T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 16-02-2011, n. 1448 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con D.D.G. prot. n. 23784 del 28/07/2005, e successivamente modificato con Prot. 24400 del 03/08/2006, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, approvava le graduatorie generali definitive degli ammessi al corsoconcorso per dirigenti scolastici, distinti per settore primario e secondario di primo grado e per la scuola secondaria superiore.

Successivamente, con Prot. 24400 del 03/08/2006, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ripubblicava l’elenco dei candidati ammessi al corso di formazione del corsoconcorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici – distinto per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore – nel quale l’ultimo ammesso è indicato con punti 49, venivano illegittimamente esclusi dalla graduatoria degli ammessi al corso di formazione i ricorrenti E.P. e F.D.T., si presume sulla base di una successiva valutazione effettuata dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio sulla base dei titoli di riserva e/o di preferenza indicati nel bando.

In particolare parte ricorrente evidenzia che in base al decreto Prot. n. 7120 del 28 luglio 2006, i posti complessivi determinati per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono pari a 121 posti di cui 79 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, 41 per la scuola secondaria superiore e 1 per gli istituti educativi.

Secondo il bando i partecipanti al corso devono essere aumentati del 10% per un numero complessivo di ammessi a partecipare al corso di formazione pari, rispettivamente a n. 87, n. 45 per il secondo settore e, infine, n. 2 per il terzo settore.

Inoltre, l’amministrazione in considerazione degli ammessi con riserva a partecipare alle prove scritte ed orali relative alla prima parte del concorso e ritenuto che parte degli ammessi con riserva sono in posizione utile per l’ammissione al corso di formazione ha ampliato il numero degli ammessi sino a n. 113 per il primo settore dei quali 26 ammessi con riserva, n. 55 per il secondo settore dei quali 10 ammessi con riserva e n.1 per il terzo settore.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalla partecipazione al corso di formazione per dirigenti scolastici indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, QUARTO COMMA DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3; DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957, N. 686- ECCESSO DI POTERE. DISPARITA" DI TRATTAMENTO

In particolare per la posizione di E.P. (pos.57 punti 49) e F.D.T.(pos.58 punti 49), l’Amministrazione ha, illegittimamente ed in aperta violazione delle disposizione di legge richiamate applicato i c.d. titoli di preferenza sin dalla prima graduatoria di merito a seguito del superamento delle prove scritte ed orali della prima fase che consentono l’accesso al corso di formazione.

E’ palese sostenere che le prime graduatorie pubblicate dalla Commissione di esame non attengono alla definizione degli idonei quali vincitori del concorso per dirigenti scolastico, difatti le stesse sono individuate unicamente al fine di selezionare coloro i quali, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma della prova scritta ed orale, siano collocati, sulla base del punteggio, in posizione utile per la partecipazione al corso di formazione.

Difatti, anche l’art. 11, comma 18 del bando non specifica chiaramente come l’amministrazione debba valutare i candidati che abbiano concluso la prova con parità di punteggio limitandosi ad una generico richiamo a quanto stabilito, in tali casi, dalla normativa vigente.

Invero, se pur con indicazione alla prima graduatoria per titoli prevista dall’art. 10 del bando, si prevede, al comma 3, che sono comunque ammessi alle prove del concorso di ammissione i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto utile della rispettiva graduatoria.

Difatti la normativa generale sui concorsi richiamata nell’art. 24 del bando, nonché lo stesso art. 5, terzo e quarto comma del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, definiscono che qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito si applicano le riserve e le preferenze ordinate seconde una specifica classificazione.

Il termine "idonei" non può che essere riferito ai vincitori di concorso e non per anche coloro che hanno superato unicamente una prima fase della procedura concorsuale.

Difatti, come previsto dal bando la procedura concorsuale prevede, al fine dell’individuazione degli idonei, un percorso formativo seguito da una successiva prova scritta e orale, solo al termine è prevista la definitiva graduatoria di merito dei vincitori di concorso. La normativa generale in materia di concorsi pubblici prevede l’applicazione delle preferenze unicamente nella graduatoria finale degli idonei a parità di punteggio e non anche per la graduatoria intermedia pubblicata quale selezione per le successive fasi concorsuali.

Non aver applicato il medesimo criterio previsto nella prima fase del concorso di ammettere tutti coloro i quali erano in possesso di uguale punteggio dell’ultimo ammesso in graduatoria rappresenta una violazione della normativa generale con il danno per il ricorrente da una illegittima esclusione della prova concorsuale.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 29, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Nella fattispecie del presente giudizio, il numero dei posti di dirigente scolastico messi a concorso nella regione Lazio, relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado, ammonta ad un totale di 121, cifra, questa, di dubbia provenienza, dal momento che in alcuna parte del medesimo bando o di altri provvedimenti della competente Amministrazione scolastica, si fa menzione delle modalità di computo utilizzate per la valutazione dell’ammontare dei posti vacanti. In altri termini, ciò che non appare verificabile ed accertabile è la conformità, alla normativa sopra citata, della procedura di determinazione degli incarichi da assegnare, con grave lesione dell’obbligo di correttezza e trasparenza sancito dall’art. 97 Cost., che incombe in capo alla Pubblica Amministrazione anche nelle attività concernenti l’espletamento delle procedure concorsuali.

Più precisamente, la scarsità di chiarezza sembra aver connotato il procedimento fin dai suoi primordi, dato che alcuna certezza vi è in merito alla identità dei numeri che, ai sensi della sopra citata normativa, sarebbero stati utilizzati al fine di ottenere la quantità dei posti da porre a concorso.

In realtà da una verifica non ufficiale dei posti disponibili, applicando i criteri previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, i posti da mettere a concorso sarebbero dovuti essere pari ad un numero superiore rispetto a quello indicato nella tabella allegata al bando di concorso de quo (pari, per la Regione Lazio, a oltre 141 posti di dirigente scolastico relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado) e tale da consentire all’odierno ricorrentecollocato, come già precisato in premessa, in posizione utile per essere ammessa al corso di formazione, qualora l’Amministrazione resistente avesse in realtà operato nel rispetto della legge – di poter partecipare al corso de quo.

La scelta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di limitare il reclutamento a 1.500 dirigenti scolastici, dettata probabilmente da motivi di compatibilità finanziaria, è chiaramente sbagliata e, pertanto, censurabile, sotto molteplici profili.

Più precisamente, sotto un profilo puramente giuridico, il numero dei posti messi effettivamente a concorso, contraddice il D.Lgs. n. 165/2001, a norma del quale, come già precisato, il numero dei posti da mettere a concorso si determina "sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione… e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati dalla percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi e di un’ulteriore percentuale del 25%, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità" (art. 29, comma 2).

Da una prima lettura della sopra citata disposizione, ne deriva che il rispetto della norma di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 avrebbe dovuto comportare almeno il raddoppio dei posti effettivamente messi a concorso.

Il rispetto della sopra citata disposizione avrebbe dovuto comportare almeno il raddoppio dei posti effettivamente messi a concorso, con la conseguenza che i ricorrenti (se non fossero stati applicati i titoli di preferenza) sarebbero potuti essere automaticamente inclusi tra gli ammessi alla terza fase del corsoconcorso de quo avendone maggiormente diritto.

E’ palese la violazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, posta in essere dall’Amministrazione scolastica resistente nel determinare l’esatto numero dei posti da mettere complessivamente a concorso – pari poi a n. 121, relativamente alla regione Lazio, per la scuola primaria e secondaria di primo grado – rivela l’esistenza di un comportamento illegittimo e contrario ai principi di corretta amministrazione.

D’altronde, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, nell’ambito della disciplina dei criteri di determinazione del computo dei posti messi a concorso, la Pubblica Amministrazione deve sempre calcolare il numero dei posti in organico considerando, quale base di calcolo su cui applicare la percentuale di legge, il contingente dei posti del singolo profilo professionale, caratterizzato da omogeneità per titolo di accesso, per livello retributivo e per specificità delle mansioni, salvo eventuale, preventivo e motivato accorpamento di più profili caratterizzati, sotto gli aspetti indicati, da affinità reciproca (in tal senso, T.A.R. Molise, 21 febbraio 1991, n. 27).

L’obbligo dell’Amministrazione resistente di procedere allo scorrimento della graduatoria per la copertura del reale numero dei posti deriva proprio dalla dimostrata fondatezza della pretesa del ricorrente a veder accertato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di collocarla tra i candidati da ammettere al corse di formazione previsto dal bando di concorso de qua (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. 111, 18 aprile 2005, n. 2809).

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DI ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, INCOERENZA E GRAVE INGIUSTIZIA

Più specificamente nella fattispecie del presente giudizio, le modalità adottate dall’Amministrazione scolastica resistente, per l’ammissione dei concorrenti alla successiva fase della procedura selettiva – riguardante appunto l’ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici previsto dal bando di concorso de qua – hanno comportato, invece, l’approvazione di due graduatorie, distinte in base al settore formativo di provenienza.

