Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-12-2010) 21-02-2011, n. 6432

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21.1.2010 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa il 20 maggio dal Tribunale di Torino di condanna di M.S. alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 300,00 di multa, di T.M. alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 280,00 di e multa e di M.D. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, la M. S. per appropriazione indebita di una somma di oltre Euro 200.000, nonchè della somma di Euro 21.000,00, e la M. D. e la T. solo della prima somma.

Si è imputato alla M.S. e alla T.M., abusando delle vesti di procuratrici di S.G. persona che versava in gravi condizioni all’ospedale e il cui decesso si sarebbe verificato il (OMISSIS) – di avere disinvestito per ordine della T. Euro 200.000 dal conto corrente della S. disponendo che l’importo relativo fosse versato sul c.c. della S. e quindi consegnando la M.S. alla M. D. tre assegni bancari dal Euro 50.000 ciascuno di cui le imputate si appropriavano. Alla M.S. si è imputato altresì di essersi appropriata della somma di Euro 21.000 attraverso l’emissione di assegni sul c.c. della S..

La Corte territoriale ha ricostruito le vicissitudini degli ultimi anni della S. che versava in precarie condizioni mediche, tanto da dover assumere una badante e da dover essere assistita dalle amiche T.M. e M.S. con le quali aveva condiviso la passione del bridge, cui nel 2003 la S. aveva conferito procura generale con firma disgiunta per l’ordinaria amministrazione dei suoi beni. Su segnalazione della badante la S. si era accorta di ammanchi considerevoli tanto che la M.S. aveva sottoscritto un riconoscimento di debito per la somma di Euro 21.394,00. Il giorno 9.2.2005, giorno in cui la S. era stata ricoverata in Ospedale ed immediatamente precedente il decesso, la T. si era recata in banca ed aveva disinvestito titoli per circa Euro 200.00 sostenendo presso il funzionario di banca che la S. era al mare e che la liquidità era necessaria per un acquisto molto conveniente di immobili.

Il (OMISSIS) (5 gg. dopo il decesso della S.) M. D. metteva all’incasso tre titoli di Euro 50.000 ciascuno consegnateli dalla sorella a firma S. apparentemente emessi l’8.2.2005. Solo il 20.2.2005 la T. comunicava alla Banca il decesso della S. e il notaio comunicava il testamento della donna che lasciava alla M.S. l’alloggio di (OMISSIS) e Euro 100.000, all’ A. (la badante della defunta) l’alloggio di (OMISSIS) e Euro 100.000 ed alla T. Euro 100.000.

La M.S. sosteneva che gli assegni erano risalenti al 2002 e che la S. aveva detto loro di tenere gli assegni per utilizzarli come donativo per M.D.; circa i Euro 21.000,00 la M. dichiarava che le somme erano state prelevate con il consenso della defunta. La Corte territoriale sottolineava come lo scopo dichiarato del versamento dei tre assegni non aveva alcun riscontro ed era escluso alla luce delle disposizioni testamentarie della defunta che non aveva mai manifestato l’intenzione di lasciare beni alla M.D., pur avendo riscritto il testamento. La procura conferita era strettamente limitata all’ordinaria amministrazione e la donna sino all’ultimo si era interessata con grande lucidità ai suoi affari. Nessun elemento testimoniava la necessità o anche solo l’utilità del disinvestimento operato. Gli assegni facenti parte di un blocchetto consegnato nel 2002 furono in piena evidenza riempiti con l’importo, la data ed il beneficiario dopo la morte della donna da altra persona, quando le due amministratrici avevano perso ogni diritto anche solo di disporre delle spese correnti. Non poteva supporsi la veridicità della data apposta sui titoli (da firma diversa da quella dell’emittente) posto che altrimenti si dovrebbe ritenere che con largo anticipo la donna avesse postdatato i titoli scegliendo proprio il giorno precedente il suo decesso. Inoltre nessuna comunicazione tempestiva stata data alla banca sul decesso della S. e le imputate chiaramente avevano voluto sottrarre la somma prima dell’apertura della successione.

