T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-02-2011, n. 1467 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente ha preso parte alla gara pubblica per l’assegnazione definitiva del "lotto commerciale" n. 7 in Zona PEEP nel Comune di Vallerano, classificandosi al secondo posto della relativa graduatoria, approvata con deliberazione di G.C. n. 138 del 20 ottobre 2009.

In particolare, alla controinteressata sono stati attribuiti 15 punti e all’odierna ricorrente 11 punti.

Con il presente ricorso, detta società contesta l’assegnazione del lotto all’odierna controinteressata, prospettando due censure.

La prima di esse è volta contestare l’attribuzione alla controinteressata di n. 5 punti per la voce "presentazione di un accordo di cessione dell’area, debitamente sottoscritto dai proprietari", risultante dai criteri fissati nel bando.

La seconda è invece diretta a contestare l’omesso versamento, da parte dell’aggiudicataria, della somma prevista, nonché l’omessa produzione della polizza bancaria a copertura del corrispettivo delle opere di urbanizzazione, oltre che l’illegittimità della proroga all’uopo concessa con la delibera di G.C. n. 20 del 2010.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Vallerano, resistendo al ricorso.

3. Con ordinanza n. 4456/2010 l’istanza cautelare è stata accolta.

4. La causa è stata chiamata per la discussione del merito all’udienza pubblica del 27 gennaio 2011 e quindi trattenuta in decisione.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L’attribuzione alla controinteressata dei 5 punti per la "presentazione di un accordo di cessione dell’area, debitamente sottoscritto dai proprietari" è illegittima. Infatti l’aggiudicataria P.I. srl ha allegato all’offerta del 25 luglio 2007 (Allegato E), tre contratti preliminari di compravendita stipulati in data 4 maggio 2007 dalla signora Quadraccia Laura "per sé, persone fisiche o società da nominare al momento dell’assegnazione definitiva da parte dell’Amm. com.". Dall’allegato B all’offerta risulta che la società PIESSE immobiliare è stata costituita in data 11 maggio 2007 e che l’atto è stato registrato il 16 maggio 2007.

Ad avviso del Collegio, il rispetto formale dei criteri di gara – in ossequio al principio della "par condicio" – imponeva all’odierna controinteressata l’onere di allegare una valida dichiarazione di nomina (rispondente ai requisiti temporali e di forma stabiliti dagli artt. 1402 e 1403 del codice civile). Nella specie, quest’allegazione è mancata: a tal fine non è sufficiente la dichiarazione in data 8 giugno 2008, la quale – a prescindere da ogni altra possibile considerazione circa l’inammissibilità di un termine incerto per la "electio amici" – si presenta non come dichiarazione recettizia portata a conoscenza delle controparti dei tre contratti preliminari (quantomeno nella forma di un’apposita comunicazione scritta: Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2006, n. 21254), bensì come dichiarazione rivolta esclusivamente all’Amministrazione.

In assenza di una rituale dichiarazione di nomina, la documentazione in questione deve quindi considerarsi incompleta ai fini che qui interessano, nel senso che essa non giustifica l’attribuzione dei cinque punti dei quali si controverte nel presente giudizio.

6. Il ricorso deve conseguentemente essere accolto nella parte impugnatoria, con l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto in questione a P.I. s. r. l. e con la caducazione degli atti consequenziali, nonché con l’aggiudicazione della gara all’odierna ricorrente.

E’ assorbito il secondo motivo di ricorso.

Non vi è luogo – allo stato – per l’esame della domanda risarcitoria formulata in via subordinata, dato che l’interesse della ricorrente è soddisfatto in forma specifica, mediante la riapertura del procedimento, in vista delle conseguenti determinazioni dell’Amministrazione comunale.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 6 della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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