T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 16-02-2011, n. 1451 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n.8622/2010 questa Sezione ha respinto il ricorso indicato in epigrafe e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti 18 settembre 2008 ed i motivi aggiunti 23 gennaio 2010 limitatamente alle doglianze correlate alla procedura di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Trieste nell’a.a. 2007/2008, con esclusione di quelle avverso il diniego di trasferimento al III anno accademico 2009 dall’Università di Roma a quella di Trieste, avendo la sostanza e la forma di vero e proprio autonomo ricorso ordinario, per economia processuale possono essere decise in questa sede per le quali questa Sezione ha disposto incombenti istruttori..

Con le suindicate doglianze parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare:

della nota dell’Università di Trieste n. 29944 del 27.11.2009, nella parte in cui prevede che per 1’anno accademico 2007 – 2009 non sono stati pienamente assegnati tutti i posti messi a disposizione; e nella parte in cui prevede che non si prenderanno in considerazione eventuali posti che si dovessero rendere disponibili e per le motivazioni in atti.

– della nota n. prot. 30663 del 04.12.2009 nella parte in cui impedisce concretamente l’immatricolazione e il trasferimento al ricorrente.

– del bando e della relativa nota in atti recante data 21 settembre 2009 sulle richieste di trasferimento tra i vari anni di laurea e sulla determinazione dei posti disponibili per i successivi anni e nella misura in cui non ridistribuisce tutti i posti disponibili e come meglio specificato in atti e in ogni caso nella parte in cui non assegna al ricorrente un posto disponibile consentendogli l’immatricolazione a far data dall’anno accademico 20072008.

– della mancata immatricolazione del ricorrente e del mancato trasferimento dello stesso.

Conseguentemente chiede l’accertamento del diritto all’iscrizione del ricorrente a far data dall’anno accademico 20072008 al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste.

A tale riguardo deduce:

SULLA MANCA T A COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI

A) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 E 2 DELLA LEGGE 264 DEL 1999. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 17 MAGGIO 2007 E DEL D.M. 19 GIUGNO 2007/ RECANTE "DEFINIZIONE POSl1 CORSO DI LAUREA SPECIALISl1CA IN MEDICINA E CHIRURGIA" E DELLA TABELLA ALLEGATA, NONCHÉ DELLO STESSO BANDO DI CONCORSO GIÀ IN ATTI.

ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI.

INOPPORTUNITÀ. FALSA RAPPRESENT AZIONE E TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE E VIZI DEL PROCEDIMENTO PREVISTI DAL D.M. 17.05.2007 ED ALLEGATI E DALLO STESSO BANDO UNIVERSITARIO ANCHE NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE L’ISTITUZIONE DI UN CORSO DI LAUREA SENZA LA COMPLETA COPERTURA DI TUTTI I POSTI DISPONIBILI.

IRRAZIONALITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’ AMMINISTRAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO. ERRATA ISTRUTTORIA. SVIAMENTO DI POTERE. MANCATO CONSEGUIMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO.

Da quanto emerge dalle note Rettorali oggetto di impugnativa, i posti banditi per l’anno accademico di causa 20072008 non sono stati coperti totalmente.

La nota del 27.11.2009 a firma del Rettore dell’Ateneo difatti recita:

"In riferimento alla sua istanza d.d. 05.11.2009 (assunta a protocollo 27606) si comunica che alla data del 16 novembre 2009 risultano iscritti regolarmente al secondo anno del C.d.L.S. in Medicina….. 120 studenti; inoltre due studenti non risultano ancora regolarmente iscritti per difetto di tasse."

Dalla predetta nota (a prescindere dal chiarimento che si attende in merito alla suddivisione dei posti tra comunitari ed extracomunitari) emerge che la resistente non ha coperto i posti disponibili (previsti nella misura di 110 posti ed ulteriori 13 riservati agli extracomunitari) e che mancano almeno 3 posti.

Ad aggravare la situazione vi è la circostanza, rispetto alla quale si avanza una specifica istruttoria, che successivamente alla predetta nota, tale C.C. si è trasferito lasciando un ulteriore posto libero. Ciononostante la richiesta di trasferimento del V. è stata rigettata.

