Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-04-2011, n. 7616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 25.10.2008 il Prefetto di Forlì ebbe ad espellere dal territorio nazionale il cittadino (OMISSIS) K.I. D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B per irregolare presenza nello Stato del K., entrato il 23.10.2008 in regime di esonero dal visto e non munito di titolo di soggiorno, ma lo straniero propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Forlì. L’adito Giudice, preso atto della esistenza di un timbro di ingresso sul passaporto del K. in data 23.10.2008 ma considerato che il suo rinvenimento in data 25.10.2008 nei locali di proprietà della sua società, intento ad attività professionale di natura odontoiatrica, smentiva alcuna possibilità di configurare una presenza in Italia a titolo di turismo, ha rigettato, con decreto 9.12.2009, la proposta opposizione. Per la cassazione di tale decreto il K. ha proposto ricorso notificato il 18.1.2010. Prefetto e Ministero dell’Interno intimati hanno notificato controricorso il 26.1.2010.

Nel ricorso il K. denunzia, in due motivi, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e art. 13, comma 2, lett. B e del Reg.

CE 539/2001 per avere il Giudice del merito, equivocando tra visto di ingresso (nella specie non richiesto al cittadino croato in forza del regolamento della Comunità) e permesso di soggiorno, comunque da richiedersi entro otto giorni dall’entrata nello Stato, convalidato una espulsione adottata il 25 di Ottobre contro un cittadino (OMISSIS) entrato in Italia il 23 di Ottobre, inoltre mancando di decidere sulla eccezione di carenza di attestazione di conformità all’originale della copia del decreto espulsivo a lui consegnata.

Il controricorso, che con la costituzione del Prefetto sana il vizio di nullità della notificazione effettuata solo presso l’Avvocatura dello Stato, nega fondamento alla impugnazione.

Il ricorso, per il quale è stata estesa relazione ex art. 380 bis c.p.c. diretta alla inammissibilità dell’atto, è stato poi rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 23580,10 del Collegio resa alla adunanza camerale del 20.10.2010.
Motivi della decisione

Rilevato che la tempestiva costituzione del Prefetto UTG di Cesena – Forlì ha sanato la nullità della iniziale evocazione in giudizio, ritiene il Collegio che sia fondato il primo, assorbente, motivo del ricorso. Il decreto di espulsione, infatti, come non rilevato dal Giudice di Pace ma come esattamente denunziato nel ricorso, provvedette alla espulsione del K., cittadino (OMISSIS), per assenza di titolo di soggiorno, quando ancora detto titolo era validamente richiedibile e sulla base di una indebita prognosi anticipata di sua non concedibilità.

Il K., infatti, era entrato in Italia il 23.10.2008 in regime di esonero dal visto di ingresso ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 2, all. 2^ del Reg CE n. 539/2001.

All’atto del suo controllo in data 25.10.2008 era ancora in termini vuoi per dichiarare la sua presenza per soggiorno "di breve durata" vuoi per richiedere il permesso di soggiorno per ragioni di lavoro.

Con la L. 28 maggio 2007, n. 68, art. 1 invero venne statuito l’esonero, per i soggiorni di breve durata (tre mesi) per ragioni di turismo, studio ed affari, dall’obbligo di richiedere il titolo in discorso (comma 1), sostituendo tal obbligo con quello, regolato dal D.M. 26 luglio 2007, di dichiarare la presenza all’Autorità di frontiera od al Questore all’atto dell’ingresso, o, se proveniente dall’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso (comma 2), e sanzionando l’inosservanza con la espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2 T.U. Quand’anche si fosse ritenuto che l’apposizione del timbro di ingresso in data 23.10.2008 sul passaporto del K. (che il GdP ha accertato essere avvenuta) non lo facoltizzasse a rimanere per il soggiorno di 90 giorni perchè la accertata stabile presenza di una sua iniziativa professionale (uno studio odontoiatrico gestito dalla soc. CROAZIA della quale il K. era amministratore, in locali di sua proprietà) faceva escludere la temporaneità del soggiorno, certo è che il K., all’atto del controllo del 25.10.2008, aveva ancora ampio termine per richiedere il permesso di soggiorno in discorso al Questore di Cesena – Forlì. La pretesa non concedibilità del permesso, per pregressa abusiva attività professionale, avrebbe semmai potuto giustificare un diniego del titolo (impugnabile innanzi al TAR competente), dopo che fosse stato chiesto dall’interessato, ma non avrebbe mai potuto consentire al giudice della espulsione di formulare una sorta di prognosi anticipata di non concedibilità che non era nel suo potere formulare (e nonostante il difensore nell’opposizione lo avesse avvertito della esistenza di un ampio margine del K. per chiedere il titolo, rimanendo medio tempore in posizione regolare in Italia).

Va quindi accolto il ricorso per il primo assorbente motivo e va cassato il decreto: la evidenza dei fatti e la inesistenza di margini di residua valutazione di merito consentono poi di decidere ex art. 384 c.p.c. accogliendo il ricorso avverso la opposizione proposta nei confronti della espulsione 25.10.2008. Le spese si regolano secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla la opposta espulsione e condanna il Prefetto UTG di Cesena Forlì a pagare ad K.I. le spese del giudizio che determina in Euro 1.300,00 per il giudizio di merito (di cui Euro 900,00 per onorari) ed in Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

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