DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2012 Proroga della gestione commissariale per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali della regione Campania.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 224 del 25-9-2012

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 20 settembre 2012

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 4021 del 4 maggio 2012 con il quale e’ stata disposta la
prosecuzione della gestione commissariale in materia di bonifiche dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque
superficiali della regione Campania;
Considerato che con le comunicazioni del 20 giugno e del 31 luglio
2012 l’Assessore all’ecologia, tutela dell’ambiente e disinquinamento
ciclo integrato delle acque – programmazione e gestione rifiuti della
regione Campania ha rappresentato l’esigenza che venga assicurata,
fino al 31 dicembre 2012, l’ultimazione degli adempimenti correlati
alla definitiva chiusura della gestione commissariale di cui al
citato art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 4021/ 2012;
Viste le note del Commissario delegato del 26 giugno, 25 luglio e
1° agosto 2012;
Considerato che l’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012,
consente la proroga delle gestioni commissariali, operanti ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto-legge, entro e non oltre il 31 dicembre 2012,
prevedendo, altresi’, che per la prosecuzione degli interventi
successivi si procede ai sensi dell’art. 5, commi 4-ter e 4-quater
della citata legge n. 225 del 1992;
Ritenuto che nella fattispecie in esame, sussistano i presupposti
previsti dalla normativa vigente per la proroga della gestione
commissariale di cui trattasi;
Visto il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze sulla proroga della
gestione commissariale in rassegna reso con nota prot. n. 72445 del
28 agosto 2912;
Vista la nota prot. n. 76135 del 10 settembre 2012, con cui il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze ha chiesto ulteriori elementi di
carattere conoscitivo in ordine alla medesima gestione commissariale;
Vista la nota prot. n. 2753 del 12 settembre 2012, con cui il
Commissario delegato per le bonifiche e tutela delle acque in
Campania ha fornito le informazioni richieste;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2012, n. 100, e’ prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la
gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde
e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della
regione Campania.
2. Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma 1, il
Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad adottare,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita
ordinanza diretta a favorire e regolare il subentro
dell’Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a
coordinare gli interventi che si renderanno necessari.

La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2012

Il Presidente: Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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