Tale situazione nonché le modalità attraverso le quali è stata così espletata la procedura concorsuale, risultano illegittime e ingiustamente lesive degli interessi di tutti i candidati giunti fino alla fine della seconda fase concorsuale, quale è appunto quella del concorso di ammissione, dal momento che essi, qualora inseriti nella graduatoria della scuola primaria e secondaria di primo grado, avrebbero potuto, con il medesimo punteggio, proseguire il concorso.

La corretta articolazione della procedura selettiva richiede che, al termine delle prove concorsuali, i candidati utilmente collocati nell’unica graduatoria siano chiamati a optare, nei limiti delle disponibilità esistenti, per un posto della scuola primaria e secondaria di primo grado ovvero della scuola secondaria di secondo grado.

Ultimato il periodo di formazione, avrà luogo l’esame finale e, a conclusione delle operazioni concorsuali, l’approvazione, come già precisato, di graduatorie distinte secondo la tipologia del corso di formazione frequentato dai candidati.

In relazione alla fattispecie del presente giudizio, la differente soluzione adottata dalla Amministrazione scolastica resistente, pertanto, oltre a violare quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, appare viziata da evidenti profili di illogicità irragionevolezza, incoerenza e di grave ingiustizia.

Al fine, pertanto, di delineare queste ultime censure, è altresì importante mettere in luce il fatto che i criteri di valutazione dei titoli presentati dai partecipanti alla procedura selettiva sono unici per tutti i candidati, cosicché la provenienza da settori formativi diversi risulta irrilevante ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

Ancor più significativa è la circostanza che le prove concorsuali, tanto scritte quanto orali, siano identiche per tutti i candidati (fatta salva, ovviamente, la diversità dei quesiti estratti a sorte per ogni candidato che sostiene la prova orale individuale).

Da ciò ne deriva che la formazione di graduatorie distinte in base al settore formativo di provenienza si pone in contraddizione logica con il carattere di unitarietà delle fasi della procedura concorsuale espletata e determina un’ingiustificata disparità di trattamento a danno dei docenti provenienti dal settore formativo (nel caso di specie, quello della scuola superiore) rispetto al quale vi sia un minor numero di posti a concorso.

4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E D’IMPARZIALITA" DELL’AMMINISTRAZIONE A NORMA DELL’ART. 97 COST. E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR COND/C/O TRA I CONCORRENTI, VIGENTE NELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Gli’odierni ricorrenti, pur avendo superato la prima fase della procedura concorsuale, riguardante la selezione per titoli, nonché la seconda fase, riguardante appunto il concorso di ammissione, ed essendo, infine, risultati idonei al termine della prova orale, tuttavia, del tutto illegittimamente e per effetto di un irrazionale meccanismo di individuazione dei candidati da ammettere al corso di formazione per dirigenti scolastici, non sono stati ammessi a quest’ultima fase della procedura concorsale de qua.

Da una prima analisi della fattispecie del presente giudizio, il comportamento assunto dall’Amministrazione scolastica resistente risulta essere palesemente illegittimo, oltre che in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e di correttezza della Pubblica Amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost., contravvenendo, peraltro, tale comportamento ai principi di trasparenza e di parità di trattamento tra i candidati, ai quali principi la Pubblica Amministrazione deve sempre uniformarsi nell’esercizio dell’attività amministrativa propria del corretto espletamento delle procedure concorsuali.

Infatti, l’aver l’Amministrazione scolastica resistente proceduto, in modo puramente arbitrario e discrezionale, allo scorrimento delle graduatorie generali di merito (contenenti i nominativi di tutti i candidati del concorso per l’ammissione al corso di formazione relativo al settore formativo della scuola secondaria superiore), rivela una ipotesi di irrazionale, oltre che illegittima, esclusione dei ricorrenti

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

Devesi in via pregiudiziale dichiararsi nella specie la cessazione della materia del contendere.

Giova premettere, a tale riguardo l’iter procedimentale concorsuale in cui si innesta la presente controversia correlata agli sviluppi procedimentali scaturenti dallo jus superveniens.

Ed in vero il Ministero della Pubblica Istruzione con il D.D.G. del 22111/2004 indiceva il corsoconcorso ordinario a posti di dirigente scolastico, a livello regionale, riservato a coloro che, in possesso di laurea, avessero prestato servizio per almeno 7 anni quali docenti di ruolo.

