T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 16-02-2011, n. 1471 condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento della disposizione dirigenziale della ripartizione XV – Urbanistica ed edilizia del Comune di Roma, n. 1702 dell’1.12.1993, notificata il 7.3.1994, con cui è stata rigettata la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente il 4 giugno 1990. La concessione era stata richiesta per "modifica esterna in locale accessorio" in via degli Orti della Farnesina. In particolare, l’avversato diniego si fonda sul rilievo per cui "le progettate opere non possono essere autorizzate per contrasto con gli artt. 3 e 4 del R.R. (non è dimostrata la liceità della preesistenza)".

Deduce il ricorrente la illegittimità dell’avversato diniego per eccesso di potere per difetto di congrua ed esauriente motivazione.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

L’istanza a suo tempo presentata dall’odierno ricorrente concerneva il progetto di una nuova facciata per il locale adibito a tipografia, sito appunto in via Orti della Farnesina, di proprietà del ricorrente medesimo, previa demolizione di parte della parete.

Ciò posto è da condividersi il rilievo del ricorrente relativo al difetto di motivazione dell’avversato diniego che, sul punto richiamando il parere della commissione edilizia comunale, rileva la mancata dimostrazione della liceità della preesistenza. Non si intende, infatti, a cosa si debba riferire la detta liceità della preesistenza: se ai locali oppure segnatamente alla finestra da trasformare in porta o ancora all’attività condotta nei locali di che trattasi e, soprattutto, non si intende in che cosa consiste la stessa asserita illiceità. Peraltro, la contestata (al proprietario dei locali) omessa dimostrazione della liceità della preesistenza è altro dal ritenere l’amministrazione argomentatamente illecita la (meglio definita) preesistenza. Il che l’amministrazione non ha fatto: in altri termini, l’amministrazione non ha denegato l’istanza per conclamata illiceità della preesistenza ma perché l’interessato non ha fornito la relativa dimostrazione.

Il ravvisato difetto di motivazione rende il diniego illegittimo e dunque, in accoglimento del proposto ricorso, meritevole di annullamento.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’avversato diniego di domanda di sanatoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *