Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6870 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 maggio 2010 il G.U.P. del Tribunale di Forlì applicava a V.A. in ordine a due ipotesi delittuose di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), accertate la prima in Forlì in data 15.01.2010, la seconda, nella stessa data, in (OMISSIS), la pena complessiva di anni tre di reclusione ed Euro 13.000, con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e la continuazione.

Avverso la predetta sentenza V.A., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in cassazione e concludeva chiedendo di volerla annullare.
Motivi della decisione

V.A. ha censurato la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione di legge, illogicità e mancanza della motivazione e travisamento dei fatti in relazione all’art. 81 cod. pen., in quanto i giudici della Corte territoriale avrebbero erroneamente applicato l’aumento di pena per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen..

Il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato.

Osserva la Corte che risponde al vero che, a seguito della soppressione della distinzione tra droghe "leggere" e droghe "pesanti" operata dalla L. n. 49 del 2006, non è configurabile, nel caso di detenzione di una pluralità di droghe appartenenti a tabelle diverse, la continuazione, ma, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per l’applicazione di tale istituto, giacchè all’imputato sono state ascritte e addebitate due diverse ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti collocate in due differenti contesti spazio- temporali.

Il capo di imputazione contrassegnato con la lettera a) riguarda, infatti, la detenzione, in concorso con B.M., accertata in (OMISSIS), essendo stati trovati addosso al V. quattordici involucri di cocaina e sette pasticche di ecstasy e addosso alla B. grammi 1,6 di marijuana, mentre il capo di imputazione contrassegnato con la lettera b) riguarda la detenzione, in concorso con la B., in (OMISSIS), presso l’abitazione della B., di altre sostanze stupefacenti di vario genere, onde correttamente il giudice ha ritenuto le due, pur differenti condotte, espressione di un medesimo disegno criminoso, applicando la continuazione tra i due delitti contestati e ritenuti ai capi a) e b) della rubrica.

Il ricorso proposto deve essere dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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