Oltretutto la nota in atti della resistente datata 21 settembre 2009 riporta che:

1. per il III anno vi sono ben 12 posti disponibili ma solo 7 posti assegnati.

2. Per il V anno vi sono addirittura 21 posti disponibili ed uno solo ricoperto.

3. per il VI anno ve ne sono invece 29 ma solo 2 sono stati assegnati.

Sebbene da quanto riferito vi sia una palese disponibilità di posti nell’Ateneo resistente la stessa nota recita contraddittoriamente: "non vengono accolte le richieste di…. V. M. in quanto gli studenti non si trovano nelle condizioni previste dal Regolamento del Corso di Studi". Ciò nonostante la prima parte della nota recita che: "Essendo il numero delle domande inferiore al numero di posti disponibili non viene redatta una graduatoria di merito e vengono direttamente accolte le seguenti domande!!

Non si comprende dunque quale sia attualmente l’interesse dell’ Amministrazione ad impedire al V. di portare a termine il percorso intrapreso presso la sua città visto che i posti liberi è chiaro che vi siano e l’Amministrazione non avrebbe alcun nocumento dall’ accoglimento delle istanze del ricorrente.

Da quanto sopra esposto si evincono i seguenti elementi:

non tutti i posti banditi per l’anno accademico di cui in causa sono stati coperti, n. 4 di questi (1 posto letteralmente non assegnato, 2 posti non ancora da regolarizzare, e un altro resosi vacante a seguito del trasferimento successivo di tale C.C.) sono oggi vacanti.

La regolamentazione dei trasferimenti presso l’Ateneo Triestino rende manifesto che vi è stata una istruttoria errata ed incompleta poiché ad oggi vi sono complessivamente altri 52 posti non distribuiti (vd. punti n. 123 di pago 5 e 6, nonché la nota del 21 settembre 2009).

1. Come sopra accennato il bando di concorso prevedeva che il numero di posti disponibili fosse pari complessivamente a 123 posti. Presumibilmente, nonostante non vi sia assoluta chiarezza sul punto per la genericità della nota impugnata, l’Ateneo provvide alla redazione di un’apposita graduatoria degli extracomunitari partecipanti alla prova ammettendo all’ iscrizione solo una parte di questi.

Residuano, dunque, dei posti che non risulta siano stati occupati.

Con istanza di accesso ancora ad oggi non onorata è stata richiesta l’indicazione del numero preciso di posti del corso di laurea riservati agli studenti extracomunitari e da questi occupati. A seguito di tale istanza la resistente non ha fornito ancora risposta.

È poi noto, inoltre, che ove gli ammessi collocatisi in posizione utile richiedano il trasferimento presso altre Facoltà (come nel caso del Sig. C.) e possano dimostrare di avere conseguito un determinato numero di CFU, possono chiedere al Comitato didattico di Facoltà di essere ammessi direttamente al secondo anno lasciando così liberi i corrispondenti posti al primo anno.

Da quanto è dato desumere per tabulas dagli atti allegati non si evince che i posti rimasti vacanti a seguito della prova svolta dagli extracomunitari o dei trasferimenti siano stati ricoperti e, ciò, con evidente violazione delle norme indicate nell’ epigrafe del presente motivo.

Parimenti nessuno dei numerosi posti resisi liberi dalle mancate richieste di trasferimento o di passaggio ad anni successivo al primo è stato ricoperto mediante scorrimento.

La circostanza incide nella sfera giuridica del ricorrente considerando che il tempo trascorso lo rende nella realtà dei fatti uno dei pochissimi (rectius, presumibilmente l’unico) ad avere interesse ad una immatricolazione a distanza di così tanti anni, considerando che al V. consta che solamente un" altra studentessa abbia impugnato gli atti del concorso immatricolandosi però presso l’ Ateneo Triestino, nell’ anno successivo a quello del 2007.

