Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6866 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16 marzo 2010 il G.U.P. del Tribunale di Bergamo applicava a M.M.F. in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b) la pena di mesi uno e giorni venti di arresto ed euro 1000 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Disponeva altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Avverso tale sentenza il M., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per il seguente motivo:

violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) – inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui si doveva tenere conto e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza e manifesta illogicità nella motivazione della sentenza.

Sosteneva il ricorrente che la sentenza impugnata era viziata laddove il giudice aveva formalizzato l’accordo delle parti, previo consenso del difensore presente in udienza, semplice sostituto del difensore processuale del M., senza aver controllato che lo stesso fosse munito di procura speciale. Pertanto, non essendo l’odierno ricorrente presente in udienza e non essendo fornito di procura speciale il sostituto dell’avvocato B.A., la sentenza di applicazione della pena era stata emessa in violazione dell’art. 446 c.p.p., comma 3, che prevede che la volontà dell’imputato di richiedere il patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Il ricorso è fondato.

La richiesta di patteggiamento è stata infatti presentata in udienza dal sostituto del difensore di fiducia, il quale gli aveva conferito "delega con ogni più ampio potere". L’art. 446 cod. proc. pen. prevede però che la richiesta di patteggiamento possa essere proposta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale. Al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga conferita espressamente dall’imputato.

Nella fattispecie di cui è processo l’imputato, contumace, aveva conferito la procura speciale al suo difensore senza alcun riferimento alla facoltà di delega, per cui il potere conferito ai fini della richiesta dei riti alternativi, ed in particolare ai fini dell’accordo sulla pena, essendo caratterizzato dall’intuitus personae, non poteva essere delegato al sostituto processuale, non provenendo tale possibilità dalla volontà dell’imputato.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso, determinando la sopra indicata violazione di legge il venir meno dell’accordo nella sua interezza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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