Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-02-2011) 22-02-2011, n. 6606 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.U., tramite difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione dell’art. 130 c.p.p. e art. 127 c.p.p., comma 7, avverso il provvedimento con cui il g.u.p. del tribunale di Ancona ha provveduto de plano, in data 30.10.2010, alla correzione dell’errore materiale commesso nella sentenza n. 17117/10 RG pronunciata nei suoi confronti.

Il ricorso merita pieno accoglimento. Risulta dagli atti che il provvedimento è stato emesso su richiesta della parte civile, senza le formalità previste dagli artt. 130 e 127 c.p.p. a garanzia del contraddittorio tra le parti.

L’adozione "de plano", ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. (Cass. n. 1460/2009, Sanna).
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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