Inoltre, atteso che "il contingente degli studenti da immatricolare scaturisce da un apposito iter istruttorio finalizzato all’esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile anche in relazione al numero degli studenti extracomunitari, non si vede la ragione per la quale l’Amministrazione non debba utilizzare i posti residui che, comunque, costituiscono l’esito di un procedimento di verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie" (T.A.R. Palermo, Sez. 1,4 agosto 2008, n. 1076).

Identico principio, evidentemente, deve essere esteso ai posti resisi liberi a qualunque titolo (trasferimenti, mancate iscrizioni, posti resisi vacanti etc.) atteso che, in relazione a tali casi, 1’Ateneo ha previamente consentito il passaggio avendo anticipatamente valutato l’esistenza di corrispondenti posti liberi in virtù di rinunce o trasferimenti frattanto autorizzati.

Nel caso di specie tali posti non sono stati però ridistribuiti in alcun modo, negando anche la possibilità di trasferirsi e immatricolarsi all’istante.

B). POSTI RISERVATI AGLI STUDENTI EXTRACOMUNITARI

In aggiunta a tali considerazioni di ordine generale, non può sottacersi l’ulteriore sub motivo secondo cui l’iscrizione in utilizzazione di uno dei posti riservati agli studenti extracomunitari (e dagli stessi non utilizzati) o, comunque, resisi liberi a seguito del passaggio diretto al secondo di vincitori del test di ammissione, non comporterebbe comunque eccedenza di studenti iscritti rispetto al numero di posti assegnati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In conclusione, poiché l’Università resistente ha ritenuto che il numero ottimale di studenti da immatricolare fosse – in relazione alle risorse disponibili – di (123 unità, di cui 13) riservati agli extracomunitari non residenti, essa aveva l’ obbligo di completare tale contingente a vantaggio degli studenti italiani, realizzando quel "pieno impiego" delle risorse disponibili insito llel sistema normativo cui si richiama il ricorrente e, quindi, favorire quanto più possibile la domanda degli studenti, anche in relazione ai principi di cui agli art. 33 e 34 della Costituzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 5 agosto 2003, n. 10874).

C) RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

Il ricorrente è stato illegittimamente privato della possibilità di iscriversi alla Facoltà della sua città, subendo di conseguenza i relativi danni, meglio descritti nella memoria già depositata e nella relazione peritale medica depositata.

La situazione del ricorrente V. è molto peculiare per una serie di ripercussioni psico – fisiche patite e documentate nella certificazione medica in atti a cui si rinvia.

Il ricorrente, infatti, con la produzione documentale ha dimostrato in corso di causa, di aver subito non solo un danno da mancata ammissione e da perdita di chance ma un vero e proprio danno emergente calcolato nelle spese allegate e già quantificate (vedasi il contratto di locazione registrato per il soggiorno a Roma e il resto della documentazione in atti).

Relativamente alla voce di danno da mancata ammissione, risulta già dimostrato per tabulas che la corretta formulazione dei quesiti gli avrebbe certamente consentito di colmare quel gap di punti che, ad oggi, lo rende non ammesso con ogni conseguenza del caso.

In merito all’ altra voce di danno "sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell’irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile" (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

Con successivi motivi aggiunti 31. 10.2010 parte ricorrente, nell’illustrare le doglianze già formulate, a seguito della esibitoria documentale dell’Amministrazione impugna altresì:

– il bando rettoriale datato 30 luglio 2010 recante disposizioni e modalità di trasferimento da altro ateneo ad anni successivi al primo al corso di laurea In Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste, anche nella parte in cui non prevede la assegnazione al ricorrente di posti liberatisi e successivi alla data di emanazione del bando stesso ivi comprese le graduatorie di merito del 17 settembre 2010 e di ogni altro atto anche sconosciuto e non trasmesso o prodromico e presupposto con cui il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà omonima dell’Università degli Studi di Trieste ha definito i trasferimenti in ingresso per l’anno accademico 2010/11 e per tutti i motivi di cui in atti.

– la nota del 12 ottobre 2010 per la copertura dei posti vacanti nella parte in cui non si estende anche ai trasferimenti.

