Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-04-2011, n. 7624 Accertamento, opposizione e contestazione Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cia; per il resto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Z.A., A.P., Za.Mi., B. W., B.M. e Za.Ni. proponevano ricorso, con atto del 2004, avverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12.11.2004 con cui venivano loro irrogate sanzioni amministrative e pecuniarie ed ingiunto a Fineco Group il pagamento delle sanzioni pecuniarie quale responsabile in solido del pagamento degli stessi importi.

Con decreto del 13.7,2005, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione l’opposizione proposta dai predetti e regolava le spese. Osservava la Corte lombarda, ai fini che ne occupano, che v’era assoluta insussistenza di qualsiasi ipotesi di litisconsorzio necessario tra la persona giuridica ed i soggetti, persone fisiche, atteso che nella specie, la legittimazione a proporre l’opposizione doveva essere ravvisata esclusivamente in capo al soggetto destinatario dell’ordinanza ingiunzione e cioè in Fineco Group, donde il difetto di legittimazione degli opponenti.

Avverso tale decisione, gli opponenti Z., Za., P. e B. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, ai sensi dell’art. 111 Cost., cui resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. All’udienza del 4.11.2010, la difesa dei ricorrenti chiedeva rinvio per perfezionare atto di rinuncia al ricorso e, nulla opponendo il P. G., veniva disposto il rinvio alla odierna udienza.

Peraltro, in tale sede venivano prodotti atti di rinuncia, singolarmente rivolti al Giudice istruttore e non notificati alla controparte, da parte di Z., Za. e P., mentre il ricorrente B. non avanzava analoga dichiarazione.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che la rinuncia, come proposta e segnatamente in quanto condizionata alla compensazione delle spese di lite, non accettata dalla controparte, non può essere considerata valida ai fini cui è preordinata e pertanto della stessa non può tenersi conto.

1) Con l’unico, articolato motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n 58 del 1998, art. 195, comma 9, della L. n 689 del 1981; partendo dal ragionamento svolto dalla Corte lombarda, secondo cui legittimato a proporre l’opposizione è il destinatario dell’ordinanza ingiunzione, e l’obbligatorietà del regresso non muta i termini della questione, mentre il diritto di difesa dell’autore dell’illecito non risulta leso, atteso che potrebbe far valere le sue ragioni appunto nel giudizio di regresso, ad esso si oppone che il diritto e l’obbligo di regresso non sono stabiliti indifferentemente a favore dell’autore della violazione o del soggetto obbligato in solido, ma sono costruiti in modo permettere e/o assicurare che, una volta garantito il pagamento della sanzione irrogata, l’afflittività della stessa gravi sull’autore materiale della violazione.

2) Non sarebbe stata colta la fondamentale differenza di disciplina tra la cit. L. n. 689, art. 6 citata ed il pure citato art. 195, che incide sulla posizione dell’autore materiale della violazione portatore di un interesse giuridicamente rilevante, tale da consentirgli l’opposizione anche ove l’ordinanza non sia a lui indirizzata.

3) Tale soggetto è parte essenziale e necessaria del procedimento amministrativo, è il destinatario della statuizione sanzionatoria ed è destinato a subire gli effetti pregiudizievoli del provvedimento, anche sotto il profilo economico.

4) Il provvedimento impugnato si configura come un atto complesso in cui sono ravvisabili due statuizioni diverse; la prima, con cui si irroga la sanzione all’autore della violazione, con natura condannatoria, che ha come destinataria la persona fisica.

5) La seconda statuizione, con cui si ingiunge all’Ente il pagamento della sanzione, ha natura monitoria e costituisce il prodromo della fase esecutiva. L’una come l’altra ha un destinatario che, per ciò solo ha legittimazione ad impugnare il decreto.

6) Solo in subordine si propone questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 195 citato per preteso contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 25, 111 e 113 Cost.

7) La questione sottesa al motivo in esame, oggetto di contrastanti decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte (esemplificativamente, Cass. 4.2.1998, n. 1144, in contrasto con Cass. 17.1.1998, n. 415) ha trovato definitiva soluzione in ragione della intervenuta decisione delle Sezioni unite (30.9.2009, n 20933), con cui si è ritenuto che "alla persona fisica destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, va riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum concretantesi nella facoltà di proporre autonoma opposizione, quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile nel giudizio instaurato dalla società", ciò in quanto il tipo di interesse riconducibile alla persona fisica non può in alcun modo definirsi di mero fatto, attesane da un canto la qualità di destinataria diretta della sanzione pecuniaria, dall’altro la immediata sottoposizione alla sanzione accessoria della pubblicazione della sanzione stessa.

8) Tale avviso, cui si presta convinta adesione, risolve il preesistente contrasto e riconosce in subiecta materia la legittimazione all’opposizione alla persona fisica; l’applicazione di esso comporta l’accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra questione sollevata e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, la quale deciderà della controversia, con applicazione del principio di diritto surricordato e provvedere anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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