Detto concorso, in conformità dell’art. 29 D.Lgs 165/2001, era articolato in 4 fasi:

una selezione per titoli, una selezione con prova scritta ed orale, un periodo di formazione ed un esame finale: all’esito dell’espletamento di tutte le fasi era prevista la formulazione della graduatoria definitiva e la nomina dei vincitori.

Per ogni fase era previsto il necessario conseguimento di un minimo punteggio utile per poter partecipare alla fase successiva: in particolare l’ammissione alle prove scritte era consentita a coloro che, a seguito dell’esame dei titoli professionali, culturali e di servizio posseduti, si fossero collocati in graduatoria in posizione almeno pari a 7 volte il numero dei posti destinati al concorso.

Dopo il superamento delle prove scritte con il punteggio minimo utile pari a 21/30 (da raggiungersi, si precisa, in ciascuna delle 2 prove scritte), era prevista la prova orale all’esito della quale, doveva essere stilata la graduatoria generale di merito e la graduatoria degli ammessi al corso di formazione. A tale corso, inoltre, potevano accedere solo i candidati collocati in posizione utile rispetto al contingente dei posti messi a concorso, oltre un ulteriore 10%, conformemente a quanto stabilito dall’art. 11 c. 18 del bando.

Infine al corso di formazione doveva fare seguito l’esame finale e la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Pubblicata la graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, presupposto per l’ammissione alle prove scritte, molti aspiranti, non utilmente inclusi in graduatoria per non aver raggiunto – nella fase della preselezione per titoli – il punteggio minimo necessario all’ammissione alle prove medesime, tra cui parte ricorrente hanno proposto ricorso al giudice amministrativo che, con varie ordinanze cautelari hanno ammesso con riserva gli interessati al prosieguo alla ulteriore fase concorsuale.

Molti aspiranti, pertanto, quindi, parteciparono – con riserva – alle prove scritte. Una parte di essi, avendo conseguito il punteggio utile alla partecipazione alla prova orale, venne ammessa al colloquio ed inclusa, sempre con riserva, nella graduatoria pubblicata il 10/07/2006 per l’ammissione al corso di formazione della durata di nove mesi, in conformità a quanto previsto dal bando di concorso.

Quindi, al percorso formativo, della durata di nove mesi, furono ammessi e i candidati, tutti partecipanti a pieno titolo. (c.d. "pleno jure"), nel numero dei posti destinati al concorso più il 10%, giusto quanto stabilito dal bando nonché quei candidati i quali, avendo sostenuto le prove con riserva, in virtù delle sopra citate ordinanze di sospensiva, si erano inseriti in graduatoria in posizione tale che, qualora avessero partecipato a pieno titolo, avrebbero conseguito il diritto alla ammissione al corso di formazione.

Sullo svolgimento di detto concorso si è poi inserita la "Legge Finanziaria" n. 296 del 27/12/2006 la quale all’art. 1. c. 619 ha sancito: "….. si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a Dirigente scolastico dei candidati del citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione"

Detta legge, pertanto, ha subordinato la nomina a Dirigente scolastico al possesso dei requisiti (laurea e 7 anni di insegnamento di ruolo), al superamento delle prove di esame (scritta ed orale) ed alla conclusione positiva del corso di formazione, della durata di 9 mesi, previsto dal bando di concorso, e ciò anche per quei candidati che erano stati ammessi alle varie fasi concorsuali, con riserva, a seguito di provvedimento cautelare. CosÌ facendo ha pertanto sanato la posizione di quest" ultimi (ricorrenti).

Tale Legge finanziaria ha anche modificato la disciplina di reclutamento dei Dirigenti scolastici. Infatti, il citato art. 1, c. 619, ha sancito anche che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 618 medesima legge, si proceda alla nomina dei dirigenti che hanno partecipato al concorso per titoli ed esami, senza effettuazione dell’esame finale, cioè quello successivo al corso di formazione, previsto invece dal relativo bando.

La medesima disposizione, infine, in difformità del bando di concorso, ha previsto lo svolgimento di un corso di formazione di 4 mesi per quei candidati che – avendo superato le prove scritte ed orali non si erano posizionati nella graduatoria di merito su posto utile alla frequenza del corso di formazione di 9 mesi.

