T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1444 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il signor C.F. ha impugnato (unitamente agli atti ad esso presupposti) il decreto direttoriale n.2326 del 29.7.2004: con cui è stata approvata la graduatoria del concorso interno (in cui egli non risulta utilmente collocato) indetto per l’avanzamento a scelta, relativamente all’anno 2001, al grado di "Maresciallo Aiutante s. U.P.S.".

Nella pubblica udienza del 3.12.2010: data in cui il predetto ricorso è stato chiamato per la discussione, si constata che il patrono del F. ha depositato in giudizio un documento che comprova irrefutabilmente come il proprio assistito non abbia più interesse alla coltivazione dei proposti motivi di gravame.

Nel dare atto di quanto sopra; e nel ravvisare – ad ogni buon conto – giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite, il Collegio non può – pertanto – che dichiarare improcedibile il ricorso stesso.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando in rito

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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