CAMERA DEI DEPUTATI DELIBERAZIONE 25 settembre 2012 Modificazioni agli articoli 14 e 15 e introduzione degli articoli 15-ter e 153-quater del Regolamento della Camera dei deputati.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 27-9-2012

All’articolo 14, al comma 1 e’ premesso il seguente:
«01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui
costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente
articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al
funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla
Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio
della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro
attivita’».
All’articolo 15, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun
Gruppo approva uno statuto, che e’ trasmesso al Presidente della
Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni
caso nell’assemblea del Gruppo l’organo competente ad approvare, a
maggioranza, il rendiconto di cui all’articolo 15-ter e indica
l’organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del
Gruppo.
2-ter. Lo statuto prevede le modalita’ secondo le quali l’organo
responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le
risorse alle finalita’ di cui al comma 4. Lo statuto e’ pubblicato
sul sito internet della Camera.
2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicita’ dei
documenti relativi all’organizzazione interna del Gruppo, anche con
riferimento agli emolumenti per il personale».
All’articolo 15, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
«3. Per l’esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari
e’ assicurata la disponibilita’ di locali e attrezzature, secondo
modalita’ stabilite dall’Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le
esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei
Gruppi stessi. E’ altresi’ assicurato annualmente a ciascun Gruppo un
contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e
onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4,
incluse quelle per il personale, secondo modalita’ stabilite
dall’Ufficio di Presidenza. Il contributo e’ determinato avendo
riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed
i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo
riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in
esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse
in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica
di ciascuna componente.
4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attivita’
parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad
essa ricollegabili, nonche’ alle spese per il funzionamento degli
organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai
trattamenti economici».
Dopo l’articolo 15-bis e’ aggiunto il seguente:
«Art. 15-ter. – 1. Ciascun Gruppo approva un rendi-conto di
esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato
dall’Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve
evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al
Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella
gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una
societa’ di revisione legale, selezionata dall’Ufficio di Presidenza
con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso
dell’esercizio la regolare tenuta della contabilita’ e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed
esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
3. Il rendiconto e’ trasmesso al Presidente della Camera, corredato
da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta
l’avvenuta approvazione da parte dell’organo statutariamente
competente e dalla relazione della societa’ di revisione di cui al
comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto
consuntivo della Camera.
4. Il controllo della conformita’ del rendiconto presentato da
ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento e’ effettuato a cura
del Collegio dei Questori, secondo forme e modalita’ stabilite
dall’Ufficio di Presidenza.
5. L’erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio
della Camera a favore dei Gruppi e’ autorizzata dal Collegio dei
Questori, subordinatamente all’esito positivo del controllo di cui al
comma 4.
6. Il Collegio dei Questori riferisce all’Ufficio di Presidenza
sulle risultanze dell’attivita’ svolta ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine
individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all’erogazione,
per l’anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio
dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni
stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal
ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a
provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel
caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il
termine fissato, esso decade dal diritto all’erogazione, per l’anno
in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al
presente comma e’ accertata con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, e comporta
altresi’ l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del
bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalita’ stabilite
dall’Ufficio di Presidenza.
8. L’Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalita’ per
l’attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da
applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni
sono dettate per il Gruppo misto».
Dopo l’articolo 153-ter e’ aggiunto il seguente:
«Art. 153-quater. – 1. Le modifiche all’articolo 15 e le
disposizioni dell’articolo 15-ter entrano in vigore non appena
adottate dall’Ufficio di Presidenza in carica alla data di
approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne
l’applicazione e comunque non oltre l’inizio della XVII legislatura».

Il Presidente: Fini

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 24)
Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 19 settembre 2012 a
seguito dell’esame della proposta di modificazione al Regolamento
doc. II, n. 22, di iniziativa dei deputati Colucci, Mazzocchi e
Albonetti, svoltosi presso la medesima Giunta nelle sedute del 31
luglio e del 12 e 19 settembre 2012.
Esaminato dall’Assemblea nella seduta del 24 settembre 2012;
riformulato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 25
settembre 2012 ed approvato in pari data dall’Assemblea.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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