T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1434 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 27 luglio 2010 con il quale è stato giudicato non idoneo al concorso per il reclutamento di 1.552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate a seguito delle riscontrate "alterazioni acquisite della cute (tatuaggi) deltoide dx e fianco sinistro che per sedi e dimensioni determinano rilevanti alterazioni dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 D.T. 5 dicembre 2005);

Considerato che il ricorrente contesta il gravato provvedimento di esclusione dal concorso, in quanto adottato al di fuori dei presupposti richiesti dalla normativa applicabile alla fattispecie;

Considerato che la riscontrata alterazione, con i suoi evidenti riflessi fisiognomici, è riconducibile alle ipotesi contemplate dall’art. 19 della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 (recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare);

Considerato, che, alla luce di tale circostanza, non si vede come la resistente Amministrazione, pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati e, comunque, di una specifica norma di bando (nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata), avrebbe potuto determinarsi diversamente;

Ritenuto, peraltro, che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale, bensì soltanto quelli che secondo la valutazione dell’Amministrazione assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica, nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare;

Considerato, inoltre, che l’impugnato giudizio sanitario, congruamente motivato, non presenta quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che, soli, potrebbero invalidarlo;

Ritenuto, peraltro, che esso è, in ogni caso, espressione di una ampia discrezionalità tecnica, insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui si è testè fatto cenno;

Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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