T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1450 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del trasferimento di autorità dal reparto Dattiloscopia Preventiva di Roma, quale "comandante nucleo comando" alla Legione Carabinieri Lazio, Compagnia Speciale Roma, per l’impiego al 1 Plotone Rinforzo;

Considerato che il ricorrente nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in particolare, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento con la conseguenza dell’impossibilità per lo stesso di partecipare all’iter formativo del provvedimento impugnato;

Considerato che tale censura si appalesa fondata, atteso che anche per il personale militare il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, a meno che sussistano valide ragioni di celerità che ne possano giustificare l’omissione e che, pertanto, debbano essere esternate, cosa che nella fattispecie non si è verificata;

Considerato, peraltro, che tale interpretazione discende dal chiaro dettato normativo contenuto nell’art. 7 della legge n. 241/90, che non può non applicarsi anche all’Amministrazione militare, in ragione di quanto anche disposto dall’art. 52, comma terzo, della Costituzione, secondo cui "l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica" (cfr. T.A.R. TOSCANA – SEZ.I – 19 gennaio 2010 n. 71);

Considerato, inoltre, che tale principio partecipativo si ritrova anche esplicitato nella Circolare n. 2437541 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella quale viene chiaramente indicato che nel caso di provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale "occorrerà partecipare all’interessato il procedimento che si sta svolgendo nei suoi confronti";

Considerato, pertanto, che nel caso in esame tale obbligo procedimentale non è stato rispettato, per cui il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del gravato provvedimento, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, il pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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