T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1438 Forze armate, Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 10 ottobre 2002, depositato nei termini, il Tenente V.D. ha proposto ricorso per l’accertamento del suo diritto a percepire le somme relative all’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 legge n. 100/1987, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme indicate, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché per l’annullamento dei provvedimenti di diniego indicati nell’epigrafe del ricorso.

Il ricorrente fa presente di aver partecipato, durante la ferma biennale presso il Comando Aeroporto di Taranto, al concorso per n. 10 posti di Sottotenente CCRA in s.p.e.; a seguito del superamento di detto concorso il ricorrente veniva trasferito dal Comando Aeroporto di Taranto al Comando Aeroporto di Linate, per cui con lettera del 1 luglio 2002 ha fatto istanza per percepire le somme relative al trasferimento avvenuto nell’agosto 1997. L’Amministrazione di appartenenza ha negato tale corresponsione, per cui il ricorrente ha proposto il presente gravame affidato alle seguenti censure:

1) Illegittimità per violazione di legge (art.1, commi 1 e 3 della legge n. 100/87).

Si sostiene che il suddetto articolo 1 riconosce il diritto all’indennità di trasferimento al "personale delle Forze Armate" senza effettuare alcuna distinzione.

2) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illegittimità per violazione di norma regolamentare posta dalla stessa Amministrazione.

Si sostiene che l’Amministrazione convenuta, in considerazione della retroattività del provvedimento di nomina del ricorrente in s.p.e., aveva l’obbligo di corrispondere le somme richieste dal ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

Occorre permettere che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987, al personale militare trasferito d’autorità spettano l’indennità di missione e gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi spese) già previsti in favore dei magistrati ordinari trasferiti ad altro ufficio.

La giurisprudenza ha affermato, al riguardo, che i benefici di cui al suddetto art. 1 legge n. 100/87 non spettano nell’ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare o equiparato, non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d’autorità, neppure nella ipotesi di assegnazione successiva ad una fase di addestramento (cfr. CONS. STATO – IV SEZ. – n. 7204 del 2004).

Infatti appare logico affermare che durante la fase addestrativa il militare non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento d’autorità, bensì prima assegnazione di sede (cfr. CONS. STATO – IV SEZ. – n.1083 del 1998). Va, inoltre, aggiunto che, una volta conclusa la fase di addestramento, il militare non è destinatario di un trasferimento in senso proprio, ma è invece assegnato alla prima sede di servizio e non ha, dunque, titolo a fruire delle provvidenze previste dalla normativa di settore per ristorare il militare dai disagi conseguenti ad un trasferimento disposto d’autorità prima che egli abbia compiuto un quadriennio nella vecchia sede di servizio.

Nel caso in esame il ricorrente, già Ufficiale di Complemento in ferma biennale, nominato Sottotenente in s.p.e. a seguito del superamento di apposito concorso, trasferito al Comando Aeroporto di Linate, non ha titolo a vedersi riconoscere il diritto alla richiesta indennità, in quanto il suddetto trasferimento deve intendersi come prima assegnazione.

Né, peraltro, nella fattispecie si verifica l’ulteriore elemento previsto dalla norma per la corresponsione della predetta indennità, ossia la permanenza nella precedente sede di servizio per più di quattro anni, atteso che il ricorrente, in quanto Ufficiale di Complemento, risulta vincolato ad una ferma di due anni.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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