T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 16-02-2011, n. 1458 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette la ricorrente di essere ex dipendente dell’Ente Federconsorzi ove era inquadrata con la qualifica C, e di essere transitata presso l’Amministrazione dello Stato in applicazione della legge n. 460 del 1992, con inserimento dapprima nel ruolo unico transitorio in data 8 luglio 1996, ai sensi del d.l. 7 maggio 1996, n. 247 con inquadramento originario nella IV qualifica funzionale; successivamente veniva assegnata in via provvisoria, con decorrenza dal 15.7.1997, al CONI; in seguito con successivo decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 28 novembre 1997, la ricorrente veniva definitivamente assegnata al CONI, con attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello iniziale della V qualifica funzionale.

La Giunta esecutiva del CONI, con deliberazione n. 274 del 27.2.1998, disponeva l’inquadramento della ricorrente nella V qualifica funzionale con le seguenti decorrenze:

– data di assunzione presso il CONI: 15.7.1997;

– anzianità nella qualifica: 30.4.1997;

– data di decorrenza del trattamento economico corrispondente alla qualifica di assegnazione: 1.3.1998.

Entrambi i provvedimenti erano emessi in esecuzione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.3.1997, che aveva provveduto alla equiparazione tra le professionalità possedute dai dipendenti ex Federconsorzi da assumersi presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna i provvedimenti, pure in epigrafe, con cui è stata disposta la conferma nei ruoli di appartenenza dell’Amministrazione dei dipendenti assunti ai sensi della legge 460/1992, ed i d.P.C.M. con cui sono state individuate le tabelle di equiparazione in attuazione dell’art. 5, legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui viene attribuita la V e non la VI qualifica funzionale e, nel confermare il livello di appartenenza attribuito in sede di inquadramento, non è stata riconosciuta l’anzianità giuridico economica maturata nel periodo di attività svolta in favore dell’ente di provenienza, ovvero, in via subordinata alla data del suo trasferimento nell’Amministrazione di appartenenza ed il conseguente livello stipendiale maturato nello stesso Ente di provenienza.

In buona sostanza chiede il riconoscimento del diritto alla valutazione ai fini economici dell’anzianità pregressa; l’inquadramento nella VI q.f. del comparto Ministeri per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T., nonché l’inquadramento nella VI q.f. comparto parastato con decorrenza 1.5 ovvero 15.7 1997; in subordine l’inquadramento nella V q.f. del comparto ministeri e del comparto parastato per il periodo di permanenza nel R.U.T. e successivo, con decorrenze o dal 1 maggio o dal 15 luglio 1997

Questi i motivi cui ha affidato le proprie doglianze:

violazione dell’art. 5 secondo comma del d.l. 552/96 convertito in legge 642/96; eccesso di potere per ingiustizia, disparità di trattamento con precedenti atti: si contesta il D.M.15.3.97 relativo a tabelle di equiparazione e l’inquadramento operato dal CONI con delibera 274/98 (D.M. 28.11.976) nella parte in cui si assegna alla ricorrente la V e non la VI q.f.; non si sarebbe tenuto conto della professionalità propria dell’inquadramento nel livello C presso la Federconsorzi: ci sarebbe disparità di trattamento con quanto avvenuto per lo IASM

afferma il proprio diritto ad essere inquadrata nella VI o nella V q.f. (e non nella IV) per il periodo di permanenza nel R.U.T., sempre in base alla legge 642/96 ed al DPCM 15.3.97;

rivendica un presunto diritto ai fini del trattamento giuridico ed economico, al riconoscimento del servizio prestato presso la Federconsorzi, sollevando anche questione di costituzionalità dell’art. 5 quinto comma del d.l. 552/96 come sostituito dalla legge 642/96, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.: l’art. 5 quinto comma come modificato avrebbe eliminato la parola "iniziale" determinando il venir meno del mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa; una diversa interpretazione sarebbe contraria agli artt. 3 e 97 Cost.;

violazione dell’art. 5 cit per quanto attiene la decorrenza del trattamento giuridico ed economico dell’inquadramento presso il CONI, che doveva essere fissata al 1.5.97 in quanto l’inquadramento doveva avvenire entro il 30.4.97, o comunque al 15.7.97, data dell’inquadramento provvisorio e dell’effettiva presa in servizio

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati, nonché l’accertamento del diritto al riconoscimento della VI qualifica funzionale e dell’anzianità giuridico economica maturata nel periodo di servizio presso l’ente di provenienza, e per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T; in subordine l’inquadramento nella V q.f.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni centrali, nonché il CONI chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato nel merito.

Con memoria la difesa della ricorrente comunica che il CONI ed il ministero hanno riconosciuto il diritto della stessa ad ottenere la rettifica dell’originaria qualifica e della decorrenza giuridica relativa all’anzianità di servizio a partire dalla data di iscrizione al R.U.T. nonché il pagamento delle conseguenti differenze retributive; insiste negli altri profili di censura.

Alla pubblica del 27 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione
Motivi della decisione

1.Giova, preliminarmente alla delibazione della sottoposta vicenda contenziosa, effettuare la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

A seguito di una grave crisi degli anni "80 che aveva comportato il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria del personale della Federconsorzi – Ente connotato da natura giuridica privata – il legislatore ha provveduto al salvataggio occupazionale dei dipendenti privati in cassa integrazione, emanando la legge n. 460/1992, in base alla quale il personale proveniente dalla Federconsorzi poteva accedere solo alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali per cui era richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore, senza prendere in considerazione né l’eventualità che detto personale possedesse un titolo di studio superiore, né che possedesse qualifiche superiori a quelle per le quali era prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore.

L’obiettivo del salvataggio dal licenziamento del personale in cassa integrazione guadagni è stato perseguito mediante l’assunzione alle dipendenze dello Stato, contemperando però l’interesse dei lavoratori al mantenimento del posto di lavoro con il pubblico interesse ad assumere il personale secondo le effettive esigenze di organico ed in base alle disponibilità di bilancio.

Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, occupatasi della questione relativa all’inquadramento degli ex dipendenti della Federconsorzi transitati nei ruoli statali per effetto della L. n. 460/92, "il legislatore si è preoccupato di siffatto salvataggio senza garantire la piena salvaguardia della professionalità acquisita e del trattamento economico in godimento" (cfr. C.d.S. Sez., Sez. IV 14/1/99 n. 24).

Successivamente, con il d.l. 23/10/96, n. 552, convertito in legge 20/12/96, n. 642, è stato possibile provvedere all’inquadramento del personale già dipendente della Federconsorzi anche nelle qualifiche superiori alla VI, non essendovi più la precedente norma di sbarramento.

Con il d.P.C.M. attuativo della disposizione dell’art. 5 della L. n. 642/96, sono state stabilite le tabelle di equiparazione.

Per completezza informativa si precisa che gli impiegati di livello A e B sono stati diversamente inquadrati in relazione al titolo di studio posseduto (diploma di laurea o titolo inferiore), in linea con quanto previsto dagli artt. 2 e 13, legge 11 luglio 1980, n. 312, (recante il nuovo assetto funzionale del personale dello Stato) che prescrivono il possesso del diploma di laurea per le qualifiche funzionali dalla settima in su..

2. Tanto premesso, si deve preliminarmente dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, per quanto attiene al secondo capo di domanda in quanto la stessa ricorrente afferma che le è stato riconosciuto l’inquadramento nella V q.f. per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T. con pagamento degli arretrati. Sul punto concorda anche la difesa del CONI che indica nella delibera n. 190 del 22 febbraio 2001 il provvedimento parzialmente (in quanto non è stato riconosciuto l’inquadramento in VI ma solo in V q.f.) satisfattivo.

3 Passando quindi ad esaminare il primo motivo di ricorso, che concerne il presunto diritto all’inquadramento nella VI q.f., che può essere qui valutato unitamente al terzo motivo, riguardante il presunto diritto al riconoscimento del servizio prestato presso la Federconsorzi, rileva il Collegio che il passaggio alle dipendenze della P.A. non è avvenuto mediante una successione tra enti nel rapporto di lavoro, bensì a seguito della risoluzione del precedente rapporto e della successiva assunzione presso lo Stato, con l’instaurazione ex novo di un distinto rapporto di lavoro (cfr. T.A.R. Lazio Sez. III Ter 24/10/96 n. 1980; C.d.S. Sez. IV 14/1/99, n. 24; C.d.S. Sez. VI 22/6/99, n. 846).

Pertanto, è legittima l’attribuzione di un trattamento giuridico economico con effetto dal definitivo inquadramento, anche se inferiore rispetto a quello in godimento presso l’ente di provenienza, tenuto conto che l’assunzione presso lo Stato è stata motivata da esigenze di salvaguardia dei posti di lavoro di dipendenti privati in cassa integrazione, senza garantire, per converso, la piena tutela della professionalità acquisita e del trattamento economico in godimento.

I sopra illustrati elementi caratterizzanti la fattispecie in esame ne evidenziano la atipicità rispetto alla normativa in tema di mobilità dei pubblici dipendenti, posta a salvaguardia della qualifica e del trattamento economico in godimento.

A tale ultimo riguardo, giova considerare che l’art. 202, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, (recante il testo unico degli impiegati civili dello Stato), stabilisce la salvaguardia del trattamento economico in godimento per le sole ipotesi di impiego entro l’assetto statale (sul punto la giurisprudenza del giudice di appello è pacifica), di tal che la suindicata disposizione non è estensibile al caso, quale è quello in esame, in cui vi sia l’assunzione, da parte dello Stato, di personale proveniente da un Ente privato.

Neanche sotto altro profilo, peraltro, la suddetta normativa potrebbe trovare applicazione, in quanto il principio della conservazione del trattamento economico in godimento presuppone che vi sia il passaggio del dipendente dall’una all’altra Amministrazione, ferma restando la continuità del rapporto di lavoro: nella specie, come sopra già accennato, il Legislatore ha ipotizzato la risoluzione del rapporto di lavoro con la Federconsorzi e l’instaurazione di un nuovo e distinto rapporto di servizio con lo Stato.

L’avvenuta estinzione del precedente rapporto di impiego e la successiva costituzione del nuovo rapporto, completamente indipendente dal primo, non può comportare, dunque, alcun riconoscimento della pregressa anzianità giuridica, oltre che economica, in mancanza di una specifica norma che lo preveda, non esistendo nel nostro ordinamento un principio secondo cui il dipendente licenziato e successivamente riassunto da altra amministrazione debba conservare l’anzianità maturata.

Deve essere aggiunto, sul punto, che il Legislatore ha provveduto a disciplinare specificatamente il passaggio del personale dipendente dalla Federconsorzi, per cui la normativa speciale esclude di per sé che possa essere invocata l’applicazione della disciplina generale.

E’, pertanto, destituita di fondamento la pretesa diretta ad ottenere la conservazione del trattamento giuridico ed economico maturato presso la Federconsorzi, oltre che quella ad un nuovo inquadramento sulla base della posizione pregressa.

Infatti l’inquadramento è avvenuto sulla base delle tabelle di equiparazione che legittimamente, secondo costante giurisprudenza (cfr ad es. TAR Lazio III ter n. 5197/07) fanno riferimento al titolo di studio: non avendo la ricorrente né il diploma di laurea né quello di scuola media di secondo grado, non poteva essere inquadrata ad un livello superiore alla V q.f.

Le superiori considerazioni, infine, inducono il Collegio a ritenere la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, legge 642 del 1996, sollevata nell’ambito del terzo motivo di gravame, non potendo assumersi alcuna disparità di trattamento in presenza di situazioni non comparabili tra loro.

Ed invero, i casi cui si riferisce la parte ricorrente quale tertium comparationis attengono ad ipotesi di passaggio nei ruoli statali di personale proveniente da Enti pubblici, mentre nella specie la Federconsorzi ha natura di Ente privato..

La reiezione del primo motivo di gravame comporta anche quella della domanda principale inserita nel secondo motivo, e relativa sempre all’inquadramento nella VI q.f. per quanto attiene al periodo trascorso nei ruoli transitori.

4.Nemmeno il quarto profilo di gravame può essere accolto.

Con esso si lamenta l’illegittimità della decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento operato dal CONI.

In primo luogo si rileva come la data del 1 maggio 1997 non poteva essere rispettata in fase d’inquadramento provvisorio, in quanto la ricorrente presentò domanda al CONI solo in data 14 luglio 1997; peraltro la decorrenza giuridica è stata retrodatata al 30.4.1997 con nota del 16.2.98 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il provvedimento del CONI d’inquadramento definitivo. Infine la delibera del CONI 190/2001, come già detto, opera la retrodatazione giuridica all’inizio dell’inquadramento nel R.U.T.

L’inquadramento economico risulta invece formalizzato al 1.3.1998 in quanto fino a tutto il mese di febbraio la ricorrente aveva percepito il trattamento economico dal Ministero delle Politiche Agricole.

In considerazione del fatto che appare legittima l’attribuzione dello stipendio dalla data di assunzione in servizio e soprattutto che il trattamento economico attribuito dal CONI con decorrenza 1.3.1998 è identico a quello precedentemente goduto, deve ritenersi infondato e comunque privo d’interesse anche l’ultimo motivo di censura

La natura della controversia, peraltro ultradecennale, è giusta causa per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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