– il diniego al trasferimento all”Università degli Studi di Trieste in risposta all’istanza depositata presso la segreteria studenti in data 27 agosto 2010.

A tale riguardo deduce:

I SULLA ILLEGITTIMITA" DEL BANDO IN ATTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSTILLA DI CUI ALL’ ART. 2,

CONTRADDITTORIETA" DELL’ AZIONE AMMINISTRATIVA E TRA PIU" ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DISPARITA" DI TRATTAMENTO VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELVART. 3 COMMA 1 E 2 DELLA LEGGE 264 DEL 1999. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 17 MAGGIO 2007 E DEL D.M. 19 GIUGNO 2007, RECANTE "DEFINIZIONE POSTI CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA" E DELLA TABELLA ALLEGATA, NONCHÉ DELLO STESSO BANDO DI CONCORSO GIÀ IN ATTI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI. INOPPORTUNITÀ. FALSA RAPPRESENTAZIONE E TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI F ATTI. INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE E VIZI DEL PROCEDIMENTO PREVISTI DAL D.M. 17.05.2007 ED ALLEGATI E DALLO STESSO BANDO UNIVERSITARIO ANCHE NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE L’ISTITUZIONE DI UN CORSO DI LAUREA SENZA LA COMPLETA COPERTURA DI TUTTI I POSTI DISPONIBILI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’ AMMINISTRAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICIT À.

ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER I TRASFERIMENTI PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO. ERRATA ISTRUTTORIA. SVIAMENTO DI POTERE. MANCATO CONSEGUIMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO.

La nota istruttoria della resistente, meglio analizzata dalla difesa nelle memoria del 30 settembre 2010 alla quale ci si riporta in toto, ha messo già in evidenza un dato certo e non contestato del processo: presso la resistente per il secondo e per il terzo anno di corso vi sono posti disponibili.

L’unica spiegazione plausibile per la mancata distribuzione e copertura dei posti disponibili (in assenza di deduzioni avversarie sul punto) parrebbe rinvenirsi in una postilla del bando annuale in atti, già impugnato nei pregressi motivi aggiunti e oggi nuovamente impugnato nella identica versione dell’ anno accademico successivo a seguito del diniego al trasferimento per l’a.a. 2010/2011.

Recita sul punto una piccola ma incisiva postilla, contrassegnata da un asterisco, all’art. 2 sotto la voce" posti":

"NON VERRANNO CONSIDERATI EVENTUALI POSTI CHE SI DOVESFERO RENDERE DISPONIBILI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANIDO, I QUALI VERRANNO RECUPERATI PER L’ANNO ACCADEMICO SUCCESSIVO."

Nel caso di specie la violazione è molteplice. Ma andiamo per ordine.

In primis è palesemente illegittima la predetta clausola nella parte in cui prevede con consapevolezza (dunque stabilendone la facile verificazione considerando le funzionali rinunce e abbandoni degli studi) che non verranno riattribuiti i posti che si renderanno disponibili durante il percorso universitario. Atenei come La sapienza effettuano scorrimenti, trasferimenti, subentri a seguito di posti divenuti liberi e disponibili, richiamando gli studenti anche a distanza di mesi e mesi e in costanza di anno accademico.

Non vi è chi non veda l’irrazionalità ed illogicità di una clausola del genere considerando anche la data di emanazione del bando, ovvero il mese di luglio, antecedente rispetto alle date degli altri Atenei (si deduce difatti come i bandi di Atenei come Tor Vergata- riportino non a caso la data di ottobre – non luglio – ovvero un periodo successivo alle iscrizioni al secondo e terzo anno che avvengono proprio a settembre, data dalla quale si possono desumere rinunce, iscrizioni fuori corso, o comunque dati più definiti). In tal modo si può paradossalmente verificare che, nel lasso temporale che intercorre tra la data di emanazione del bando e quello di presentazione delle domande, eventuali posti resisi disponibili non siano utilizzabili.

