Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-04-2011, n. 7629 Contratto per persona da nominare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 13/3/1999 P.D.A. e la soc. Adda west River s. r. L. convenivano in giudizio la Idea Casa Due s.a.s. chiedendo l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di compravendita immobiliare di cui al contratto preliminare del 29/10/1998 con il quale la Idea Casa Due aveva promesso in vendita al P. un immobile e un terreno.

La promittente venditrice si costituiva, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Adda West River o chiedeva il rigetto della domanda; in via riconvenzionale chiedeva la declaratoria di risoluzione del contratto con la condanna del P. al pagamento di un indennizzo.

Gli attori, precisando le conclusioni, chiedevano in via subordinata la declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa della promittente venditrice e la condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Varese accoglieva la domanda attorea e trasferiva la proprietà dell’immobile e del terreno ai la A.dda West River;

respingeva la domanda riconvenzionale di Idea Casa Due s.a.s.

La convenuta soccombente proponeva appello al quale resistevano gli attori i quali proponevano appello incidentale chiedendo che, in caso di accoglimento delle domande avversarie, il contratto preliminare fosse dichiarato risolto per fatto e colpa di Idea Casa Due, con la sua condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 5/11/2004 rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare e lo dichiarava risolto per inadempimento di Idea Casa Due; condannava la società inadempiente al risarcimento dei danni subiti da P.D. da liquidarsi in separato giudizio; rigettava la domanda risarcitoria di Adda West River.

La Corte territoriale dava atto che il Tribunale aveva qualificato il contratto intercorso tra le parti come preliminare di vendita per persona da nominare e che tale qualificazione non era stata censurata dagli appellati al contratto, così qualificato, doveva essere applicata la norma dell’art. 1402 c.c. per la quale la dichiarazione di nomina avrebbe dovuto essere comunicata a controparte entro tre giorni dalla stipulazione del contratto in mancanza di indicazione di un termine diverso, nella specie non indicato. Ciò premesso, la Corte territoriale rilevava che la nomina del terzo era stata tardiva e che il contratto produceva i suoi effetti tra gli originari stipulanti; pertanto rigettava la domanda di esecuzione specifica a favore di Adda West River, dando atto che il P. non aveva richiesto l’esecuzione in forma specifica a proprio favore.

La Corte, infine, accoglieva la domanda del P. di risoluzione del contratto per fatto e colpa di Idea Casa Due in quanto questa non si era presentata dal notaio nel giorno indicato dal P.. Propongono ricorso per Cassazione il P. e la Adda West River sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso Idea Casa Due.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1402 c.c. perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la riserva di nomina fosse riferita al preliminare invece che al contratto definitivo e, in ogni caso, perchè non avrebbe considerato che, in caso di inadempimento di preliminare che preveda la possibile sostituzione di un terzo nel definitivo, è sufficiente che la dichiarazione di nomina sia effettuata con la domanda giudiziale.

Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza e perchè non pertinente alla ratio decidendi: i ricorrenti, in concreto, lamentano la violazione di legge come conseguenza dell’erronea interpretazione della volontà contrattuale, ossia di un (preteso) vizio, che avrebbe dovuto essere censurato come vizio di motivazione; invocano, in particolare una diversa interpretazione della clausola contrattuale e della volontà delle parti in ordine al termine per la indicazione del terzo senza riportare il contenuto dell’accordo negoziale e, comunque, prospettano una interpretazione diversa da quella data dal giudice di merito senza addurre alcuno specifico motivo di censura e senza attingere la ratio decidendi della sentenza di appello laddove si è ritenuto che la qualificazione del contratto preliminare per persona da nominare era divenuta definitiva.

Sulla base della premessa in fatto, non contestabile, per la quale le parti avevano inteso stipulare un contratto preliminare per persona da nominare senza indicazione di un termine per la electio amici e, quindi, con applicabilità del termine legale di tre giorni dalla stipulazione del contratto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 1402 c.c. non attribuendo rilevanza alla nomina del terzo effettuata con l’atto di citazione, essendo decorso il termine legale.

