T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-02-2011, n. 1468 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che i ricorrenti, titolari di permessi di costruire relativi ad edifici ad uso produttivo, hanno inutilmente sottoposto al Comune intimato l’offerta di procedere alla realizzazione, con parziale scomputo degli oneri concessori, di una infrastruttura viaria ritenuta essenziale per l’impiego degli stessi manufatti e già prevista dallo strumento urbanistico;

Che il comune intimato non si è pronunciato nonostante la rituale diffida e che questo TAR con sentenza n. 8328/2009 lo ha condannato a provvedere;

Che il Comune intimato ha successivamente respinto la richiesta con nota n. 62755 del 29/7/2008;

Che i ricorrenti in data 27/11/2009 hanno presentato una nuova istanza congiunta, proponendo un progetto ed un piano finanziario diversi da quelli della precedente istanza;

Che la novità della nuova proposta, unitamente alla perdurante mancata realizzazione dell’infrastruttura, determina l’obbligo del Comune di pronunciarsi motivatamente in conformità alle previsioni dell’art. 16, comma 2, del DPR n. 380/2001 ed agli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990;

Che il Comune non si è viceversa ancora pronunciato e che ciò determina la fondatezza delle dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere;

Che il ricorso deve pertanto essere accolto, con la fissazione di un termine entro il quale il Comune intimato dovrà provvedere al motivato esame del progetto proposto ed all’accoglimento ovvero al diniego della proposta dei ricorrenti, salva la nomina di un commissario ad acta da parte di questo Tribunale in caso di ulteriore inottemperanza;

Che sussistono motivate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto assegna al Comune intimato il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notifica a cura di parte della presente sentenza, per gli adempimenti di cui in premessa, avvertendo che in caso di ulteriore inadempimento provvederà alla nomina di un commissario ad acta che provveda in nome e per conto del Comune intimato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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