessa non si rinviene nel caso in esame, atteso che tale circostanza si appalesa irrilevante tenuto conto che l’attitudine può subire modificazioni nel corso del tempo, anche in considerazione del fatto che per il reclutamento quale Carabiniere in ferma quadriennale l’Amministrazione è tenuta ad esaminare con maggior rigore la personalità del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo;

CONSIDERATO, inoltre, che appare inconferente anche la ulteriore censura sotto il profilo della contraddittorietà del gravato giudizio di non idoneità attitudinale del ricorrente con il curriculum dal medesimo vantato in occasione dello svolgimento del servizio militare quale VFB nella Marina Militare, attesa la irrilevanza dello stesso in ordine alle particolari indagini effettuate dagli ufficiali selettori per l’accertamento del possesso dello specifico profilo attitudinale per l’accesso all’Arma dei Carabinieri, tenuto conto della diversità di status e di professionalità che contraddistingue il militare volontario della Marina rispetto al carabiniere effettivo, il quale deve possedere particolari requisiti di idoneità attitudinale;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la lamentata carenza istruttoria, la stessa non si rinviene, atteso che gli accertamenti attitudinali sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle relative "norme tecniche" approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 7 marzo 2009, così come risulta dalla documentazione versata in atti;

RITENUTO, infine, che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini del reclutamento nell’Arma dei Carabinieri, per cui si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale, con la conseguenza che non possono condividersi i motivi di censura relativi alla pretesa inidoneità dei colloqui svolti in sede di accertamento attitudinale, nonché alla sostenuta inadeguatezza motivazionale della gravata determinazione.

Il ricorso va, dunque, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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