Nel ricorso della M.S. con il primo motivo si allega la carenza e manifesta contraddittorietà della sentenza impugnata.

A carico dell’imputata c’erano al più elementi indiziari che però andavano letti attentamente. Il dato per cui alla M.D. non era stato lasciato alcun bene in via testamentaria era neutra;

così come non era stata affatto presa in considerazione la circostanza per cui la somma incassata era rimasta nel conto vari mesi senza venire occultata. Si doveva arrivare ad una assoluzione per insufficienza di prove. Non era emerso in modo certo il ruolo svolto dalle singole imputate e il loro preventivo accordo.

Ricorre la M.D. che allega con il primo motivo l’erronea applicazione della legge penale.

Il ruolo della M.D. nella commissione del reato non era stato in alcun modo dimostrato se non per illazioni non verificate.

Non era emerso il motivo per cui la M.D. avesse partecipato al fatto. Al massimo si sarebbe potuto affermare che la stessa avesse solo inteso favorire le coimputate, ma non è stata spiegata la ragione di tale comportamento.

Con il secondo motivo si contesta la motivazione della sentenza impugnata sul punto della mancata intestazione testamentaria di beni in favore della ricorrente. Ciò è spiegabile molto facilmente in quanto la S. intendeva lasciare alla M.D. ed ai suoi figli un tangibile ricordo, come affermato dalle coimputate e dal teste Ta. del quale si riportano le dichiarazioni. Non aveva alcun significato la circostanza per cui la ricorrente non aveva offerto una sua spiegazione dei fatti rientrando nel suo diritto alla difesa.

Nel ricorso della T. si allega con il primo motivo che non era stato dimostrato in alcun modo il concorso delle tre coimputate nel reato e le posizioni individuali non erano state distinte dandosi per scontato un accordo in realtà indimostrato. La T. non aveva commesso la condotta del reato di appropriazione indebita avendo solo operato per il disinvestimento dei titoli. Il colloquio con la M. di cui parla la sentenza intervenne dopo che la ricorrente era già andata in banca e quindi ad esso non può attribuirsi alcun significato. Solo in quel momento la ricorrente aveva appreso la ragione dell’operazione che aveva già compiuto. La ricorrente non aveva mai saputo nulla dei tre assegni del 2002 e gli assegni erano stati compilati dal marito della M.S. e furono consegnati da questa alla sorella. Il disinvestimento dei titoli era avvenuto senza conoscere il piano delle sorelle M. e del tutto indipendentemente dal versamento dei tre titoli.

Da ultimo si ricorda che comunque è incontrovertibile che la ricorrente non si è appropriata di alcuna somma relativa ai tre titoli. In ogni caso esiste su tale aspetto un insuperabile dubbio per cui la ricorrente doveva quantomeno essere assolta per insufficienza di prove.
Motivi della decisione

I ricorsi, stante la loro manifesta infondatezza, vanno dichiarati inammissibili.

Per quanto riguarda il ricorso della M.S., va premesso con riferimento al vizio di motivazione che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^ 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Ora la motivazione della Corte territoriale appare congrua e immune da vizi logici: la Corte ha ricordato che sussistono una serie di elementi che portano ad escludere la buona fede della ricorrente. Gli assegni non potevano essere finalizzati ad esaudire la volontà della defunta signora S. (e cioè di beneficiare la S. D.) posto che di tali volontà non vi è traccia nelle disposizioni testamentarie, che provvedono in senso diverso e che risultano anche modificate nel tempo. Gli assegni per le ragioni evidenziate nelle sentenze di merito sono stati compilati con data e beneficiario quando la donna era già morta e da una firma diversa da quella dell’emittente, a meno di non ritenere che la defunta avesse previsto il giorno della sua morte, apponendo la data di due giorni precedenti. La Banca non fu avvisata del decesso della S. se non tardivamente e gli assegni risultano coperti, circostanza questa decisiva, solo perchè il giorno stesso in cui la donna veniva ricoverata in Ospedale (per morire poi il giorno dopo) fu effettuata una operazione di disinvestimento di titoli per Euro 200.000 senza alcuna plausibile giustificazione. Pertanto la motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di merito e ripropongono questioni di merito già esaminate dai giudici di prime cure e di appello.