2. Con il secondo motivo 1 ricorrenti lamentano violazione dell’art. 1405 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale; assumono che la Corte territoriale, accertata la tardività della dichiarazione di nomina, avrebbe dovuto applicare l’art. 1405 c.c. e, quindi, la disposizione per la quale, in caso di mancata nomina, il contratto produce effetto tra le parti; in applicazione della suddetta disposizione la Corte avrebbe dovuto rilevare, con una corretta interpretazione della domanda, che il P. aveva implicitamente richiesto il trasferimento dei beni immobili promessi in vendita a proprio favore. La censura è manifestamente infondata:

dalla motivazione della sentenza appellata risulta che il P. aveva chiesto l’esecuzione in forma specifica del contratto non in suo favore, ma in favore del terzo nominato e, in via subordinata, la declaratoria di risoluzione per inadempimento della promettente venditrice: non era quindi possibile una interpretazione estensiva della domanda, nel senso voluto dai ricorrenti, perchè lo stesso P. proponendo domanda di risoluzione del contratto in mancanza di accoglimento della domanda principale di esecuzione in forma specifica a favore della Adda West, formulava un richiesta incompatibile con la volontà di rendersi acquirente, in proprio, dei beni oggetto del preliminare.

3. Con il terzo motivo 1 ricorrenti deducono violazione dell’art. 2969 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. censurando il vizio di ultrapetizione nel quale sarebbe incorsa la Corte di Appello che, a loro dire, avrebbe dichiarato la decadenza dalla facoltà di nomina del terzo per decorso del termine in assenza della relativa eccezione.

Il motivo è infondato: l’affermazione per la quale non sarebbe stata eccepita la decadenza è del tutto apodittica e smentita dalla mera lettura della motivazione della sentenza impugnata dalla quale risulta che sin dal primo grado era stato esaminato il profilo della tempestività della designazione del terzo (v. pag. 2 della sentenza impugnata e con riferimento al contenuto della decisione di primo grado "…il Tribunale di Varese ha ritenuto che la designazione del terzo, che doveva essere fatta all’atto della stipula del definitivo, era stata effettuata tempestivamente"); inoltre, sempre dalla sentenza impugnata (pag. 3), risulta che con il primo motivo dell’atto di appello Idea Casa Due s.a.s. aveva dedotto che il P. avrebbe dovuto comunicare la nomina ad essa appellante entro il termine e con le modalità dell’art. 1402 c.c. Solo per completezza si osserva ulteriormente che la controricorrente in controricorso ha puntualmente indicato gli atti difensivi (comparsa di costituzione in primo grado, memoria ex art. 182 c.p.c., comparsa conclusionale, atto di citazione in appello) con i quali ha sollevato la relativa eccezione, trascrivendo alla lettera le parti rilevanti.

Dai precetti atti si evince con assoluta chiarezza che l’eccezione era stata sollevata.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1405 e 1406 c.c. lamentando che il giudice di appello non avrebbe considerato che, quand’anche fosse stata tardiva la dichiarazione di nomina, la volontà delle parti era comunque diretta alla cessione del contratto a favore della terza designata e che la dichiarazione equivaleva a cessione di contratto rispetto alla quale non sarebbe stato manifestato dissenso dalla controparte. Il motivo è inammissibile oltre che infondato. E’ inammissibile perchè introduce, per la prima volta nel giudizio di legittimità una questione di merito nuova in quanto il tema della cessione del contratto quale conseguenza della dichiarazione di nomina non era mai stato trattato nei gradi di merito; solo per completezza di argomentazione si osserva inoltre, quanto all’infondatezza, che per la cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c. è necessario il consenso della controparte contrattuale e, nella specie, dalle stesse difese di Idea Casa poteva formalmente evincersi non già un consenso, ma un espresso dissenso.

Ove i ricorrenti avessero invece voluto attribuire alla sottoscrizione del contratto da parte della promittente venditrice il significato di preventivo consenso alla cessione: del contratto, in difformità rispetto alle espressioni utilizzate, sarebbe stato onere dei medesimi indicare e riportare gli elementi, in tesi trascurati nella fase del merito, che avrebbero dovuto convincere che la volontà contrattuale era diretta ad un preventivo consenso alla cessione.

5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono a soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare alla controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi. Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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