Ed, infatti, sempre il medesimo comma 619 ha disposto che si proceda sui posti vacanti e disponibili, anche alla nomina degli altri candidati che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione di 9 mesi, previsto dal bando di concorso, ma che non vi hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie, sempre che abbiano svolto – con esito positivo – un apposito corso intensivo (della durata di 4 mesi) indetto dall’ Amministrazione.

Successivamente alla s.c. legge finanziaria il Parlamento ha poi approvato la legge n. 17/2007 (cosiddetta legge mille proroghe) che, unitamente alla già citata legge finanziaria, ha determinato una serie di ricadute sul reclutamento dei Dirigenti scolastici e, quindi, sia sul corso concorso ordinario, per cui è causa, sia sul corso concorso riservato, bandito con D.M. 3/10/2006, che non riguarda la presente causa.

Invero la legge "mille proroghe" ha stabilito, fra l’altro, che hanno diritto alla nomina, nell’ordine, i candidati che hanno partecipato al corso concorso "a pieno titolo" e che hanno frequentato il corso di formazione di 9 mesi, successivamente, tutti coloro che hanno partecipato "con riserva" al concorso e che hanno frequentato il corso di 9 mesi ed, infine, tutti gli altri candidati, nel rispetto della collocazione in graduatoria.

A tale riguardo, ai sensi del dettato normativo sopra citato, oggetto anche di Direttiva Ministeriale n. 40/2007 che ha esemplificato l’ordine delle operazioni, l’Amministrazione ha nominato – in primo luogo – e, comunque, i candidati i quali avevano svolto il corso di formazione di 9 mesi.

Tra questi ha nominato con priorità i c.d. candidati "pleno jure", vale a dire coloro che avevano partecipato a tutte le fasi concorsuali a pieno titolo e – successivamente i c.d. "riservisti", cioè coloro che avevano svolto il concorso a seguito di provvedimenti cautelari, avendo impugnato – con richiesta di sospensiva – gli atti relativi ad una fase procedimentale: e ciò alla luce del disposto della L. 27/12/2006, art. 1. c. 619 – che per così dire – "ha sanato" la posizione di costoro, che non si poteva qualificare a pieno titolo. In via residuale, cioè quando vi era la presenza del numero dei posti, l’Amministrazione ha nominato anche i candidati che avevano frequentato il corso di formazione di 4 mesi in qualità di "pleno jure" o di "riservisti" secondo l’ordine di graduatoria.

Sulla base delle suesposte considerazioni risulta evidente che la normativa successiva alla indizione del bando sopra richiamata, da un lato ha "consolidato" la posizione degli ammessi alla procedura con riserva, dall’altro, "ha consentito" lo svolgimento di un corso intensivo di quattro mesi anche a coloro per i quali – ai sensi del bando di concorso – invece la procedura stessa si sarebbe dovuta concludere con il solo superamento delle prove scritte ed orali, non avendo essi conseguito un punteggio utile per la partecipazione al corso di 9 mesi.

Senza contare che la L. n. 31 del 28/02/2008 ha reso permanenti le graduatorie del concorso a Dirigente Scolastico per cui è causa e, pertanto, efficaci fino al loro esaurimento.

Ciò premesso per quanto riguarda nello specifico la presente causa, non è contestato che i ricorrenti avendo superato le prove di esame ed il corso di formazione sono stati inclusi nella graduatoria definitiva del concorso de quo ai fini dell’immissione in ruolo in virtù dell’applicazione del comma 619 della citata legge finanziaria 2007 e sono stati nominati in ruolo a partire dagli anni 2007 e 2008 come peraltro chiarito dall’Amministrazione e evidenziato dalla difesa di parte ricorrente nella memoria 4 novembre 2010.

Tali determinazioni, non impugnate con motivi aggiunti sotto diversi profili, sono da ritenersi definitive ed in relazione alle sollevate doglianze procedimentali di cui alla presente controversia determinano la cessazione della materia del contendere posto che con l’acquisita nomina ai suddetti fini l’Amministrazione ha provveduto al soddisfacimento della pretesa di parte ricorrente, anche per effetto dello ius superveniens che ha radicalmente modificato l’iter concorsuale di cui è causa, sanando in radice la posizione originaria di parte ricorrente e rimanendo soddisfatta la pretesa assuntiva di parte ricorrente.

Né possono avere ingresso le doglianze contenute nella memoria 4 novembre 20010 tese ad ottenere una anticipazione della decorrenza di immissione in ruolo ed il correlato risarcimento del danno, trattandosi di doglianze non ritualmente notificate ed inammissibili in questa sede.

Sulla base delle suesposte considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *