T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-02-2011, n. 1469 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

bale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che con il ricorso in epigrafe, l’interessato ha impugnato il provvedimento con cui la XX Circoscrizione del Comune intimato ha disposto la demolizione di un’opera abusiva edilizia, consistente nella chiusura di una veranda coperta di pertinenza di un immobile sito in Via Monterosi n. 82, deducendo la sussistenza dei vizi di eccesso di potere, per contrasto con i precedenti e travisamento dei fatti, nonché di violazione della legge n. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

Che, secondo la narrazione di parte ricorrente, il provvedimento impugnato conseguiva ad un verbale di contestazione di abusività dell’opera, redatto a seguito di un sopralluogo effettato dai Vigili urbani durante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione degli infissi, dei pavimenti e dei rivestimenti, rifacimento degli impianti tecnici, riparazione dell’infiltrazione nella copertura e posa di gronde) regolarmente comunicati al Comune e non necessitanti il rilascio di una concessione edilizia, mentre la chiusura della veranda risaliva in realtà ad epoca precedente al 1983, come attestato dall’apertura all’epoca di un procedimento penale a carico del proprietario per violazione dell’art.17, lett. b) della legge n.10 del 1977, ed era già stata fatta oggetto di condono edilizio, risoltosi positivamente;

Che dall’esame, compiuto dal Collegio in più camere di consiglio, della produzione documentale e fotografica versata in atti da parte ricorrente, e non adeguatamente contraddetta dal Comune, risulta l’identità fra il manufatto abusivo oggetto dell’impugnato provvedimento demolitorio, ed un preesistente manufatto abusivo fatto oggetto dalla domanda di condono n. 0193806 depositata presso il Comune intimato il 25.9.1986, con la successiva consegna di documentazione integrativa in data 11.12.1986 e la conseguente corresponsione delle oblazioni di legge, in ordine al quale all’epoca di adozione del provvedimento impugnato risultava ormai da tempo decorso il termine biennale per il perfezionamento del silenzioassenso;

Che non vi sono dubbi, sia circa la non necessità della concessione edilizia per i lavori in corso all’epoca dell’indicato sopralluogo dei Vigili urbani, sia circa l’ormai avvenuto condono dei precedenti lavori abusivi;

Che risultano quindi fondate le censure di eccesso di potere e violazione di legge dedotte da parte ricorrente avverso l’impugnato provvedimento;

Che lo stesso provvedimento, pur illegittimo, non è peraltro nullo o inefficace, ben essendo in astratto idoneo a colpire il manufatto abusivo nonostante la precedente sanatoria, laddove il procedimento di condono non fosse andato a buon fine ovvero l’opera fosse risultata difforme da quella condonata, e che il ricorso non può quindi essere dichiarato inammissibile o improcedibile per il solo fatto della precedente domanda di sanatoria, né per la circostanza, ormai estranea alla fattispecie in esame, che solo successivamente al perfezionamento del silenzio assenso il Comune ha formalmente rilasciato la concessione in sanatoria con atto n. 193806 del 21.12.1998, vale a dire ad oltre dodici anni dalla domanda;

Che il ricorso deve pertanto essere accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento;

Che le spese devono seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato..

Condanna il Comune intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro mille/00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *