T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1441 trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione militare di appartenenza relativi al suo trasferimento d’autorità dall’8° reggimento trasporti "Casilina" al Comando Genio, Roma;

Considerato che il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;

Considerato che i trasferimenti di autorità del personale militare, che attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio, si inquadrano nel genus degli ordini e, in quanto tali, sono sottratti alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241 del 1990;

Considerato, inoltre, che l’Amministrazione militare non è tenuta a dare contezza delle ragioni che presiedono al trasferimento di un militare da una sede di servizio ad un’altra, attesa la particolare natura di tali provvedimenti, qualificabili come ordini, e come tali ampiamente discrezionali, per cui non può riconoscersi rispetto ad essi una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un onere di motivazione delle esigenze che giustificano il provvedimento di trasferimento;

Considerato, peraltro, che l’Amministrazione aveva provveduto a notificare al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento, per cui lo stesso era stato posto in grado di partecipare al procedimento in questione con la presentazione di apposita memoria, alla quale aveva fatto seguito la determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito che confermava la destinazione d’impiego in quanto le problematiche evidenziate dal ricorrente non si appalesavano idonee a giustificare una revisione del pianificato trasferimento;

Ritenuto, infine, che anche la ulteriore censura dedotta, con la quale si deduce una presunta violazione della normativa sulla Rappresentanza Militare in quanto il trasferimento sarebbe stato adottato nonostante il parere sfavorevole espresso dall’Organo di rappresentanza di cui il ricorrente è delegato, non merita adesione atteso che l’Amministrazione, prima di adottare il gravato provvedimento, ha acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, del COBAR di appartenenza, così rispettando la normativa di riferimento;

Conclusivamente, il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio attesa la natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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