T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1440 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha proposto ricorso davanti al T.A.R. SICILIA, Catania, trasmesso a questo Tribunale a seguito di istanza di regolamento di competenza, per l’annullamento del provvedimento ministeriale n. 63051 del 22 settembre 2008 con il quale si comunica al ricorrente di non procedere alla sua assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per carenza del richiesto requisito delle qualità morali e di condotta;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che la censura relativa alla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento culminato con l’emanazione del gravato provvedimento non si appalesa fondata, atteso che l’Amministrazione procedente, con nota del 2 luglio 2008 aveva comunicato al ricorrente che l’assunzione era subordinata alla sussistenza di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso, ivi compreso quello delle qualità morali e di condotta; a fronte di tale comunicazione non risulta che l’interessato abbia fornito all’Amministrazione idonei elementi per chiarire la sua posizione; va, peraltro, aggiunto che, in ordine al provvedimento di cancellazione del ricorrente dagli elenchi del personale volontario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, non sussiste la lamentata violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 in considerazione della natura vincolata di tale provvedimento una volta accertata la sussistenza di una condanna penale per delitto doloso;

Considerato, inoltre, che la commissione di fatti illeciti, penalmente accertati, è stata correttamente valutata dall’Amministrazione al fine di verificare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del requisito del possesso delle qualità morali e di condotta incensurabile, anche alla luce della omessa indicazione nell’autocertificazione presentata della esistenza della sentenza penale di condanna e degli altri procedimenti penali pendenti, con la conseguenza che tale omissione si appalesa idonea a trarre in inganno l’Amministrazione circa il possesso da parte del ricorrente del suddetto requisito;

Considerato, infine, che l’Amministrazione può disporre, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso di un candidato per la carenza dei prescritti requisiti, per cui l’accertamento della condotta incensurabile può essere eseguito dall’Amministrazione fino al momento della nomina dell’aspirante vigile del fuoco;

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida complessivamente in Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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