Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-10-2010) 21-02-2011, n. 6272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 aprile 2008, confermava la sentenza in data 24 dicembre 2004 del Tribunale di Roma, appellata dall’imputato C.M., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 385 c.p., comma 3, per essersi arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione ove si trovava in regime di arresti domiciliari (in (OMISSIS)).

2. Osservava la Corte di appello che la deduzione di nullità del giudizio di primo grado sollevata dall’imputato, che lamentava di non avere avuto alcun riscontro alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nel corso della convalida dell’arresto, era infondata, dato che l’imputato nel corso del giudizio di primo grado fu assistito da un sostituto del difensore di fiducia avv. Rocco Marsiglia all’uopo nominato. La lamentata omissione della decisione sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non aveva dunque comportato alcun concreto effetto pregiudizievole all’imputato.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore avv. Michele Cuppone, il quale denuncia, con un unico motivo, la inosservanza delle norme che stabiliscono la nullità degli atti conseguenti alla mancata decisione sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 96, osservando che, anche a seguire l’orientamento meno rigoroso della Corte d cassazione circa le conseguenze di tale mancata decisione, restava il fatto che l’imputato non aveva neppure in seguito avuto alcuna risposta alla sua istanza, sicchè quanto meno il giudizio di appello era inficiato dalla nullità assoluta prevista dalla norma richiamata, non essendo comunque la mera presenza di un difensore di fiducia non affrancato dal timore di non potere recuperare le spese sostenute idonea ad assicurare un’adeguata difesa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso appare manifestamente infondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la nullità prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 prima della modifica apportata dalla L. n. 125 del 2008, derivante dalla mancata ammissione al patrocinio dei non abbienti è predicabile solo qualora il soggetto che ne ha fatto istanza non sia stato assistito da un difensore di fiducia, il cui impegno professionale non può certo dirsi compromesso dall’alea riguardante il pagamento delle sue spettanze professionali (per tutte, Sez. 4, n. 15284, 24 marzo 2009, Lucchesi; Sez. 6, n. 25255, 15 novembre 2005, Bove).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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