Nel caso di specie tali posti non sono stati però ridistribuiti in alcun modo, negando anche la possibilità di trasferirsi e immatricolarsi all’istante. Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell’interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003) "e, considerato che il numero ottimale di studenti da immatricolare presso l’Università"), l’Amministrazione ha l’obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione"(T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583 e 2584 del 2006).

II SULLA ILLEGITTIMITA" DELL’ AZIONE AMMINISTRATIVA E DEL DINIEGO AL TRASFERIMENTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2010 PER VIOLAZIONE DELLO STESSO BANDO IN ATTI NELLA PARTE IN CUI NON HA RIDISTRIBUITO I POSTI VACANTI E RESI DISPONIBILI DOPO L’ANNO 2009 CONTRADDITTORIETA" DELL’ AZIONE AMMINISTRATIVA E TRA PIU" ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI. INOPPORTUNITÀ.

FALSA RAPPRESENTAZIONE E TRAVISAMENTO ED ERRONEA V ALUT AZIONE DEI FATTI.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’ AMMINISTRAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ.

Come riferito nella parte in fatto alla quale ci si riporta, il V. sin dall’ anno 2009 ha provato a richiedere il trasferimento ad anni successivi al primo.

Il bando in atti prevede all’ arto 2 che i "posti che si dovessero rendere disponibili dopo la pubblicazione del presente bando" "verranno recuperati l’anno accademico successivo".

Nel caso di specie per stessa confessione e ammissione di controparte ciò non è accaduto. La nota istruttoria della resistente ha riportato come vi fossero molteplici posti disponibili e inutilizzati deducendo espressamente che "risultavano iscritti al SECONDO anno n. 120 studenti di cui 13 extracomunitari" e che dunque per il secondo anno vi erano BEN 3 POSTI DI STUDENTI COMUNITARI non assegnati!

La nota avversaria, sempre alla pagina 3 in finis, prosegue manifestando i posti disponibili del terzo anno in quanto "risultavano iscritti…. al terzo anno n. 110 studenti di cui 12 extracomunitari". Pertanto considerando che per ogni anno sono sempre stati disponibili 110 posti oltre 13 di extracomunitari, residuano 12 POSTI DI STUDENTI COMUNITARI E 1 POSTO PER GLI STUDENTI EXTRACOMUNIATRI DEL TERZO ANNO.

Questi posti (3:per il secondo anno e 12..’per il terzo anno) non sono stati però recuperati per l’anno successivo" con palese violazione e contraddizione con quanto previsto dalla stessa normativa interna.

Difatti il bando del 2010 riporta all’art. 2 per il secondo anno un (1) solo posto e per il terzo zero (O) posti, non recuperando i predetti posti.

Ne sì può dire che tali posti (ben quindici, 3 + 12, oltre ad uno) siano stati ridistribuiti nell’ offerta formativa annuale considerando che la stessa è ferma dal 2007 a 110 posti, oltre a 13 per gli extracomunitari.

III SULLA ATTRIBUZIONE ANCHE NEI TRASFERIMENTI DEI POSTI VACANTI PER GLI STUDENTI EXTRA COMUNITARI

In aggiunta a tali considerazioni di ordine generale, non può sottacersi l’ulteriore sub motivo secondo cui anche "l’iscrizione in utilizzazione" di uno dei posti riservati agli studenti extracomunitari (e dagli stessi non utilizzati come emerge nella stessa nota istruttoria depositata) o, comunque, resisi liberi a seguito del passaggio ad anni successivi al primo, non comporterebbe comunque eccedenza di studenti iscritti considerano l’ampio numero di posti da assegnare per i trasferimenti.

IV SULLA MANCATA RISPOSTA DA PARTE DELLA RESISTENTE AD ALCUNI QUESITI POSTI DALL’ECCMO TAR E SULLA CONSEGUENTE VALUTAZIONE EX ART. 116 CP.C

DISPARITA" DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A seguito del provvedimento istruttorio il Tar adito richiedeva all’Ateneo resistente "una relazione illustrativa" "con la quale siano forniti dettagliati chiari menti" e "circost1nziati chiarimenti sulla mancata utilizzazione dei posti disponibili.. anche a seguito di trasferimenti dall’Ateneo Triestino a quello Romano".

