Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-10-2010) 21-02-2011, n. 6286

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 29 aprile 2010, confermava l’ordinanza in data 2 aprile 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a P.V. in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p. per avere partecipato all’associazione mafiosa "Cosa Nostra", mandamento di Castelvetrano, con condotte dirette, anche attraverso la programmazione di estorsioni, incendi, interposizioni fittizie di valori, al controllo delle attività economiche, di appalti e servizi pubblici e comunque alla realizzazione di profitti ingiusti, nonchè con condotte dirette ad assicurare la latitanza del capo della provincia mafiosa di Trapani M.D.M. (in (OMISSIS) e altre località sino alla data dell’ordinanza cautelare).

2. Osservava il Tribunale, rigettate le eccezioni difensive circa la inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni e circa la regolarità della procedura di riesame, che gravi indizi di colpevolezza a carico del P. derivavano, in primo luogo, dalle dichiarazioni, giudicate attendibili, del collaboratore V.A., suo cognato, con particolare riferimento all’attività svolta dall’indagato in favore del latitante M. D., e, inoltre da varie conversazioni intercettate, una delle quali intercorsa tra il P. e il suddetto latitante, a riprova della copertura data a quest’ultimo dall’indagato.

3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato a mezzo del difensore avv. Vito Signorello, il quale denuncia:

3.1. Violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 8, non essendo stato assicurato il termine di comparizione di tre giorni, avendo il Tribunale rinviato la procedura di riesame, per acquisizione di un atto ritenuto necessario ai fini della decisione (verbale di inizio delle operazioni di intercettazione), dalla udienza iniziale del 26 aprile 2010 a quella del 29 aprile 2010, con avviso del differimento fatto solo il giorno 28 aprile 2010, ore 17,50, all’avv. Signorello, non presente alla prima udienza (essendo presente in essa solo il condifensore avv. Benvenuta Ingrasciotta).

3.2. Violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5., dato che il documento di cui il Tribunale aveva disposto l’acquisizione era stato messo a disposizione della difesa solo la sera prima della udienza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Nessun avviso doveva essere dato del differimento della udienza di riesame all’avv. Signorello, che liberamente aveva ritenuto di non comparire alla prima udienza e che avrebbe dovuto avere cura di verificarne l’esito e, quindi di prendere notizia del rinvio; e ciò a prescindere dalla presenza alla prima udienza del condifensore, cui spettava deontologicamente di darne avviso al collega di difesa.

Inoltre, in caso di rinvio della udienza di riesame, nessuna norma prevede che sia stabilito un differimento di almeno tre giorni;

termine dilatorio che deve essere assicurato solo per assicurare l’apprestamento dell’attività difensiva in vista della prima udienza (v. in genere, per i procedimenti camerali, Cass., Sez. 6, n. 36780, 25 settembre 2003, Zabatta).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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