T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 16-02-2011, n. 1473 Atto formale di nomina

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con d.m. in data 19 settembre 1988 l’odierno ricorrente è stato nominato coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell’Amministrazione periferica delle tasse ed imposte sugli affari ed assegnato all’ufficio IVA di Novara.

L’Intendenza di Finanza di Napoli, con lettera raccomandata del 21 ottobre 1988, notificata il successivo 26 ottobre all’indirizzo segnalato dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso, ha comunicato la nomina, la destinazione ed il giorno in cui l’interessato avrebbe dovuto assumere servizio (esattamente, il 22 novembre 1988), preavvertendolo che in caso di mancata presentazione nel termine indicato si sarebbe proceduto alla dichiarazione di decadenza dalla nomina.

Ed infatti, non essendosi il ricorrente presentato per assumere servizio nel termine assegnato, lo stesso, con d.m. 163157 del 5 marzo 1990, è stato dichiarato decaduto dalla nomina.

Con una prima istanza del 16 ottobre 1991 il ricorrente, espressamente richiamando sia il d.m. recante la sua nomina in prova che quello recante la sua decadenza dalla nomina, ha chiesto di essere riammesso in servizio.

Con nota n. 163078 del 18 dicembre 1991 l’amministrazione ha comunicato al ricorrente la ritenuta regolarità della notifica di assunzione in servizio, per come operata, e che sulla scorta di detta regolare notifica era stato conseguentemente adottato il decreto di decadenza, registrato alla Corte dei Conti.

Con successivo atto di diffida e messa in mora in data 10 settembre 1994 il ricorrente ha quindi diffidato l’intimata amministrazione ad annullare il provvedimento di decadenza e ad emettere nuovo atto di nomina in ruolo, sempre sulla base dell’argomento per cui a suo tempo la raccomandata con la comunicazione di assunzione era stata consegnata a persona (la suocera) non legittimata.

Infine, con nota n. 158446 del 25 novembre 1994, la resistente amministrazione ha confermato che la richiesta avanzata è insuscettibile di accoglimento, riproducendo il contenuto della richiamata nota del 18 dicembre 1991.

Ed è avverso la detta ultima nota in data 25 novembre 1994 che è dunque proposto il presente ricorso, a sostegno del quale si deduce difetto di motivazione, invalidità, illegittimità ed inefficacia per difetto di motivazione; nullità della notifica dell’atto di assunzione.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza n. 636 del 1995 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è inammissibile.

Dalla ricostruzione in fatto della vicenda contenziosa emerge, con sufficiente chiarezza, che l’atto effettivamente lesivo per il ricorrente è la dichiarazione di decadenza dello stesso dalla nomina, già conseguita. Dichiarazione di decadenza operata con il d.m. 163157 del 5 marzo 1990 e che, tuttavia, l’odierno ricorrente non ha impugnato innanzi al competente giudice amministrativo. In disparte ogni questione in ordine agli estremi di notifica del decreto recante decadenza dalla nomina, è lo stesso ricorrente, infatti, a richiamare espressamente il decreto recante decadenza (riportando invero anche gli estremi dello stesso) nella istanza intesa alla riassunzione del 16 ottobre 1991 e poi ancora nell’atto di diffida e messa in mora del 10 settembre 1994. In altri termini, pur avendone pienamente contezza, sia in termini di esistenza dell’atto che del suo contenuto dispositivo, il ricorrente ha omesso di tempestivamente gravare innanzi al giudice (invero, non lo ha fatto neppure tardivamente) l’atto per lo stesso effettivamente lesivo.

Così come neppure risulta tempestivamente gravata la nota in data 18 dicembre 1991 con cui è per la prima volta denegata la istanza di riassunzione, rispetto alla quale la nota poi infine avversata con il ricorso in esame risulta qualificabile in termini di atto meramente confermativo, poiché non conseguente ad una rinnovata istruttoria ovvero diversamente motivato dall’atto confermato.

Ne consegue la inammissibilità del proposto ricorso per difetto di interesse, non avendo il ricorrente tempestivamente gravato il decreto recante la sua decadenza dalla nomina.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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