Già nei precedenti motivi aggiunti il V. aveva dedotto che vi erano due studenti non iscritti e un posto non assegnato e che tale C.C. si era trasferito da Trieste a Roma lasciando un ulteriore posto libero. Ciononostante, anche la richiesta di trasferimento del V. (dalla Sapienza alla resistente e anche essa oggetto dei presenti motivi aggiunti) è stata rigettata.

Tale C.C. si è trasferito lasciando un ulteriore posto libero. Ciononostante la richiesta di trasferimento del V. è stata rigettata e l’Amministrazione chiamata a rendere chiari menti si è sottratta dal fornire una risposta sul punto.

Appare opportuno dunque che da tale mancanza siano tratti i dovuti elementi confessori o quanto meno argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. essendo stato violato da parte dell’ Amministrazione quell’ obbligo di collaborazione all’ attività istruttoria da parte del Giudice, obbligo che assume carattere più pregnante rispetto a quanto si verifica nel giudizio civile ove 1’onere della prova segue le regole ordinarie. L’inottemperanza alle richieste istruttorie può essere dunque valutata a sfavore della parte pubblica (ex multiis arg. C.d.5. Sez. V, n. 1900 del 2001) considerando anche il carattere criptico della nota avversaria, nonostante la peculiarità degli argomenti trattati.

IV SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO (arg. TAR dell’Emilia – Bologna 2660/2008)

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l’ammissione richiesta dal V. potrà anche avvenire in soprannumero o comunque a copertura dei posti disponibili, imponendosi le concorrenti considerazioni per cui:

– le accertate violazioni di legge in cui è incorsa la controparte nel non assegnare posti liberi, comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente su di loro;

– peraltro, l’istante ulteriormente deduce nei presenti motivi aggiunti che l’Università resistente è provvista delle necessarie dotazioni tecniche in numero superiore a quello risultante dallo sforamento e che vi sono molteplici posti ancora da ricoprire e non assegnati.

V RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per cui è causa, il ricorrente è stato illegittimamente privato della possibilità di iscriversi alla Facoltà della sua città, subendo di conseguenza i relativi danni. meglio descritti nella memoria già depositata e nella relazione peritale medica depositata e presente nel fascicolo di parte di cui si chiede l’acquisizione.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

Relativamente ai motivi aggiunti 23 gennaio 2010 avverso il diniego di trasferimento al III anno accademico 2009 dall’Università di Roma a quella di Trieste, le doglianze ivi contenute sono infondate.

Ed invero premette il Collegio che, come chiarito dall’Amministrazione resistente a seguito della esibitoria documentale, in data 31/8/2009, parte ricorrente ha fatto domanda, di rilascio del nullaosta al trasferimento al terzo anno del C.d.L.S. in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo di cui si controverte. Il Consiglio di Corso, valutata la carriera pregressa dell’interessato, deliberava in data 15 settembre 2009 di non poter accogliere la richiesta dello studente, il quale non si trovava nelle condizioni previste dal regolamento didattico per l’iscrizione al terzo anno. E’ previsto, infatti, che, per essere iscritto al terzo anno, l’istante deve aver superato tutti gli esami del primo anno (requisito illo tempore non integrato dal sig. M. V., il quale, peraltro, non era in grado di dimostrare la frequenza a nessun corso del secondo anno).

Chiarisce ancora l’Amministrazione come le norme per i trasferimenti "in entrata", così come eventuali abbreviazioni di corso ad anni successivi, per il C.d.L.S. in Medicina e Chirurgia sono contenute nell’apposito bando che, per l’a.a. 2009/10, è stato emanato in data 3 agosto 2009. Nel bando, erano stati resi noti i posti disponibili per ciascun anno di corso, rilevati in data 31 luglio 2009, tenendo conto degli studenti iscritti (in corso regolare, come ripetenti o fuori corso) per l’a.a. 2008/09 presso l’ Ateneo. Il bando specificava anche che eventuali posti, che si fossero resi disponibili dopo tale data, sarebbero stati recuperati nell’anno accademico successivo, al fine di garantire una corretta organizzazione didattica..

Sulla base dei suesposti chiarimenti risulta evidente l’infondatezza delle doglianze riguardanti i motivi aggiunti 23 gennaio 2010 avverso il diniego di trasferimento al III anno accademico 2009, posto che parte ricorrente non formula alcuna doglianza sul motivo posto a base del diniego impugnato riguardante il mancato superamento di tutti gli esami del primo anno (requisito illo tempore non integrato dal sig. M. V.), con la conseguenza che le censure anche se fondate non sarebbero in grado di inficiare la legittimità del diniego di trasferimento al III anno accademico 2009: provvedimento sorretto da motivazione non inficiata in questa sede.

Nè peraltro parte ricorrente formula circostanziate censure avverso il bando per l’a.a. 2009/10, in data 3 agosto 2009 con il quale erano stati determinati i posti disponibili per ciascun anno di corso, rilevati in data 31 luglio 2009, per l’a.a. 2008/09 contenente peraltro la statuizione che eventuali posti, che si fossero resi disponibili dopo tale data, sarebbero stati recuperati nell’anno accademico successivo.

Anche I successivi motivi aggiunti 31.10.2010 risultano infondati per in conferenza delle doglianze prospettate.

Ed invero osserva il Collegio, che parte ricorrente impugna in questa sede:

– il bando rettoriale datato 30 luglio 2010 recante disposizioni e modalità di trasferimento da altro ateneo ad anni successivi al primo al corso di laurea In Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste, anche nella parte in cui non prevede la assegnazione al ricorrente di posti liberatisi e successivi alla data di emanazione del bando stesso ivi comprese le graduatorie di merito del 17 settembre 2010 e di ogni altro atto anche sconosciuto e non trasmesso o prodromico e presupposto con cui il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà omonima dell’Università degli Studi di Trieste ha definito i trasferimenti in ingresso per l’anno accademico 2010/11 e per tutti i motivi di cui in atti.

– la nota del 12 ottobre 2010 per la copertura dei posti vacanti nella parte in cui non si estende anche ai trasferimenti.

– il diniego al trasferimento all”Università degli Studi di Trieste in risposta all’istanza depositata presso la segreteria studenti in data 27 agosto 2010.

Sotto tale profilo erroneamente parte ricorrente qualifica il provvedimento come diniego al trasferimento all”Università degli Studi di Trieste in risposta all’istanza depositata presso la segreteria studenti in data 27 agosto 2010.

In realtà, come giustamente chiarito dall’Amministrazione, il sig. V. presentava ulteriore istanza (assunta a prot. n. 29969 d.d. 27/11/2009; in cui chiedeva che gli venisse concesso il trasferimento al terzo anno per l’a.a. 2010/11.

Con nota di data 4/12/2009 (prot. n. 30663) si comunicava che al momento non era possibile accogliere la richiesta in quanto le norme e le modalità di presentazione della domanda per il rilascio del nulla osta al trasferimento sarebbero state regolamentate nel bando relativo all’a.a. 2010/11 nel quale sarebbero stati comunicati anche il numero di posti disponibili per il terzo anno.

In sostanza la natura e portata della predetta nota di data 4/12/2009, non censurata in questa sede oltre che avere la valenza di atto sostitutorio non impugnato, si qualifica come atto soprassessorio sancente la improcedibilità della procedura di trasferimento richiesta dal ricorrente.

Ne consegue che l’erroneità di qualificazione dell’atto impugnato come diniego al trasferimento all”Università degli Studi di Trieste anno 2010 comporta l’inconferenza delle censure formulate senza che siano proposte doglianze avverso la nota 4/12/2009 (prot. n. 30663).

Sulla base delle suesposte considerazioni anche i motivi aggiunti 31.10.2010 vanno respinti.

Spese compensate
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – (Sezione 3^ bis)- definitivamente pronunciandosi sui motivi aggiunti 23 gennaio 2010 e 31.10.2010 li respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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