Circa il ricorso della M.D., in relazione al primo motivo, va ricordato che la stessa mise all’incasso ben tre assegni di Euro 50.000 ciascuno che emergevano come emessi dalla defunta S. e datati due giorni prima del decesso. I giudici di merito, come detto in precedenza, hanno escluso che sussistesse qualsiasi plausibile giustificazione per tale emissione. Pertanto l’inferenza che la D. fosse consapevole della macchinazione per impossessarsi del detto importo sottraendolo alle regole e dalle procedure di successione appare sorretta da solidi e soldi argomenti.

Il denaro peraltro risulta accreditato, come detto, sul conto corrente dell’imputata e gli assegni incassati quando la S. era già defunta, senza che la ricorrente abbia avanzato qualche richiesta di chiarimento o qualche dubbio su tale insolita circostanza, nè a tutt’oggi si offre una credibile spiegazione dell’accaduto.

La motivazione appare pertanto congrua e logicamente coerente; le censure sono di merito e già compiutamente esaminate dai giudici nei precedenti gradi del giudizio.

Sul secondo motivo si è già detto supra: in base a solidi e persuasivi argomenti la Corte territoriale ha già escluso la tesi difensiva per cui la defunta intendesse beneficiare per Euro 150.000,00 la M.D.. Circa il ricorso della T. la Corte territoriale ed il giudice di prime hanno osservato come il comportamento posto in essere dalla ricorrente si ponga al centro della vicenda essendosi proprio la ricorrente recata presso la Banca ove erano collocati i risparmi della defunta S. per disinvestire la considerevole somma di Euro 200.00,00 senza allegata ragione. La data del disinvestimento coincide con il giorno in cui la S. su ricoverata in Ospedale per mancare il giorno dopo. L’operazione di disinvestimento fu giustificata con il funzionario della banca con false rappresentazioni ( pag. 15 del provvedimento impugnato) e alla banca fu comunicato con grave ritardo la morte della S.. Pertanto, come già osservato, posto che va escluso che scopo della singolare operazione fosse quella di beneficiare la M.D., è del tutto legittimo inferire che la vera intenzione fosse quella di coprire gli assegni che sarebbero poi stati compilati, dopo la morte della S., apponendovi la data di due giorni precedenti tale evento, quando la stessa era ancora viva. La buona fede della ricorrente alla luce di tali elementi va esclusa posto che anche la ricorrente era procuratrice della S. e quindi tenuta ad esercitare correttamente tali funzioni relative all’ordinaria amministrazione con correttezza e diligenza. La tesi per cui sia stata la M. S. ad indurre per sua iniziativa,nella prospettiva di commettere poi con la complicità della sorella , l’appropriazione indebita di cui è processo, è stata esclusa in base a ragionamenti del tutto logici e persuasivi. Il giorno e le circostanze in cui avvenne il detto disinvestimento, l’accertata insussistenza del fine dichiarato di tale operazione, la mancata comunicazione della situazione in cui versava la S. in Banca, l’entità della somma dell’operazione sono tutti elementi che portano ad escludere che la ricorrente sia stata "usata" dalle coimputate per realizzare un loro obiettivo illecito, non noto alla ricorrente. Anzi il convergere di tali elementi dimostra pienamente il previo accordo tra le tre coimputate che ben sapevano che con tale operazioni si sottraeva al compendio ereditario una somma notevole.

La motivazione appare congiura, persuasiva e coerente sul piano logico- argomentativo mentre le censure sono di ordine fattuale riproponendo questioni già esaminate da giudici di merito.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno- ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *