T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1443 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12 febbraio 2000, depositato nei termini, il Sig. F.P. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti indicati in epigrafe relativi al suo trasferimento per servizio dall’Ambasciata d’Italia di Tirana alla Regione Carabinieri Puglia per l’impiego dello stesso alla Stazione Carabinieri di Altamura.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione dei principi di cui all’art. 97 e 113 Cost. Violazione della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di presupposto. Motivazione insufficiente.

Si sostiene, da un lato, che l’Amministrazione ha violato la legge n. 241/90 in quanto non ha esaminato le osservazioni presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione formale dell’avvio del procedimento, dall’altro si contesta la motivazione del disposto trasferimento che si presenta del tutto insufficiente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse atteso che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data 2 aprile 2000 il trasferimento ad altra Stazione Carabinieri, mentre nel merito contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla Camera di Consiglio del 17 febbraio 2000 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esame della eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa erariale atteso che il ricorso si appalesa infondato nel merito.

Va, infatti, osservato che il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, è stato trasferito dall’Ambasciata d’Italia di Tirana alla Regione Carabinieri Puglia con impiego presso la stazione Carabinieri di Altamura per "incompatibilità ambientale" a seguito di apposita proposta del Comando Carabinieri del Ministero degli Affari Esteri nella quale si faceva riferimento a rapporti intrattenuti dal ricorrente con elementi locali, che potrebbero essere coinvolti in attività illecite relative al rilascio di visti di ingresso in Italia.

In ordine alle censure dedotte dal ricorrente, va precisato che le stesse non si appalesano fondate atteso che, secondo una costante giurisprudenza, il trasferimento "per incompatibilità ambientale" può essere disposto sulla base di elementi di fatto idonei a nuocere, anche solo astrattamente, alla funzionalità dell’istituzione di appartenenza del soggetto interessato al trasferimento.

Nel caso in esame risulta come l’Amministrazione abbia ottemperato a quanto previsto dalla legge n. 241/90, comunicando al ricorrente l’avvio del procedimento, al quale hanno fatto seguito le osservazioni del ricorrente medesimo che sono state vagliate dall’Amministrazione procedente.

Va, inoltre, osservato, come i provvedimenti con i quali l’Amministrazione militare dispone il trasferimento per incompatibilità ambientale del personale militare hanno natura di ordini, per cui non necessita che gli stessi debbano riguardare esclusivamente esigenze di organico o impegni tecnicooperativi, ma possono invece fondarsi su mere ragioni di opportunità connesse con vicende relative alla possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali dell’Arma di appartenenza.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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