Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-04-2011, n. 7619 Capacità processuale divorzio

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Rimini, dichiarati cessati, con sentenza non definitiva n. 193 del 10.02.2003, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'(OMISSIS), da G.G. con R.P., con successiva sentenza definitiva n. 836 del 23.08.2004, affidava alla R. il loro figlio Gi., ancora minorenne, regolando il diritto di visita del G., cui imponeva di corrispondere all’ex moglie l’assegno di Euro 516,00 mensili, unicamente quale contributo per il mantenimento del minore. Con tali statuizioni il Tribunale non recepiva totalmente le conclusioni congiunte delle parti, nel senso che se ne discostava nella parte in cui le stesse avevano chiesto che il suddetto importo fosse attribuito alla R. anche quale suo assegno periodico di divorzio e non solo quale contributo per il mantenimento del figlio. Il 9.08.2005, il G. decedeva, lasciando quale suo unico erede legittimo il figlio minorenne Gi., che, autorizzato dall’A.G, accettava l’eredità paterna con beneficio d’inventario.

La R., cui successivamente era stata negata la pensione di reversibilità dell’ex coniuge, in quanto non titolare dell’assegno divorzile, impugnava la sentenza di primo grado, notificando l’atto al figlio minorenne Gi., unico erede dell’ex marito, che non si costituiva in giudizio.

Con sentenza del 27.01 – 17.02.2006, la Corte di appello di Bologna, dichiarava inammissibile l’impugnazione, osservando che era stata, seppure tempestivamente, notificata il 4.01.2006, al minore Gr.Gi. e che la R., che quale madre lo rappresentava, non aveva assolto l’onere che le incombeva, di provare di avere instaurato un valido contraddittorio nei suoi confronti, nel senso di dimostrare di essersi preventivamente attivata per la nomina del rappresentante legale del figlio, onde porre questi in grado di eventualmente costituirsi in giudizio. Rilevava, in particolare, che il difensore dell’appellante aveva depositato soltanto la fotocopia della richiesta di nomina del rappresentante legale del minore, rivolta al TM, priva di qualsiasi attestazione circa la conformità di essa all’originale, l’effettiva sua presentazione ed il relativo esito.

Contro questa sentenza la R. ha proposto ricorso per cassazione notificato al Gr.Gi., all’Avv.to Z.M. C., nominata curatore speciale del minore ed al PG presso il Tribunale, che non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la R. censura l’impugnata sentenza dolendosi, che le sia stata addebitata la violazione dell’obbligo di fare nominare il rappresentante del figlio minore, obbligo a suo parere neppure nella specie configurabile. Al riguardo deduce di avere assunto le iniziative necessarie alla nomina del curatore speciale da parte del GT, che la chiesta nomina era pure intervenuta, ma che il nominato curatore non aveva ritenuto di costituirsi nel giudizio d’appello ed ancora che non sussisteva alcun conflitto d’interessi tra lei e il figlio in ordine al merito del gravame, volto al conseguimento della pensione di reversibilità del G., e, dunque, all’acquisizione di un apporto economico necessario e di vantaggio sia per lei che per il figlio.

Il ricorso va accolto nei sensi in prosieguo precisati, che assorbono ogni ulteriore questione.

Vero è che la partecipazione al giudizio d’appello di Gr.

G. in proprio, quale figlio ed unico erede del defunto padre, imponeva, essendo egli all’epoca minorenne, l’interposizione soggettiva fin dalla fase iniziale di tale gravame di un suo rappresentante legale, affinchè l’appellato fosse posto in grado di fare ivi valere autonomamente i propri diritti sostanziali, dei quali, quantunque ne fosse titolare, non ne aveva il libero esercizio, essendo privo di capacità processuale ( art. 75 c.p.c., commi 1 e 2. In tema, cfr Cass. 2001014216). Tuttavia, la nullità della chiamata in giudizio del minorenne non poteva condurre alla declaratoria d’inammissibilità del gravame, atteso che, visti i principi generali di cui all’art. 182 c.p.c. e per l’ipotesi di nullità della citazione introduttiva dagli artt. 163 c.p.c., n. 2 e art. 164 c.p.c., inerenti al giudizio di cognizione ordinaria ed applicabili al giudizio d’appello in virtù del rinvio disposto dall’art. 359 c.p.c., anche nella fase d’appello del giudizio camerale di divorzio ( L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15) il giudice, al fine di garantire il diritto di difesa del convenuto ed il regolare contraddittorio (in tema cfr. Cass. 200105526), avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’atto nei confronti del rappresentante legale del minore, diverso dal genitore che aveva introdotto il gravame, valutando anche l’eventuale ricorrenza di un potenziale conflitto d’interessi tra le due parti.

Conclusivamente si deve accogliere il ricorso e cassare l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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