T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 16-02-2011, n. 1472 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha presentato in data 21 marzo 1986 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985 in ordine al mutamento di destinazione d’uso del proprio immobile sito in Ciampino, via S. Francesco d’Assisi n. 87, int. 20.

A seguito di precedente ricorso giurisdizionale, è stato sancito da questo Tribunale, con sentenza n. 372 del 1993, l’obbligo del Comune di Ciampino di provvedere sollecitamente e definitivamente sulla domanda di condono edilizio della ricorrente.

Quindi, con riferimento alla ricordata domanda di condono edilizio, il Comune di Ciampino ha provveduto a richiedere alla ricorrente, con la nota in questa sede avversata, una articolata integrazione documentale.

La detta nota recante richiesta documenti è avversata dalla ricorrente poiché ritenuta illegittima per eccesso di potere e per violazione di legge, segnatamente dell’art. 2909 c.c. per cui la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ciampino eccependo preliminarmente la inammissiblità del proposto ricorso e comunque affermandone la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è inammissibile.

È inammissibile, per costante e condivisibile giurisprudenza, il ricorso giurisdizionale proposto avverso un atto avente valenza di atto interlocutorio e, quindi, privo di attuale lesività della situazione giuridica del ricorrente.

Infatti, la richiesta di integrazione documentale formulata dall’Amministrazione Comunale alla ricorrente, direttamente interessata nell’ambito del procedimento edilizio, come quello di specie, dalla medesima attivato è un mero atto interlocutorio, non avente alcuna efficacia lesiva immediata e quindi non è impugnabile, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10575).

Lo stesso giudicato formatosi con riferimento a precedente ricorso, rivolto avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale resistente sull’istanza di condono avanzata dalla ricorrente, non è di ostacolo alla contestata richiesta di integrazione documentale, essendo essa necessaria proprio alla procedura la cui mancata definizione era stata contestata dalla ricorrente

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ricorrere poiché rivolto avversa nota dell’amministrazione di per sé non lesiva.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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