Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-12-2010) 21-02-2011, n. 6429

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11.12.2009 la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Imperia del 8.10.2004, dichiarava non doversi procedere nei confronti del C. per il capo f) perchè estinto per prescrizione, assolveva il C. dall’imputazione sub g) perchè il fatto non sussiste, riconosciuta per l’ A. ed il C. in relazione al capo q) l’attenuante di cui all’art. 116 c.p. riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

I due ricorrenti sono stati condannati per una rapina effettuata ai danni di ragazzi di Arma e cioè Ca.Gi. e D. A. i quali furono contattati per vendere loro dello stupefacente e che, sotto minaccia di una pistola, furono costretti a consegnare la somma di un milione.

La responsabilità degli imputati è stata ricostruita sulla base delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni del c. R. secondo cui l’ A. ed il c. erano intenzionati a dare un "bidone" al Ca. ed al D.; invece di consegnare l’hashish promesso il c. e il P. avrebbero estratto una pistola e li avrebbero costretti a consegnare del denaro. Il c. aveva patteggiato la pena ed aveva dichiarato che a compiere materialmente la rapina era stato il P., ma che all’appuntamento c’erano anche il C. e l’ A.. Vi erano intercettazioni di chiamate tra il P. e il c. dopo il fatto perchè il primo era rimasto solo ed occorreva prelevarlo.

La rapina era certamente avvenuta anche se vi erano discordanze tra il racconto del c. e quello del Ca.. Entrambe i racconti confermavano la presenza degli imputati A. e C. in particolare sul luogo della rapina. L’ A. aveva progettato con il c. il "bidone" ed era presente sul posto ed aveva sentito nei giorni precedenti le due parti offese. L’ A. intendeva solo truffare le due parti lese ed in relazione a tale circostanza, che emergeva nelle intercettazioni, la Corte territoriale ha riconosciuta l’ulteriore attenuante di cui all’art. 116 c.p..

Per la posizione del C. lo stesso era presente sul luogo della rapina, aveva ivi trasportato l’ A., il c. ed il P. e conosceva l’intenzione dei suoi compagni. Il C. aveva già collaborato coi coimputati nello spaccio di stupefacente.

Anche a tale imputato è stata concessa l’attenuante di cui all’art. 116 c.p..

Nel ricorso del C. con il primo motivo si rileva la carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

La rapina era stata commessa dal P., il C. non ha partecipato al fatto. Aveva solo condotto la vettura prima della commissione del fatto con a bordo alcuni coimputati. Il c. aveva reso più versioni tra loro contrastanti e smentite dal racconto della parte offesa Ca.. Se presente il C. era comunque sempre rimasto estraneo alle dinamica dei fatti e si era allontanato dal luogo della rapina. A suo carico c’erano solo sospetti.

Ricorre l’ A. che allega che le dichiarazioni rese dal c. sono state mal interpretate non avendo preso in considerazione la trascrizione della intercettazione della telefonata del 19.5; si riportano altre stralci dai quali si evincerebbe che l’accordo tra il ricorrente e il c. era solo quello di truffare quelli di Arma; inoltre dalle telefonate del 17 maggio non emerge la stessa ricostruzione offerta nella sentenza impugnata in quanto risulta solo un contatto tra il D. e il c., ma non con il ricorrente; dalle telefonate del 24.5. emerge un accordo tra C., c. e P., ma non con il ricorrente, così come dalle telefonate del 25 dello stesso mese.

Il c. aveva affermato che a commettere la rapina era stato lui con il P.. Dalle dichiarazioni del Ca. emerge che l’ A. fu totalmente estraneo al fatto.

Con il secondo motivo si contesta l’attribuzione ex art. 116 c.p. del fatto: il ricorrente non sapeva che il c. volesse utilizzare una pistola nell’incontro con le due parti offese, il che esclude che il ricorrente potesse rappresentarsi il fatto come sviluppo dell’accordo inizialmente definito. Era unicamente stata voluta una truffa, come si evinceva dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni delle parti offese.
Motivi della decisione

Stante la loro manifesta infondatezza i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Per quanto riguarda la posizione del C. la Corte territoriale ha già ricordato che lo stesso era presente sul luogo della rapina avendo trasportato in macchina il c., l’ A. e il P. ed avendo atteso in macchina con i primi due e che il ricorrente era certamente a conoscenza dell’intenzione di costoro, se non altro, di fare "un bidone" alle parti offese, come emerge dalle telefonate riportate nella penultima pagina della sentenza impugnata.

Il C. era poi solito accompagnare in macchina il c. nelle operazioni di spaccio.

La motivazione appare pertanto congrua e logicamente coerente mostrando le modalità del concorso del ricorrente alla commissione se non altro del reato originariamente e con certezza programmato.

Circa invece il primo motivo dell’ A. la Corte territoriale ha osservato che alla dichiarazione di correità del c. sussistono plurimi riscontri. Non solo il riscontro delle dichiarazioni rese dalla parte offesa Ca., in quanto per entrambe le versioni rese dei fatti per cui è processo l’ A. era certamente presente sui luoghi ove avvenne la rapina (commessa, senza dubbio, materialmente da terze persone), ma anche delle intercettazioni effettuate e riportate nella penultima pagina della sentenza dalle quali risulta l’intenzione di truffare le parti offese facendosi consegnare del denaro ma non dando in cambio la droga pattuita, come già avvenuto il altre situazioni ed a danno di altre persone. Emerge quindi che l’ A. era presente nei luoghi (ivi recatosi con altri coimputati, tra i quali gli autori materiali della rapina), ove doveva avvenire lo scambio e che lo stesso intendeva quantomeno "truffare" nel modo prima indicato le parti offese.

Pertanto la motivazione appare congrua e logicamente coerente mentre le censure sono tutte di merito e si risolvono nella riproposizione di ampi stralci delle intercettazioni effettuate quasi senza commento alcuno ed indipendentemente da un esame compiuto del materiale probatorio (secondo un metodo che non appare coerente con un giudizio di legittimità), censure inidonee comunque ad incrinare il nucleo della motivazione offerta nelle sentenze di giudizi di merito in ordine alla responsabilità del ricorrente, responsabilità attenuata in appello ex art. 116 c.p. per il principio del favor rei.

Circa il secondo motivo lo stesso appare infondato in quanto, per le ragioni prime evidenziate, vi fu un accordo tra gli imputati per attirare le parti lese in una località sperduta ed indurle a consegnare del denaro senza il promesso quantitativo di droga: il fatto che tale obiettivo sia stato ottenuto con minaccia e non con il mero inganno rappresenta certamente uno sviluppo largamente prevedibile sotto il profilo psicologico dell’azione originariamente concertata, secondo i principi consolidati di questa Corte (cfr. cass. n. 37940/2006; cass. n. 10795/1999), nel senso che l’imputato, essendosi affidato a complici per eseguire il reato programmato, ha accettato o non adeguatamente valutato il fatto che questi potessero, magari per difficoltà sopravvenute, commettere un reato più grave andando al di là del progetto criminoso concordato con conseguente responsabilità ex art. 166 c.p. dell’evento più grave commesso, sempre che non sia intervenuto un qualche fatto di natura eccezionale ed imprevedibile, situazione eccezionale certamente non riscontrabile nel fatto di cui è processo.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *