Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-04-2011, n. 7628 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.p.a. Saim proponeva appello avverso la sentenza 22/11/2000 del giudice di pace di Milano con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla s.a.s. Gavo di pagare ad essa Saim L. 3.365.000 a titolo di residuo prezzo di fornitura di merce. La società appellante assumeva che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, non era stata provata la difettosità della merce fornita e che il ritiro da parte di essa appellante era stato effettuato non per riconoscimento dei vizi ma per evitare ulteriori costi.

La s.a.s. Gavo resisteva al gravame che il tribunale di Milano, con sentenza 7/6/2004, rigettava osservando: che l’appellante società Saim, con lettere 9/6/93 e 1/3/94, aveva dato atto di aver fornito alla controparte n. 6.500, "cambi Eco corti" al prezzo unitario di L. 4.000 e 6.500 "cambi Eco lunghi" al prezzo unitario di L. 4.200; che successivamente si era concordato di ridurre detti prezzi nella misura di L. 250 a pezzo, anche con riferimento alle forniture già effettuate, con conseguente riconoscimento alla Gavo di un credito di L. 3.250.000 sulle forniture già effettuate e con l’impegno della Saim di concessione di un ulteriore sconto sulle future forniture fino alla compensazione totale del credito della Gavo: che tale compensazione non era poi avvenuta in quanto le successive forniture di 7.700 cambi erano state contestate dalla Gavo con ritiro della merce da parte della Saim; che non cerano convincenti le giustificazioni fornite dalla Saim la quale aveva sostenuto di aver accettato la restituzione della merce solo per ridurre i costi senza riconoscere i vizi "ex adverso allegati";

La cassazione della sentenza del tribunale di Milano è stata chiesta dalla s.p.a. Saim con ricorso affidato ad un solo motivo. L’intimata s.a.s. Gavo non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la società Saim denuncia violazione degli artt. 1470, 1479, 1490, 1492, 1498 e 1510 c.c., in relazione agli artt. 1453 e 1458 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2909 c.c., e art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizi di motivazione. Deduce la ricorrente che è errato il convincimento del giudice di appello in ordine alle risultanze processuali ("prove documentali e costituite"): da ciò deriva l’invalidità dell’iter logico-giuridico seguito dal detto giudice. Il tribunale ha omesso di esaminare le doglianze proposte da essa società in sede di gravame relative alla insussistenza di un accordo definitorio circa la riduzione accordate "a futura memoria" per le forniture indicate dalla Gavo. Essa Saim non ha riconosciuto un obbligo restitutorio essendosi limitata a concedere uno sconto da effettuare sulle future forniture. Ciò risulta dal contenuto della lettera 1/3/1994 erroneamente interpretata dai giudice di secondo grado. Non vi è mai stata volontà compensativa o di rimessione di debito da parte di essa ricorrente. E’ quindi errato il contrario convincimento del tribunale. Quest’ultimo inoltre non ha tenuto conto del giudicato esterno "inter partes" formatosi in seguito al passaggio in giudicato delle sentenza del tribunale e della corte di appello di Milano formalmente rese nei confronti della s.r.l. Gavo. Del pari è incorso in errore il giudice di appello nel riconoscere valore assorbente alla presunta efficacia delle contestazioni della fornitura di 7.700 cambi e nel ricostruire le deposizioni dei testi escussi.

La Corte rileva la manifesta infondatezza – e, in parte, l’inammissibilità – delle dette censure che, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa nonchè in una critica dell’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso o errato esame di risultanze istruttorie) incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto.

Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

La corte di appello ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di fatti qualificanti, è coerentemente pervenuta alle conclusioni sopra riportate (dalla ricorrente criticate) attraverso un iter logico ineccepibile sorretto da complete ed appaganti argomentazioni frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa menzionate nella decisione di cui si chiede l’annullamento.

Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità" di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito in questa sede di legittimità’, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

In definitiva, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dai giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Per quanto poi riguarda le doglianze relative alla valutazione delle risultanze istruttorie (deposizioni dei testi escussi, lettera 1/3/1994, documenti prodotti dal ricorrente) deve affermarsi che le stesse non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Al riguardo va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, si da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie le censure mosse dalla Saim sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove testimoniali e documentali genericamente indicate in ricorso e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di dette prove: ciò non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività" dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente. Va aggiunto, per quanto riguarda l’interpretazione della lettera 1/3/1994, che la Saim non ha indicato i canoni interpretativi che sarebbero stati violati dal tribunale.

E’ infine inammissibile la censura relativa all’asserito mancato esame del giudicato esterno non risultando specificata la sentenza passata in giudicato della quale il tribunale non avrebbe tenuto conto.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione nel quale l’intimata s.a.s. Gavo non ha svolto attività di resistenza.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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