Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-02-2011) 22-02-2011, n. 6605

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A. ricorre per cassazione, deducendo violazione dell’art. 705 c.p.p. e della Convenzione Europea di estradizione 13.12.1957, avverso la sentenza sopraindicata, con cui la Corte d’appello di Trento ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata, nei suoi confronti, dalla Repubblica di Albania per l’esecuzione della sentenza, divenuta definitiva, n. 80 del 20.4.2007 del Tribunale del Distretto giudiziario Lushnje, che lo aveva condannato alla pena di sette anni di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione.

Il ricorso merita pieno accoglimento. Risulta dagli atti sopravvenuti alla sentenza della Corte territoriale che la predetta sentenza albanese è stata annullata con decisione 00-2010-1523 (951) datata 3.11.2010 del Collegio penale della Corte Suprema della Repubblica di Albania.

E’ pertanto venuto meno il titolo posto a base della domanda di estradizione. Ne consegue l’insussistenza delle condizioni per accogliere la richiesta sopra indicata.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto non sussistono le condizioni per la decisione favorevole all’estradizione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *