T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 16-02-2011, n. 1470

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino afghano, si duole del provvedimento con il quale è stata respinta la richiesta di riesame del provvedimento di trasferimento in Grecia, a suo tempo impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Al riguardo l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

All’udienza pubblica del 17 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

A sostegno del gravame l’interessato deduce la violazione dell’art. 19 comma 4 del Regolamento CEE n. 343/2003 – per la scadenza del termine ivi previsto per l’attuazione del detto trasferimento –

la violazione dell’art. 249 del Trattato CE sulla diretta applicabilità dei regolamenti comunitari, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, basandosi la richiesta di riesame su fatti sopravvenuti rispetto a quelli oggetto del citato ricorso straordinario.

In buona sostanza i rilievi di parte possono riassumersi nell’unica doglianza dela violazione della richiamata norma comunitaria (art. 19 comma 4 regolamento CEE n. 343/2003), che avrebbe fatto scattare la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di asilo, stante il decorso del termine di sei mesi da essa previsto per l’attuazione del trasferimento in Grecia, circostanza nuova sulla base della quale l’interessato ha proposto la domanda di riesame – dell’originaria determinazione, impugnata con ricorso straordinario – respinta con il provvedimento in questa sede gravato.

Il ricorso è infondato.

La ripetuta norma comunitaria, nel prevedere che "se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda di asilo è stata presentata" – in deroga alla competenza ordinaria riservata al primo Paese dell’unione europea di ingresso del richiedente ai sensi dell’art. 10 punto 1 del medesimo regolamento – e che questo termine può essere prorogato in caso di detenzione o irreperibilità, fissa il "dies a quo" "dall’accettazione della richiesta di presa in carico o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo".

Orbene la determinazione negativa impugnata è stata motivata dalla considerazione della pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato a suo tempo proposto avverso il provvedimento di trasferimento in Grecia.

In altri termini tale motivazione fa leva sulla natura ostativa della pendenza del ricorso straordinario, con ciò intuitivamente opponendo l’effetto sospensivo di detto contenzioso.

Pertanto la ripetuta determinazione da un lato riscontra in maniera pertinente la richiesta di riesame – basata come detto sul fatto nuovo della permanenza in Italia per sei mesi – dall’altro si palesa congrua ed idonea ad esplicitarne le ragioni dell’iter logico seguito dall’Amministrazione.

Ne consegue che sarebbe stato onere del ricorrente confutare tale rilievo, dimostrando che nella specie, sia in linea teorica sia in concreto, non si è verificato l’effetto sospensivo derivante dall’impugnativa mediante ricorso straordinario avverso l’autonoma determinazione del provvedimento di trasferimento in Grecia.

Al contrario non risulta alcuna contestazione nel merito e tantomeno l’allegazione di elementi di giudizio che possano indurre a ravvisare l’infondatezza del provvedimento impugnato.

Quanto sopra ovviamente fatto salvo ed impregiudicato l’esito del ripetuto ricorso straordinario.

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laziosede di Roma, sez. II Quater

RESPINGE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.6384/2009 in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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