Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-12-2010) 21-02-2011, n. 6425

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Torino con sentenza de 10.5.2010 confermava la sentenza del 21.10.2009 emessa dal GIP presso il Tribunale di Alba di condanna del L. alla pena di anni tre e mesi otto ed Euro 600,00 per maltrattamenti in famiglia, plurimi episodi di lesioni, estorsione compiuti ai danni della madre A.L..

La Corte territoriale ha escluso la chiesta continuazione con i fatti accertati con sentenza del GIP del Tribunale di Alba in data 6.4.2007 stante il lasso temporale trascorso tra i fatti oggetto dei due procedimenti ed anche la discontinuità avutasi nella vicenda, posto che per lungo tempo il ricorrente aveva abbandonata la casa dei genitori. La Corte escludeva le chieste attenuanti generiche in considerazione della estrema gravità dei fatti e stante il precedente del (OMISSIS).

Ricorre l’imputato che con il primo motivo rileva che ragione della chiesta continuazione era lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, all’origine dei fatti accertati già nel (OMISSIS) e del tutto simili a quelli oggetto del presente procedimento. Inoltre la modificazione dell’art. 671 c.p.p. invitava a considerare l’elemento della tossicodipendenza ai fini della continuazione.

Con il secondo motivo di deduce la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle denegate circostanze generiche: la gravità dei fatti non era incompatibile con tale concessione.

In concreto mancava una congrua motivazione in ordine alla fattispecie concreta.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo la Corte ha osservato che osta all’applicabilità dell’art. 81 c.p. la distanza temporale con i fatti accertato con la prima sentenza ed anche la discontinuità avutasi nella vicenda posto che per lungo tempo il ricorrente aveva abbandonata la casa dei genitori. Si tratta di una motivazione congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni di merito già esaminate dai giudici in primo grado ed in appello.

Analoghe censure di merito sono proposte con il secondo motivo: la Corte territoriale non ha concesso le attenuanti generiche non solo in relazione al precedente, ma alla notevole gravità dei fatti essendoci maltrattamenti durati numerosi mesi. La motivazione appare pertanto congrua e logicamente coerente.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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