Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-04-2011, n. 7627 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G. e S.C. proponevano ricorso per reintegrazione/manutenzione del possesso nei confronti di C. P. con riferimento ad uno stradello di proprietà delle S. sito nel Comune di Pincara ed utilizzato dal C. con il passaggio di veicoli anche pesanti.

Con ordinanza 17/2/2005 l’adito tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, rigettava la richiesta di provvedimento interdittale e fissava l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.

Avverso la detta ordinanza le S. proponevano reclamo al quale resisteva il C..

Con ordinanza 29/6/2005 il tribunale di Rovigo, in accoglimento dell’eccezione sollevata in via preliminare dal C., dichiarava inammissibile il reclamo in quanto proposto con ricorso depositato oltre il termine di dieci giorni – previsto dall’art. 739 c.p.c., comma 2 – dalla data della notifica del provvedimento reclamato effettuata a cura della Cancelleria.

La cassazione della ordinanza 29/6/2005 del tribunale di Rovigo è stata chiesta da S.G. e S.C. con ricorso affidato ad un solo motivo. C.P. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una ordinanza non impugnabile.

Il provvedimento impugnato è staio pronunciato dal collegio del tribunale di Rovigo, su reclamo proposto contro ordinanza di giudice unico dello stesso tribunale, adottata nel corso di un procedimento possessorio, con cui non era stata accolta la richiesta provvedimento interdettale.

La natura del provvedimento è quella dell’ordinanza prevista dall’art. 669 terdecies cod. proc. civ., pronunciata sul reclamo, esperibile anche nei procedimenti possessori, a norma dell’art. 669 quaterdecies (Corte Cost. 11 dicembre 1995 n. 501).

Si tratta di ordinanza che la norma dichiara non impugnabile e che non è soggetta a ricorso per cassazione in base all’art. 111 Cost., perchè, accordi o rifiuti la misura cautelare, non decide sulla sussistenza del diritto per cui la cautela è stata chiesta.

Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimento di natura cautelare o possessoria, giacchè trattasi di decisione a carattere strumentale ed interinale operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, senza che rilevi in contrario il fatto che vi sia stata condanna alle spese del giudizio, disponendo la parte al riguardo del rimedio di cui all’art. 669 septies c.p.c.. Detta inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione deve essere affermata anche quando si deduca la "abnormità" del provvedimento medesimo, perchè recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare (tra le tante ordinanza S.U. 23/1/2004 n. 1245).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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